La protezione internazionale è l'istituto riconosciuto a favore dei soggetti che richiedono asilo politico ad un Paese terzo, poiché perseguitati nel Paese di cui hanno la cittadinanza

Protezione internazionale: la disciplina

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La protezione internazionale è l'istituto riconosciuto a favore dei soggetti che richiedono asilo politico ad un Paese terzo, poiché perseguitati nel Paese di cui hanno la cittadinanza.

Tale istituto è disciplinato a livello comunitario dalle Direttive UE nn. 83 del 2004 e 95 del 2011, recepite in Italia con i decreti legislativi nn. 251/2007 e 18/2014.

In materia, più di recente, sono intervenuti dapprima il decreto sicurezza n. 113 del 2018, che ha reso più stringenti le condizioni per accedere ai benefici previsti dalla disciplina vigente, e poi il nuovo decreto sicurezza n. 130 del 2020, convertito dalla legge n. 173/2020 (leggi Nuovo decreto sicurezza è legge: tutte le misure).

Asilo politico e protezione sussidiaria

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Il diritto d'asilo è riconosciuto al soggetto che abbia il fondato timore di subire una persecuzione nel proprio Paese di appartenenza, per motivi legati alla razza, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza religiosa o a particolari gruppi sociali.

In questo caso al cittadino straniero è riconosciuto lo status di rifugiato, così come previsto dalla Convenzione di Ginevra.

È bene evidenziare, però, che la protezione internazionale assicurata dagli Stati dell'Unione Europea non si limita al riconoscimento dell'asilo politico al rifugiato, ma comprende anche la concessione della c.d. protezione sussidiaria allo straniero che, pur non soddisfacendo i requisiti appena esaminati, sia impossibilitato a far ritorno al suo Paese di origine perché sussiste, per lui, il fondato rischio di subire un grave danno.

A tal fine, è considerato grave danno il pericolo di essere sottoposto a tortura o condanna a morte, oppure una minaccia all'incolumità personale dovuta a conflitto armato.

Come viene riconosciuta la protezione internazionale

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L'iter burocratico per ottenere il beneficio della protezione internazionale (e quindi il riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria) prende avvio dalla richiesta che il cittadino straniero deve presentare alla polizia di frontiera o presso una questura.

In tale fase, al richiedente è assicurata l'assistenza di un interprete e, se minore, l'assistenza di un genitore o di un tutore appositamente nominato.

La domanda viene processata anche quando il cittadino straniero non abbia con sé documenti idonei a provare la propria identità e dà diritto alla permanenza in territorio italiano sino a quando non venga adottata la decisione finale in ordine alla richiesta.

In tal caso, quindi, l'istante gode di un permesso di soggiorno provvisorio, valido sei mesi e rinnovabile nel caso in cui non sia ancora stata adottata la decisione relativa alla sua richiesta.

Il decreto legge n. 130/2020, nella versione risultante dalla conversione in legge, ha introdotto la possibilità, per le procedure di esame delle domande di protezione internazionale, di procedere con audizioni a distanza.

Il sistema di accoglienza e integrazione

Con il decreto legge 130/2020 è stato riformato il sistema di accoglienza dei soggetti che richiedono la protezione internazionale.

Oggi, l'avvio della procedura si effettua su due livelli:

  • la prima assistenza è svolta nei centri governativi;
  • successivamente, l'accoglienza si svolge presso le strutture locali del Sistema di accoglienza e integrazione.

Il nuovo decreto sicurezza 2020 impone che nelle strutture di accoglienza siano assicurati i necessari standard igienico-sanitari e abitativi e che siano erogati servizi ulteriori rispetto all'accoglienza materiale, come l'assistenza psicologica e la mediazione linguistico-culturale. E' inoltre imposta la garanzia del rispetto della sfera privata e sono adottate le misure necessarie per prevenire ogni forma di violenza e garantire la sicurezza e la protezione sia di coloro che richiedono protezione, sia del personale che opera presso i centri di accoglienza.

Supporto ai percorsi di integrazione

Durante il periodo di accoglienza, è prevista l'attivazione di specifici percorsi di integrazione volti a favorire l'autonomia individuale degli stranieri e il raggiungimento dell'inclusione sociale.

Il decreto 130/2020, a tal fine, fa leva in particolar modo sull'orientamento all'inserimento lavorativo, sulla formazione linguistica e sull'informazione sui diritti e i doveri individuali di ciascuno, oltre che sull'orientamento ai servizi.

I diritti riconosciuti al rifugiato

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La domanda del richiedente asilo viene esaminata dalla commissione territoriale competente, nella quale trova posto anche un esponente dell'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati (UNHCR).

A seguito del colloquio con il cittadino straniero e dell'esame della sua richiesta, la commissione può adottare un provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza.

In caso di accoglimento, al rifugiato è riconosciuto il permesso di soggiorno valido 5 anni, con possibilità di rinnovo alla scadenza. Inoltre, la protezione internazionale postula la facoltà di accesso al sistema sanitario e ai percorsi di studio e di lavoro.

Il soggetto beneficiario di asilo politico ha, inoltre, la possibilità di richiedere la cittadinanza allo scadere dei primi 5 anni di residenza.

Rigetto dell'istanza ed espulsione

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Se la domanda di protezione internazionale viene rigettata, invece, ne consegue l'espulsione del cittadino straniero.

L'efficacia del provvedimento di espulsione, però, viene sospesa in caso di istanza di riesame o di ricorso in tribunale.

La sospensione non opera se il richiedente risulta imputato o condannato per reati particolarmente gravi (compresi spaccio e furto in abitazione privata, in virtù delle modifiche apportate dal c.d. decreto sicurezza n. 113 del 2018).

Divieto di respingimento

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In alcuni casi stabiliti dalla legge, recentemente ampliati dall'emanazione del decreto legge n. 130/2020, sono vietati l'espulsione e il respingimento dello straniero.

In particolare, il divieto opera nel caso in cui:

  • sussista il rischio che lo straniero respinto o espulso venga sottoposto a tortura;
  • sussista il rischio che lo straniero respinto o espulso venga sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
  • vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della privata e familiare dello straniero, salvo che lo stesso non risulti necessario per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica.

In tali casi, allo straniero viene rilasciato il permesso di soggiorno per protezione speciale.


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