Il difensore e le richieste di revoca della carcerazione preventiva e di concessione degli arresti domiciliari per il proprio assistito
Avv. Carlo Cordani - Il difensore dell'imputato al quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere può, in qualsiasi momento, presentare al Giudice la richiesta di revoca della misura, che comporta, nel caso di accoglimento, l'immediata liberazione dell'interessato.

La valutazione degli indizi di colpevolezza

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In molti casi sarà assolutamente opportuno che il difensore, con adeguate argomentazioni, metta il Giudice nelle condizioni di meglio valutare se ancora sussistano oppure siano venuti meno i gravi indizi di colpevolezza che avevano giustificato l' emissione del provvedimento applicativo della misura: può infatti essersi verificato che nel corso del dibattimento alcuni testimoni dell'accusa si siano dimostrati inattendibili. Può inoltre essersi verificato che siano stati presentati al Giudice documenti od altri elementi di prova idonei ad inficiare la tesi dell'accusa, tali da consentire al difensore di poter affermare che non sono più da ritenersi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del proprio assistito. Nel caso in cui la richiesta di revoca della custodia cautelare

in carcere venga presentata nel corso delle indagini preliminari ovvero in vista dell'udienza preliminare, il difensore dovrà valutare la possibilità e l' opportunità di sentire personalmente, mediante lo svolgimento di indagini difensive, le persone che possono fornire elementi utili alla linea della difesa e presentare al Giudice, ai sensi dell'art. 391 octies del codice di procedura penale, le dichiarazioni scritte rilasciate da tali persone al difensore ai sensi dell'art. 391 bis del codice di procedura penale.

La valutazione delle esigenze cautelari

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Qualora se ne presenti la possibilità il difensore dovrà, con adeguate argomentazioni, determinare il Giudice a valutare se ancora sussistano oppure siano venute meno le esigenze cautelari che avevano giustificato la carcerazione.

Nel caso in cui la fase dibattimentale sia in fase di svolgimento e le prove assunte abbiano dimostrato che i fatti indicati nel capo di imputazione appaiono insussistenti ovvero risultano meno gravi di come apparivano nel momento di emissione della misura custodiale, anche le esigenze cautelari previste dall'art. 274 del codice di procedura penale che possono essere costituite, in estrema sintesi, dal pericolo di inquinamento delle prove, dal pericolo di fuga e dal pericolo di realizzazione di nuovi delitti, appariranno, a loro volta, insussistenti ovvero potranno essere garantite con misure meno restrittive della custodia cautelare in carcere.

La notifica della richiesta alla persona offesa

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Il difensore, nel caso in cui si proceda per delitti che si ritiene siano stati commessi con violenza alla persona avrà l' obbligo di notificare la richiesta di revoca della misura al difensore della persona offesa dal reato, ovvero, in mancanza di difensore, alla stessa persona offesa. Il difensore e la persona offesa potranno, nei due giorni successivi alla notifica, presentare il proprio parere al Giudice depositando una memoria ai sensi dell'art. 121 del codice di procedura penale; decorsi i due giorni il Giudice dovrà procedere con la decisione. Nel caso il difensore non provveda a notificare alla persona offesa la propria richiesta di revoca della carcerazione, la richiesta stessa dovrà essere ritenuta dal Giudice inammissibile. Il Giudice, prima di decidere, dovrà in ogni caso sentire il parere del Pubblico Ministero, rappresentante dell'accusa. Anche in questo caso, se nei due giorni successivi il Pubblico Ministero non esprime il proprio parere, il Giudice dovrà procedere.

Richiesta revoca custodia cautelare e condizioni di salute del carcerato

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Il difensore inoltre, dovrebbe evidenziare le eventuali condizioni deficitarie, sotto il profilo sanitario, del proprio assistito detenuto in carcere in attesa di un eventuale processo ovvero con un processo in corso. Nel caso in cui il Giudice non si trovi nelle condizioni di poter decidere allo stato degli atti, disporrà, a richiesta della difesa o di ufficio, gli opportuni accertamenti sullo stato di salute che dovranno essere eseguiti al più presto e, comunque, entro quindici giorni dal giorno in cui la richiesta è pervenuta al Giudice.

Richiesta di revoca custodia cautelare nel tempo del Covid-19

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Il diritto alla salute è un diritto Costituzionale previsto per tutti i cittadini e non può subire limitazioni nel caso si tratti di persone detenute. In buona sostanza ed in sintesi la custodia cautelare in carcere non può costituire un ulteriore pena rispetto alla privazione della libertà che già determina, di per se stessa, una gravissima sofferenza per chi la subisce. In primo luogo, si dovrebbe quindi fare presente che la custodia cautelare in carcere, in questi tempi, dovrebbe essere mantenuta soltanto nei casi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Per altri aspetti, nel caso in cui la persona detenuta soffra di patologie, il difensore potrà segnalarlo al Giudice, indicando, in primo luogo, che l' eventuale esposizione al contagio potrebbe essere resa più probabile dagli angusti spazi in cui sono verosimilmente costretti a convivere i detenuti, nonché che il contagio potrà facilmente risultare fatale ai soggetti che soffrono di altre patologie. Anche in questo caso, il Giudice, a richiesta della difesa o d' ufficio, potrà disporre accertamenti non soltanto sulle condizioni di salute ma anche su qualità personali dell'imputato e su altre condizioni dello stesso: il Giudice potrà disporre ogni accertamento che verrà ritenuto doveroso nei limiti dell'art. 299 comma 4 ter del codice di procedura penale.

Il Giudice, una volta disposti, qualora necessitino, gli eventuali accertamenti, potrà accogliere la richiesta della difesa e disporre la revoca della custodia cautelare in carcere con conseguente liberazione dell'imputato, ovvero, nel caso in cui le esigenze cautelari risultino attenuate, nonché nel caso in cui la misura cautelare non appaia più proporzionata all' entità del fatto o alla pena che potrebbe essere irrogata nel caso di una futura condanna, potrà sostituire la misura della custodia in carcere con altra misura meno gravosa, quale, ad esempio, la misura degli arresti domiciliari.

Nel caso di rigetto delle richieste di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere la difesa potrà presentare appello al Tribunale entro 10 giorni dalla notificazione della decisione del Giudice.

Avv. Carlo Cordani - Milano - carlo.cordani@tin.it


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