A norma del comma 4 dell'art. 410 c.p.c. con provvedimento del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, è istituita in ogni provincia, "una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale." Commissioni di conciliazione possono essere istituite, nel rispetto dei medesimi criteri di composizione, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Inoltre, "[…] le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista […]". Il successivo comma 7 stabilisce un quorum per la validità della riunione, infatti "[…] è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori". Nel caso in cui non si rispetti tale previsione, il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro sarà tenuto a certificare l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.
Quanto al problema della individuazione della Commissione di conciliazione competente territorialmente, troverà applicazione estensiva l'art. 413 c.p.c., il quale prevede la giurisdizione della Direzione Provinciale del Lavoro "[…] nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro, ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto". (Articolo di Francesco D'Amora) LaPrevidenza.it,
Articolo di Francesco D'Amora

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