Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa a norma dell'art. 54 ter della legge di conversione del Decreto Cura Italia in vigore dal 30 aprile
Avv. Floriana Baldino - Nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.4.2020, è stata pubblicata la legge n. 27/2020 di conversione in legge del decreto Cura Italia con il tanto atteso Titolo III, riguardante le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.

Sospensione procedure esecutive sulla prima casa

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In particolare, nella sezione relativa alle misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 54-ter ha previsto la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa.

Esaminiamo nel dettaglio le misure previste a sostegno delle famiglie in difficoltà nella conversione in legge del D.L. 18/2020.

Art. 54-ter del Decreto Cura Italia

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L'art. 54-ter, della legge 27/2020, dal titolo "Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa" prevede quanto segue: "Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare

, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore."

Questo è sicuramente un provvedimento di emergenza pensato e studiato per non aggravare una situazione già di grave difficoltà di quanti, in questo periodo, hanno perso il lavoro o sono in cassa integrazione, ed oltre a queste oggettive difficoltà economiche stanno anche perdendo la loro prima ed unica casa di abitazione e residenza.

I dubbi interpretativi

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Questo provvedimento di sospensione delle procedure esecutive, pur essendo importante e di grande sostegno per le famiglie in gravi difficoltà, tuttavia è limitato nel tempo. Ha infatti una durata di soli sei mesi.

Inoltre, la formulazione dell'articolo è in sé molto lacunosa ed apre molti dubbi interpretativi sulle procedure che dovranno essere bloccate.

In particolare, non è chiaro se ad essere bloccate dovranno essere tutte le procedure di pignoramento in qualunque fase esse si trovino, quindi anche la procedura esecutiva giunta alla fase liquidatoria a seguito dell'assegnazione dell'abitazione, o se queste ultime saranno escluse dalla prevista sospensione per la tutela dell'aggiudicatario.

Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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Foto: 123rf.com
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