La modifica delle condizioni di separazione e di divorzio in caso di formazione di un nuovo nucleo familiare e di nascita di figli
Avv. Matteo Santini - La nascita di un figlio generato dal partner separato o divorziato con un nuovo partner rappresenta un fatto sopravvenuto che può incidere sulla modificabilità delle condizioni economiche di separazione, di divorzio o di affidamento.

Nuovo nucleo familiare e nascita di un figlio

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Tale "fatto nuovo" è astrattamente idoneo ad integrare un giustificato motivo sopravvenuto, rispetto alla sentenza di separazione, divorzio o di affidamento che consente la revisione delle condizioni economiche.
La giurisprudenza tiene conto dell'incidenza della creazione del nuovo nucleo familiare sull'importo dell'assegno dovuto all'ex coniuge secondo il principio in base al quale ove, a supporto della richiesta di modifica dell'assegno, siano documentati sopravvenuti obblighi familiari dell'obbligato, il Tribunale deve valutare se la sopravvenienza del figlio determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, facendo carico al ricorrente, di fornire un esaustivo quadro in ordine alle proprie condizioni patrimoniali.
Lo stesso principio si applica in tema di modifica dell'assegno di mantenimento per i figli in considerazione dei maggiori oneri patrimoniali gravanti sul "nuovo genitore" e della conseguente alterazione dell'equilibrio economico sussistente tra le parti al momento della pronuncia di separazione, divorzio o affidamento.

Le potenzialità economiche della nuova famiglia

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Oltre all'effettivo depauperamento della capacità patrimoniale dell'obbligato il tribunale deve valutare anche le potenzialità economiche della nuova famiglia in cui il figlio è stato generato, e quindi avendo riguardo pure alla condizione dell'altro genitore.
L'indirizzo interpretativo secondo il quale non vi deve essere una penalizzazione economica del nuovo nucleo familiare
merita piena tutela, in quanto valorizza due principi fondamentali, ovvero il principio di eguaglianza, previsto nell'art. 3 della Costituzione, che garantisce un pari trattamento economico ai figli ed il principio di libera espressione della dignità umana, contenuto nell'art. 2 della medesima Carta costituzionale, tenuto conto che la scelta del coniuge di costituire una nuova famiglia, non solo è pienamente legittima, ma è anche esplicazione di quei diritti inviolabili di libertà dell'uomo «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»

Nuovi oneri familiari e modifica assegno di mantenimento

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Come in precedenza accennato i nuovi oneri familiari gravanti su uno dei coniugi non costituiscono automaticamente motivi sopravvenuti che giustificano, da soli, la soppressione o la riduzione dell'assegno di mantenimento originariamente fissato dal Giudice in favore dell'altro coniuge e/o dei figli, essendo necessario accertare se, a seguito degli obblighi economici derivanti da tali nuove insorgenze, si sia determina-

to un reale ed effettivo depauperamento delle sostanze o della capacità patrimoniale dell'obbligato, tenendo conto della capacità economica della nuova famiglia.
Se si ritiene che il contributo originariamente è stato fissato in misura che, pur giudicata adeguata alle necessità dei figli, sia inferiore all'esborso che la capacità economica dell'obbligato avrebbe consentito - e a tale ipotesi è equiparabile il sopravvenuto incremento della capacità economica dell'obbligato - i menzionati motivi non sono da soli sufficienti a giustificare la riduzione, la quale può essere disposta, invece, solamente se e nei limiti in cui il contributo originariamente fissato non trovi capienza egualmente, e cioè nonostante gli obblighi derivanti dai motivi sopravvenuti, nella capacità economica dell'obbligato.
In sostanza, la nascita di un ulteriore figlio dell'obbligato non esplica efficacia automatica ma deve essere accompagnata dalla prova concreta che i maggiori carichi di spesa rendano in concreto all'obbligato impossibile continuare a far fronte, nella loro interezza, a quelli precedentemente assunti nell'interesse della prole.
La circostanza della nascita di un nuovo figlio è senza dubbio economicamente più rilevante ove il genitore goda di scarsi proventi. Infatti, a seguito dei doveri nascenti dal nuovo rapporto di filiazione la quota di reddito disponibile dell'onerato, su cui calcolare l'assegno, diminuisce in modo apprezzabile.
Se è vero, infatti, che un genitore ben abbiente potrà ammortizzare la nuova esigenza costituita dalla nascita di un secondo figlio tagliando le spese voluttuarie o semi voluttuarie, altrettanto non può dirsi per chi percepisce un reddito basso. Il genitore onerato che gode di un reddito modesto non potrà continuare a contribuire al mantenimento del primo figlio (o dei primi figli) con la stessa somma che ha corrisposto sino alla nascita degli altri figli perché, in caso contrario, verrebbero ad essere compresse le esigenze di questi ultimi.

L'orientamento della giurisprudenza

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In materia di convivenza di fatto, per la giurisprudenza più risalente in sede di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, il Giudice non potrà considerare, quale nuovo fatto sopravvenuto idoneo ad incidere sulla attribuzione e quantificazione dell'assegno di mantenimento liquidato in favore dell'altro coniuge o dei figli, l'asserito obbligo di mantenimento del nuovo partner dell'onerato, tenuto conto che il mantenimento della compagna, sia pure convivente more uxorio, non può allo stato della legislazione incidere negativamente sul diritto della moglie al mantenimento, previsto dall'art. 156, comma 1, c.c., non esistendo norma che imponendo il mantenimento della convivente, costituisca possibile controbilanciamento del diritto nascente dal richiamato art. 156, comma 1, c.c. in favore della consorte "legittima".
Lo scrivente non ritiene condivisibile tale orientamento in quanto sostiene che nella valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche dei coniugi la circostanza che il coniuge obbligato all'assegno, ovvero il coniuge avente diritto al medesimo, conviva more uxorio con un terzo spiega rilievo se e nei limiti in cui tale convivenza venga ad incidere sulla reale situazione dell'uno o dell'altro, in quanto si traduca per il primo in esborsi di tipo continuativo - proporzionali agli altri suoi impegni economici e quindi qualificabili come adempimento di obbligazione naturale - ovvero implichi per il secondo un'entrata caratterizzata da regolarità e relativa sicurezza. Peraltro, la famiglia di fatto è' indirettamente tutelata dalla Costituzione in quanto formazione sociale all'interno della quale si svolge la personalità dell'individuo. Vieppiù l'entrata in vigore della c.d. Legge "Cirinnà" disciplina diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi prevedendo anche la possibilità di sottoscrivere veri e propri accordi di convivenza.
Quindi, in virtù del riconoscimento specifico e della regolamentazione normativa della famiglia di fatto, il giudice ai fini della determinazione dell'assegno non potrà non tener conto della nuova stabile convivenza dell'obbligato.

Per contattare l'avvocato Matteo Santini del Foro di Roma inviare un'email al seguente indirizzo: studiolegalesantini@hotmail.com o collegarsi al sito Avvocatoroma.org e Avvocato-milano.org/. Seguimi anche su Instagram https://www.instagram.com/matteo_santini_matrimonialista/

Foto: 123rf.com
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