Garantire la salute dei lavoratori senza mettere a repentaglio la riservatezza dei relativi dati sanitari: il Protocollo firmato dalle parti sociali il 14 marzo 2020

di Massimo Colaianni - L'art. 1 n. 9 DPCM 11 marzo 2020 promuove le intese tra organizzazioni datoriali e sindacali al fine dell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro (art. 1 n. 7 lett. d DPCM citato).

Il protocollo condiviso per gli ambienti di lavoro

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In attuazione di tale disposizione, in data 14 marzo 2020 le parti sociali hanno sottoscritto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (di seguito anche semplicemente Protocollo per comodità).

Il rispetto del Protocollo è richiamato anche all'art. 1 c. 3 DPCM 22 marzo 2020 per tutte le attività produttive che non sono state sospese dal decreto governativo stesso.

Procedure per l'accesso ai locali aziendali e gestione persona sintomatica

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Le imprese devono garantire che la prosecuzione delle attività produttive avvenga in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione.

Tra le principali misure a tal fine indicate dal Protocollo vi è la rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti, nonché degli altri soggetti che debbano a vario titolo accedere ai locali aziendali (ad esempio fornitori).

È, inoltre, previsto che il datore di lavoro informi chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio.

Per il caso in cui una persona presente in azienda manifesti febbre e sintomi influenzali, lo deve dichiarare immediatamente: detto soggetto e gli altri presenti dovranno essere posti in isolamento momentaneo.

Misure a tutela della riservatezza dei lavoratori e degli altri interessati

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Il datore di lavoro in qualità di titolare del trattamento è chiamato a trattare dati anche particolari (ai sensi dell'art. 9 GDPR) dei lavoratori e di eventuali ulteriori soggetti che intendano fare accesso ai locali aziendali.

Nello specifico, i dati in questione sono quelli relativi alla salute della persona.

A tal fine il datore di lavoro dovrà:

1. procedere al rilevamento della temperatura senza registrare il dato a meno che ciò non sia necessario ai fini di comprovare documentalmente le ragioni che hanno impedito l'accesso del dipendente o del terzo ai locali aziendali, secondo il principio di minimizzazione dei dati ai sensi dell'art. 4 par. 1 lett. c) Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR);

2. fornire l'informativa in materia di trattamento dei dati personali. Si badi che l'art. 13 par. 4 GDPR precisa che l'informativa non è dovuta in relazione alle informazioni di cui l'interessato sia già in possesso. A tal proposito, si rammenta che l'informativa che il datore di lavoro - titolare del trattamento è tenuto regolarmente a fornire ai dipendenti - interessati dovrebbe già prevedere espressamente il trattamento dei dati sensibili, anche quelli inerenti alla salute, indicando tra le finalità del trattamento stesso il rispetto di obblighi normativi, in particolare, in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08.

In tale ipotesi, lo specifico trattamento di dati personali relativi alla salute derivante dalla rilevazione della temperatura corporea del dipendente, potrà considerarsi ricompreso nell'informativa già regolarmente consegnata dall'impresa ai propri lavoratori.

In ogni caso può essere utile e tutelante fornire un'informativa ad hoc ai propri dipendenti ed agli altri soggetti interessati (per esempio fornitori esterni) non potendo costituire di per sé l'emergenza epidemica in corso una deroga agli obblighi imposti dal GDPR in materia di tutela dei dati personali.

La base giuridica del trattamento può ritenersi integrata dal rispetto degli obblighi normativi imposti al titolare del trattamento - datore di lavoro per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto (il riferimento è ai citati art. 1 n. 7 lett. d) DPCM 11 marzo 2020 e art. 1 c. 3 DPCM 22 marzo 2020).

Altra base giuridica legittimante il trattamento dei dati sensibili inerenti alla salute, ai sensi dell'art. 9 lett. b) GDPR (il trattamento - di dati sensibili è legittimo quando n.d.r. - è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale) può essere costituita dal rispetto di precipui obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, tra i quali quello previsto dall'art. 272 d.lgs. 81/08 che detta le misure tecniche, organizzative e procedurali che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai fini della prevenzione del rischio da esposizione ad agenti biologici (qual è appunto il contagio da Covid - 19);

3. prevedere che la durata del trattamento dei dati personali raccolti per contenere la diffusione del contagio sia strettamente limitata all'attuale periodo di emergenza sanitaria e che i dati in parola possano essere oggetto di comunicazione solo in conformità alle previsioni normative vigenti e, quindi, a titolo esemplificativo, a seguito di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al Covid-19.

Si rammenta che non è d'obbligo consegnare a ciascun interessato l'informativa, soluzione che potrebbe risultare eccessivamente onerosa soprattutto in un momento di difficoltà come quello attuale: dell'informativa, infatti, può essere data adeguata evidenza ad esempio mediante affissione nelle aree di accesso ai luoghi aziendali;

4. garantire la riservatezza e la dignità dei lavoratori o degli altri soggetti sottoposti a temporaneo isolamento, in caso di temperatura rilevata superiore a 37,5°, ovvero negli altri casi specificamente previsti dal Protocollo e dall'ulteriore normativa di settore;

5. invocare il rispetto della riservatezza dei dati del soggetto risultato positivo al Covid-19 da parte degli altri dipendenti nel caso in cui il nominativo del lavoratore positivo sia stato comunicato ai colleghi ai fini preventivi di ulteriori contagi;

6. individuare i soggetti preposti - incaricati del trattamento, cui è delegata l'attività di rilevazione della temperatura di dipendenti e terzi, fornendo loro, nella lettera di incarico, apposite indicazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali raccolti.

Avv. Massimo Colaianni

Studio Legale Colaianni, Piazza Indipendenza n. 2 - 20900 Monza (MB)

e-mail: mcolaianni@studiolegalecolaianni.it


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