La Cassazione condanna un uomo per stalking per avere minacciato telefonicamente moglie e suocera, parlando al telefono con quest'ultima

di Redazione - Rischia una condanna per stalking chi minaccia al telefono la moglie e la suocera, anche se parla solo con quest'ultima. È quanto confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 15136/2020 (sotto allegata).

Stalking e non molestie

Nei confronti dell'uomo veniva pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cpp sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 612-bis c.p. commesso in danno della moglie per averla minacciata al telefono tramite la suocera.

L'imputato lamentava che la telefonata era intercorsa appunto con la suocera e che il reato andava rubricato come molestie, ex art. 660 c.p. E trattandosi di reato perseguibile a querela di parte, non essendo questa stata presentata dalla persona offesa, andava pronunciato il proscioglimento.

Reato di stalking anche se le minacce sono indirizzate tramite parente stretto

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

Anzitutto, rilevano gli Ermellini, nel patteggiamento l'accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione. Inoltre, "per integrare una minaccia penalmente rilevante, elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 612-bis c.p., non occorre che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa

potendo quest'ultima venirne a conoscenza anche attraverso altre persone, purchè ciò si verifichi in un contesto dal quale possa desumersi che il soggetto attivo abbia avuto la volontà di produrre l'effetto intimidatorio, come nel caso in cui la minaccia sia stata indirizzata a persona legata al soggetto passivo da una relazione di strettissima parentela" (cfr. Cass. n. 8898/2010).

Ciò è accaduto nella vicenda, in cui l'uomo ha minacciato di morte la suocera e indirizzato gravi minacce alla moglie, parlando al telefono con la prima. Per cui, la condanan è confermata e l'uomo dovrà anche pagare le spese e 4mila euro alla cassa delle ammende.

Scarica pdf sentenza Cassazione n. 15136/2020

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