I riferimenti normativi italiani e comunitari sull'ecommerce. Il Decreto Legislativo 70/2003 che recepisce la Direttiva 2000/31/CE e le altre norme

D. Lgs. 70/2003

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Il commercio elettronico in Italia trova il suo principale riferimento normativo nel Decreto Legislativo 70/2003, che recepisce la Direttiva 2000/31/CE sugli aspetti giuridici dei servizi informativi, tra cui rientra appunto anche l'e-commerce. La Direttiva non si applica alle trattative online tra utenti privati.

Gli obblighi del gestore del sito e-commerce

Il Decreto obbliga il gestore del sito a comunicare:

- i dati identificativi del venditore: ragione sociale, domicilio o sede legale, contatti, numero di iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo), partita IVA, estremi di autorizzazione alla vendita;

- informazioni veritiere, complete e aggiornate su prodotti, modalità di pagamento, tempi di consegna;

- la tipologia delle comunicazioni pubblicitarie: i messaggi promozionali devono essere chiaramente identificabili come tali e il consumatore deve poter opporsi al loro ricevimento;

- le norme che regolano il contratto telematico;

- le responsabilità del provider che ospita il sito di e-commerce.

Ci sono alcuni accorgimenti nell'adempimento di questi obblighi che vale la pena sottolineare:

- tra i contatti va indicato almeno un canale offline, come un numero di telefono, per consentire l'accesso al venditore anche in assenza di connessione internet (come specificato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C298/07 del 16 ottobre 2018);

- in caso di transazioni verso l'estero, è necessario registrarsi al VIES (VAT information exchange system) e comunicare il relativo numero identificativo VAT ai clienti internazionali.

La legge Bersani e il D.Lgs. n. 185/1999

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Il commercio elettronico è regolato inoltre da alcune norme varate in anni precedenti:

- il Decreto Legislativo 114/98, la cosiddetta "Legge Bersani" o Riforma della disciplina del commercio, a cui segue per chiarimenti la Circolare 3487/2000 emanata dal Ministero dell'Industria;

- il Decreto Legislativo 185/99 in attuazione della Direttiva 97/7/CE, che uniforma la legislazione degli Stati membri sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza.

La normativa sul diritto d'autore

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Non va dimenticato poi che un sito internet, componendosi di testi e immagini, deve rispettare la normativa sul diritto d'autore (Regio Decreto 633/41), tutelato anche dal Codice Civile e aggiornato nel corso degli anni da Direttive Europee e Leggi che adeguano il testo alle nuove forme di creazione e diffusione di contenuti.

E-commerce: le leggi dalla parte dei consumatori

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Il rapporto commerciale è poi disciplinato dal punto di vista del cliente finale:

- il Decreto Legislativo 21/2004 recepisce la Direttiva 2011/83/CE sui diritti dei consumatori online: durante la transazione, vieta le caselle premarcate sull'ordine e le chiamate a pagamento all'assistenza con costi superiori alle telefonate normali. In più introduce il diritto di ripensamento o recesso per annullare l'acquisto entro 14 giorni dal ricevimento della merce, senza alcuna penale, e l'obbligo di trasparenza nei costi di prodotti e servizi;

- il Regolamento Europeo 524/2013 sulla risoluzione online delle dispute per contenere le class action e dirimere i contenziosi legali, attraverso una piattaforma internazionale interattiva che consente a venditori e clienti di risolvere le controversie in via extra-giudiziale;

- il Decreto Legislativo 21/2014, in attuazione della Direttiva 2011/83/UE, che modifica e integra il Decreto Legislativo 206/2005 (Codice del Consumo) per includere i contratti a distanza;

- il Decreto Legislativo 101/2018 in attuazione al Regolamento Europeo GDPR 679/2016 che riguarda protezione e trattamento dei dati personali: il sito di e-commerce deve predisporre informative per i consumatori e la possibilità di modifica o cancellazione delle anagrafiche raccolte. Deve infine esplicitare l'utilizzo dei cookie (porzioni di codice di programmazione) che servono al funzionamento del sito e alla profilazione dell'utente: il cliente deve poter conoscere le finalità dei cookie ed eventualmente negare il consenso alla memorizzazione delle preferenze.


Foto: 123rf.com
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