In emergenza coronavirus, ecco alcuni suggerimenti alle imprese per superare le criticità nel riavvio dei lavori pubblici e per l'esecuzione dei contratti

Avv.ti Giovanni Francesco Fidone e Salvatore Brighina - L'arrivo della "fase due" nella gestione dell'emergenza coronavirus, nonostante le critiche, è ormai alle porte. Vi è quindi un grande fermento per il riavvio dell'economia nazionale e locale, anche se in un quadro di grande incertezza.

Coronavirus: l'emergenza nei lavori pubblici

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Anche il settore dei lavori pubblici, fortemente frenato e allo stremo, risente dell'emergenza e nonostante ci siano forti segnali di ripresa per l'apertura di nuovi cantieri e per il riavvio di quelli in corso, sussistono forti criticità dettate sia dal periodo emergenziale che dal sempre più costante vuoto normativo e regolamentare, per una fase assai delicata come quella attuale.

In particolare, stanno emergendo forti perplessità relativamente all'adozione di tutte le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro strettamente connessi al virus COVID-19 che attengono all'organizzazione, alla programmazione e alla prevenzione dello svolgimento dell'attività di lavoro pressi i cantieri.

Protocollo COVID nei cantieri edili

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Un primo segnale positivo è da individuarsi nel protocollo siglato in data 19.03.2020 tra le maggiori sigle sindacali e il MIT, che hanno definito il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 nei cantieri edili ma attuabile negli ambienti di lavoro relativo a tutti i settori produttivi, anche in ottemperanza ai vari DPCM che sono stati adottati nel corso della prima fase dell'emergenza COVID-19.

Si sono così stabilite della Linee Guida, con specifiche regole per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei Cantieri edili, che devono essere oggetto di inserimento nel POS, nel PSC e nel DVR.

Coronavirus: i costi per l'adeguamento dei cantieri

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Da un esame approfondito delle linee guida di cui sopra, emerge da subito la portata della problematica in esame in quanto le misure da adottare obbligatoriamente e correttamente nei cantieri determinano un aumento indefinito dei costi degli oneri di sicurezza; costi che non erano certamente previsti né tantomeno prevedibili da parte degli operatori economici e delle Stazioni Appaltanti, quantomeno per i bandi anteriori all'emergenza o che comunque, benché pubblicati successivamente, non potevano ancora prevedere quello che poi sarebbe successo a seguito della dilagante diffusione del COVID-19.

Pertanto, in vista della riapertura dei cantieri e della apertura di nuovi o addirittura per i cantieri mai chiusi, si pone il problema di un incremento dei costi sulla sicurezza al fine di fare fronte all'emergenza COVID-19, costi che, oltre a non essere previsti, non sono stati regolamentati neanche a seguito dei numerosi D.P.C.M. o decreti legge emanati nel corso dell'emergenza.

La conseguenza, assai probabile, è molto semplice: le imprese saranno certamente costrette a bloccare i lavori e chiudere i cantieri ove non si trovasse una modalità di copertura di tali costi con le Stazioni appaltanti, tenendo in considerazione anche il fatto che l'operatore economico rimarrebbe esposto alla contestazione in ordine alla mancata adozione delle misure per il contrasto ed il contenimento del virus che può comportare profili di responsabilità penale e azioni di regresso da parte dell'INAL.

L'applicazione concreta e dovuta del protocollo, deve necessariamente coinvolgere una rivalutazione e integrazione delle misure nel documento di valutazione dei rischi aziendali e, nel caso di un cantiere edile, una integrazione al Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che sarà successivamente recepito nell'integrazione al Piano operativo di sicurezza (POS).

Risulta evidente che tali maggiori adempimenti applicati ad un cantiere edile si ripercuotono non solo organizzativamente ma anche economicamente sui costi aziendali o dello specifico affidamento.

Per scongiurare l'inevitabile ed imminente blocco dell'intero sistema degli appalti sono si ritiene che i costi della sicurezza connessi al COVID-19, dovranno essere adeguatamente quantificati e remunerati, previa puntuale verifica proprio in forza delle responsabilità e degli adempimenti sopra richiamati.

Cantieri: le norme per la gestione dei costi ai tempi del coronavirus

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Ciò premesso, al fine di tentare di evitare l'inevitabile blocco dei cantieri e un contenzioso certo con le Stazioni appaltanti, si ritiene possibile individuare specifici riferimenti normativi che consentono di superare le criticità, quantomeno sotto il profilo economico amministrativo, rimanendo le restanti problematiche relative all'organizzazione del cantiere nella discrezionalità e professionalità dell'operatore economico.

In assenza di specifiche disposizioni è possibile e necessario fare riferimento alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 Allegato XV (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) e specificatamente a quelle afferenti all'obbligo della stima dei costi della sicurezza, nonché agli obblighi di legge in capo al Coordinatore per la sicurezza.

Viene in aiuto al nostro scopo poi il DM 49/2018, Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", ed in particolare all'art. 7, comma 3, lett. d) e all'art. 8, comma 5, rispettivamente per la determinazione in contraddittorio dei nuovi prezzi dei materiali non previsti dal contratto e per le variazioni caratterizzate dal fatto si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale per la formazione di nuovi prezzi.

Quest'ultima disposizione si manifesta molto importante in quanto, non esistendo allo stato dei prezziari di riferimento riguardo alla specificità delle misure, sarà inevitabile che il Coordinatore della sicurezza effettui delle specifiche indagini di mercato sottoponendone l'esito e la valutazione quantitativa ed economica all'operatore economico, ovviamente senza applicazione del ribasso d'asta, essendo costi non soggetti a ribasso.

Tali riferimenti normativi, almeno fino a quando non sarà emanata una specifica disposizione, potrebbero certamente risolvere le criticità esaminate ed evitare un inevitabile stallo legittimo delle imprese esecutrici che, a fronte della indeterminata lievitazione dei costi degli oneri della sicurezza, sarebbero costrette a bloccare l'esecuzione dei lavori con ogni conseguenza anche di natura giudiziale.

La copertura dei costi ulteriori di tali oneri di sicurezza dovrà essere garantita dalle Stazioni Appaltanti, che potranno sicuramente utilizzare eventuali risparmi ottenuti dai ribassi d'asta o individuare e/o creare apporti capitoli di bilancio per la copertura di tali costi obbligatori, fermo restando che le modalità di individuazione e reperimento delle somme rimarranno in capo alle Stazioni Appaltanti e certamente non alle imprese. Ovviamente il richiamo alle citate disposizioni, che le imprese potranno effettuare in contraddittorio con le Stazioni Appaltanti, è una possibile ed immediata soluzione che potrebbe compensare la mancanza di specifiche misure emergenziali.


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