Quali voci deve riportare l'offerta iniziale? Le indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia UE del 23 aprile 2020

Avv. Luca Vancheri - Lo scorso 23 aprile, la Corte di Giustizia UE ha emanato un'importante sentenza in tema di tutela dei consumatori e, nello specifico, dei passeggeri aerei.

In particolare, la causa 28/19 a cui risoluzione è stato adottato il provvedimento, ha visto contrapposte da un lato l'AGCM italiana, ossia l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, e dall'altro la più famosa compagnia aerea low-cost irlandese.

Pratiche commerciali ingannevoli

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Nel giugno 2011 l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha ritenuto responsabile la compagnia aerea di pratiche commerciali ingannevoli ai sensi dell'articolo 21 del Codice del Consumo e segnatamente in merito al modo in cui veniva calcolato il prezzo offerto ai passeggeri sul proprio sito web in relazione ai voli operati da tale vettore.

Secondo l'AGCM, i prezzi pubblicati sul sito web del vettore non comprendevano taluni elementi qualificati dalla compagnia aerea come oneri facoltativi, ossia gli oneri di web check-in dei passeggeri, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata alle tariffe e ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, nonché la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore, mentre, sempre secondo l'AGCM, tali elementi, che rivestivano invero natura obbligatoria, erano addebitati ai consumatori nel corso del processo di prenotazione on line e contribuivano pertanto ad aumentare la tariffa inizialmente proposta.

La compagnia ha proposto ricorso avverso la decisione dell'Autorità Garante innanzi il TAR del Lazio, che ha rigettato il ricorso confermando quanto statuito dall'AGCM.

La domanda di pronuncia pregiudiziale

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La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata al Giudice europeo dal Consiglio di Stato che si è interrogato circa l'interpretazione dell'articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di Giustizia se l'importo

dell'IVA per i voli nazionali, gli oneri di web check-in e le tariffe applicate in caso di

pagamento con una carta di credito diversa da quella prescelta dalla compagnia aerea, sono elementi inevitabili e prevedibili e debbano pertanto essere inclusi nella pubblicazione dell'offerta iniziale.

I precedenti della Corte di Giustizia UE

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Con le sentenze del 6 luglio 2017, causa C-290/16, del 18 settembre 2014, causa C-487/12 e del 19 luglio 2012, causa C-112/11, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il vettore aereo ha l'obbligo di far figurare nelle sue offerte on line, sin dalla prima indicazione del prezzo (ossia nell'offerta iniziale), la tariffa passeggeri nonché, separatamente, le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili. Per contro, è soltanto all'inizio del processo di prenotazione che esso deve comunicare i supplementi di prezzo opzionali in modo chiaro e trasparente.

Oneri di web check-in

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In relazione a tali oneri, la Corte distingue due casi:

1) nel caso in cui il vettore offre almeno un opzione di web check-in gratuito, non è necessario indicare gli oneri di web check-in nella offerta di acquisto del volo pubblicata sul sito web della compagnia aerea;

2) nel caso in cui il vettore non offre un opzione di web check-in gratuito, esso deve indicare gli oneri di web check-in devono essere indicati nell'offerta iniziale in quanto elementi di prezzo inevitabili e prevedibili.

Iva applicata alle tariffe dei voli nazionali

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Secondo la Corte di Giustizia l'IVA applicata alle tariffe dei voli nazionali è una tassa inevitabile e prevedibile ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento CE in quanto è prevista dalla normativa nazionale e si applica automaticamente in occasione di qualsiasi prenotazione di un volo nazionale. Per tale motivo l'IVA deve essere indicata al consumatore-passeggero in modo trasparente in sede di offerta iniziale del volo sul sito web del vettore. Diverso è il caso dell'IVA applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, la quale non deve essere indicata nell'offerta iniziale in quanto è il consumatore a scegliere i supplementi ed è in sede di tale scelta che deve essere indicata l'IVA applicata ai servizi ulteriori ed accessori.

Tariffe per il pagamento con carta di credito

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Il vettore in sede di acquisto del volo può indicare un metodo di carta di credito che preferisce per il pagamento del prezzo di acquisto. Scegliendo tale metodo, il consumatore-passeggero non incorre nel pagamento di ulteriori oneri. Naturalmente, nulla toglie che il consumatore voglia procedere al pagamento ricorrendo ad un proprio metodo; in tal caso potrebbe essere prevista l'applicazione di commissioni. E' per tale motivo, in nome del principio di trasparenza, che secondo la Corte di Giustizia UE le tariffe per il pagamento con carta di credito sono inevitabili e prevedibili e pertanto devono essere indicate in sede di offerta iniziale del volo.

Sulla base di queste interpretazioni fornite dal Giudice Europeo, il Consiglio di Stato dovrà valutare se confermare il provvedimento dell'Autorità Garante.


Avv. Luca Vancheri

Foro di Benevento

email: lucavancheri@gmail.com


Foto: 123rf.com
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