Breve analisi dell'articolo 13 del codice di deontologia forense, riguardante il comportamento che l'avvocato deve tenere nei confronti del suo cliente

Dovere di segretezza e riservatezza art. 13 Codice Di Deontologia Forense

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Secondo l'art. 13 del Codice di Deontologia Forense l'avvocato è tenuto, nell'interesse del suo cliente e (della parte assistita), alla rigorosa osservanza del segreto professionale in combinato disposto con il massimo riserbo su fatti e circostanze che, in qualsiasi modo, vengano apprese durante lo svolgimento dell'attività professionale.

Art. 6 della Legge professionale n. 247/2012

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Questo articolo stabilisce che uno dei principali doveri deontologici è il dovere di segretezza professionale.

Il termine segreto (dal latino secretum) è in sostanza l'obbligo da parte dell'avvocato di non rivelare o pubblicare informazioni delle quali è venuto a conoscenza nell'ambito dello svolgimento della sua prestazione lavorativa.

Distinzione tra segreto e riservatezza

Bisogna fare però, una distinzione tra: segreto e riservatezza.

Con il termine "segreto" si va ad indicare tutto ciò che non deve essere in nessun modo divulgato. In particolare ci si riferisce a quel fatto o notizia che nono sono noti (che un soggetto vuole sottrarre alla conoscenza di altri).

In genere queste informazioni riguardano la sfera intima della persona. Esse possono essere: stato di salute, famiglia, preferenze sessuali, credo religioso, ideologia politica, ecc.

Per quanto attiene alla riservatezza essa riguarda ambiti più ampi, che riguardano: il riserbo, la discrezione su fatti e notizie che, pur se conosciute da un soggetto, non possono essere rilevate da altri.

Oltre al segreto e alla riservatezza, bisogna parlare anche del concetto di privacy. Nello specifico la rivelazione di "notizie riservate"può avvenire con: parole, scritti, cenni, semplici gesti o allusioni, che mettono al corrente persone estranee al rapporto confidenziale (che intercorre tra l'avvocato ed il suo assistito). Per tradire il segreto è sufficiente la rivelazione ad una sola persona.

Segreto professionale

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Per quanto riguarda il segreto professionale esso assume massima rilevanza, sia da un punto di vista deontologico che giuridico. Secondo l'art. 326 c.p. il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Il segreto professionale si va a configurare come uno degli elementi cardine della professione forense, in quanto senza la sicurezza della riservatezza, non può sussistere la fiducia tra un "dovere" dell'avvocato, che dovrebbe essere naturalmente insito nel suo "io" professionale, ed il cliente (che si affida alla sua serietà).

Esiste un'ulteriore differenza tra riservatezza e segreto che in molti è stata configurata come una differenza di grado, relativa al bene tutelato (che sarebbe sempre lo stesso), consistendo nella riservatezza, che deve essere intesa come modo di essere negativo della persona, rispetto alla altrui conoscenza; modo di essere che diventa "completamente" negativo, assumendo cosi le vesti di segreto.

Una parte della giurisprudenza si è espressa affermando che l'oggetto della tutela giuridica, non è tanto un atteggiamento della persona, come "modo di essere", piuttosto, l'interesse che quell'atteggiamento esprime.

Distinzione tra riserva e segreto

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La distinzione tra riserva e segreto viene individuata mediante la contrapposizione tra il segreto e l'interesse. Si vuole impedire che soggetti terzi vengano a conoscenza della notizia, e l'interesse alla riservatezza. Si vuole precludere la possibilità della divulgazione e pubblicazione della notizia stessa.

L'interesse di fondo che si vuole garantire è: il dovere di segretezza (in quanto aspetto fondamentale) del rapporto che si va ad instaurare tra l'avvocato ed il suo cliente. L'avvocato anche dopo l'estinzione del mandato con il suo cliente è tenuto a mantenere la segretezza.

La legge 675/90 garantisce il riconoscimento e la tutela sia della riservatezza che del segreto (pur se ovviamente in ambiti diversi).

L'art. 13 stabilisce il principio, mentre l'art. 28 pone in essere le sanzioni per la violazione di segretezza e riservatezza, che viene esercitata attraverso le censure (e nei casi più gravi da 1 a 3 anni).

Gli avvocati che si avvalgono dell'aiuto di collaboratori di studio e di praticanti, devono garantire che anche questi soggetti mantengano il segreto professionale (art. 6 c.p).

Il Consiglio Nazionale Forense mediante la pronuncia 130/2013 ha affermato che l'avvocato è soggetto al vincolo di tenere riservata la stessa esistenza del rapporto (con particolare riguardo alla trattazione dell'oggetto del mandato difensivo).

Sempre secondo l'art. 13 l'avvocato nello svolgimento del processo, in virtù dell'art. 48 del codice di Deontologia Forense ha il divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega (si deve includere anche quella contenente proposte, trattative o eccezioni che costituisce perfezionamento e prova di un accordo). Nel caso in cui, cessi il mandato, il legale può consegnare la "corrispondenza riservata" al collega che gli subentra (art.31 codice di Deontologia Forense).

Ai sensi del suddetto codice secondo l'art. 57, l'avvocato ha il tassativo divieto di fornire notizie agli organi di informazione (stampa, giornalisti).

Il segreto professionale costituisce un dovere a cui l'avvocato si deve attenere. Nell'ipotesi in cui esso sia violato interviene l'art. 62 c.p.p., in quanto il legale nono è obbligato a testimoniare di quanto conosciuto nel suo ministero. Per quanto riguarda la riservatezza da parte del professionista, nell'esercizio della sua professione forense, con particolare interesse al rapporto che intercorre tra l'avvocato e il cliente, il Consiglio Nazionale Forense e la giurisprudenza della Suprema Corte sono stati concordi nell'affermare che lo studio professionale deve garantire la riservatezza, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone.

La Suprema Corte (Cass. Sez. Unite 11 dicembre 2007, n. 25816) ha affermato che le notizie relative ad un procedimento in corso, da parte di un avvocato che svolge il patrocinio, è ritenuta di per sè lesiva, in quanto, l'interesse di ciascuna delle parti è quella di non pubblicazione delle vicende giudiziarie.

Il tema della riservatezza dell'avvocato (nello svolgimento della sua professione con particolare riguardo al rapporto con i clienti) non è disciplinato solo dall'art. 13, ma anche dagli artt. 18, 28 e 35. L'avvocato è soggetto anche al concetto di "dovere" riportato nell'art. 28, la cui violazione comporta una sanzione penale prevista dall'art. 622 c.p.

Il concetto di dovere è posto in via esclusiva a tutela della sfera privata del cliente (o della parte assistita). In sostanza l'art. 28 stabilisce che il "riserbo" deve essere osservato anche dai dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori (anche occasionali).

Il C.N.F. si è espresso più volte negli anni, affermando che il dovere di riservatezza riguarda il cliente e non la controparte (C.N.F. 10 giugno 2014, n.84).


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