Occorre che il legislatore in sede di conversione della decretazione d'urgenza ponga mano al tema dei termini sostanziali per eliminare ogni dubbio

di Paolo M. Storani - La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Governo tutto hanno agito mentre era in corso la più grave emergenza della storia recente e, di conseguenza, sollevare critiche è ingiusto e perfettamente inutile; sta, però, di fatto che nessuno ha sino ad ora legiferato in modo generalizzato per l'intero territorio nazionale in merito ai termini sostanziali.

Infatti, è pur vero che il Decreto Legge n. 9 del 2020 aveva previsto la sospensione dei «termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali», ma ciò sino al 31 marzo 2020 ed apparentemente per le sole zone rosse primigenie di Lombardia più le quattordici province di Venezia, Padova, Treviso, Novara, Asti, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, sino alla marchigiana Pesaro e Urbino.

Inoltre, il legislatore non ha fatto cenno alla tematica in occasione del nuovo decreto legge, invece di recepire ed inglobare il testo dell'art. 10 del predetto d.l. n. 9/2020, che ben poteva costituire la traccia su cui intervenire nuovamente essendo mutato sia lo scenario epidemiologico, sia l'elenco delle aree focolaio del Coronavirus.

S'impone, pertanto, che il legislatore intervenga a chiarire ogni perplessità in sede di conversione dei provvedimenti, anche se il rimando che faceva il d.l. n. 9/2020 al vecchio elenco potrebbe interpretarsi come ora riferibile a tutta Italia.

Quello che segue è per l'appunto un elaborato predisposto dall'Avv. Gabriele Buonfante del Foro di Macerata che pubblico volentieri su LIA Law In Action e che ringrazio sentitamente.

Buona lettura!

I TERMINI SOSTANZIALI SONO SOSPESI OPPURE NO?

Lo scenario attuale

Visto il protrarsi della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del coronavirus

e vista la emanazione di provvedimenti sempre più restrittivi in termini di mobilità delle persone fisiche, non sarebbe opportuno che il Governo intervenisse anche sulla sospensione dei termini ordinari di prescrizione?

Se da un lato lo Stato ci chiede giustamente di limitare al massimo gli spostamenti, dall'altro non dovrebbe tutelarci dal rischio che medio tempore qualche nostro (o dei nostri assistiti) diritto possa

estinguersi per intervenuta prescrizione?

E' noto a tutti che l'atto di interruzione della prescrizione ha natura recettizia, per cui ne è indispensabile la conoscenza legale da parte del destinatario.

Ai sensi dell'art. 1134 c.c.: "Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati".

Per determinare il contenuto o meglio il significato del concetto di "conoscenza legale" dell'atto si deve guardare al successivo art. 1335 del c.c.: "La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario...".

Dunque, il soggetto che esercita il diritto e che vuole impedirne l'estinzione per decorrenza della prescrizione, avrà l'onere di fare in modo che, entro il termine, l'atto stesso pervenga presso l'indirizzo del destinatario.

Ai fini della interruzione della prescrizione, tolti i casi in cui si possa procedere direttamente a mezzo PEC, gli strumenti sono la notifica della diffida stragiudiziale a mezzo Ufficiale Giudiziario e la comune Raccomandata (meglio se A.R.).

Difficile in questo momento rivolgersi agli Ufficiali Giudiziari che, almeno dal 12 marzo 2020 (data della circolare ministeriale prot. 3490), sono praticamente "blindati" all'interno dei loro uffici senza considerare che la stessa circolare testualmente rimette al loro prudente apprezzamento "ogni valu-tazione in tema alla effettiva urgenza dell'atto loro richiesto ….. nonché alla necessità di procedere a notifiche "a mani".

Dunque, gli Ufficiali Giudiziari sono caldamente "invitati" ad eseguire le notifiche valendosi del servizio postale.

Quindi, sia che si proceda direttamente con la Raccomandata sia che si proceda a mezzo Ufficiale Giudiziario l'atto verrà comunque gestito e lavorato da Poste Italiane.

Poste Italiane dal 6 marzo 2020 ha impartito ai propri dipendenti (postini) l'ordine di non far più firmare ai destinatari gli avvisi di ricevimento di atti giudiziari e raccomandate, ma di lasciare semplicemente il plico in cassetta firmando loro stessi l'avviso di ricevimento.

Dopo pochi giorni, esattamente in data 12 marzo 2020, Poste Italiane ha cambiato il modus operandi prevedendo una specifica disciplina, sia pure per la sola notifica degli atti giudiziari:
"Per le notifiche a mezzo posta, tenuto conto della impossibilità di effettuare il recapito a mano, a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, gli invii saranno direttamente depositati presso gli Uffici Postali e si darà corso agli adempimenti prescritti dall'art. 8 della legge 890/1982, con rilascio di "avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento", (c.d. CAD). Tale operatività, adottata in emergenza sanitaria, sarà annotata altresì sull'avviso di ricevimento (Mod. 23L)".
Il postino, in parole povere, è obbligato ad applicare le norme che disciplinano la consegna dell'atto giudiziario in assenza del destinatario: cioè lascia un avviso di giacenza, riporta il plico presso l'ufficio postale e il giorno dopo avvisa il destinatario con raccomandata AR (anche questa a sua volta da consegnare "in remoto" al destinatario) che il plico può essere ritirato presso l'ufficio.

Trascorsi dieci giorni dall'invio di questa seconda raccomandata senza che il plico sia stato ritirato, la notifica si perfezionerà per compiuta giacenza e la cartolina di ritorno dell'atto giudiziario verrà restituita al mittente con l'indicazione della compiuta giacenza.

La condotta di Poste Italiane


Sia la prima che la seconda procedura non sembrano legalmente corrette, la prima in quanto i documenti vengono firmati dal portalettere e non dal destinatario, la seconda in quanto la finzione che il destinatario sia assente (mentre invero oggi sono quasi tutti in casa) espone il postino (incaricato di pubblico servizio) a rischi per quanto va a dichiarare sul plico.

Inoltre, la seconda soluzione appare anche illegittima perché le notifiche sono regolate da legge dello Stato (890/1982) che disciplina ogni aspetto della procedura con la conseguenza che a Poste Italiane non è consentito di discostarsi da essa considerando come assente chi invece è in casa.

Sul punto delle notifiche degli atti giudiziari, per fortuna, è intervenuto il Decreto Cura Italia (Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18) che, con l'art. 108, ha previsto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o

dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui

documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

Dunque è stato validato per legge il primo sistema adottato da Poste Italiane (immissione del plico in cassetta) e non il secondo (finzione dell'assenza del destinatario).

Vi sono quindi ampi margini di incertezza e spazi per il contenzioso in punto di validità dei suddetti recapiti e/o notifiche.

La disciplina al tempo del terremoto de L'Aquila (2009)

Tornando alla richiesta iniziale di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, va ricordato che, in precedenti situazioni di emergenza lo Stato era intervenuto tempestivamente:

Per quanto attiene il terremoto dell'Aquila (06.04.2009) con il Decreto Legge 28/04/2009 n. 39,

il cui Art. 5 così prevedeva:

1. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile (1).

1-bis Fino al 31 luglio 2009, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 (2).

2. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1. E' fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio (3).

3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E' fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Alle procedure di esecuzione coattiva tributaria si provvede ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto (4).

4. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

5. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede e nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 6 aprile 2009. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (5).

6. Nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile 2009, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1:

a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.

7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 5 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 6 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa (6).

8. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 5 e 6, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).

9. E' istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.

10. Nei confronti delle parti o dei loro difensori, già nominati alla data del 5 aprile 2009, che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9, ove si tratti di atti di competenza degli uffici giudiziari di L'Aquila. E' fatta salva la facoltà per il giudice, civile ed amministrativo, di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 663, primo comma, seconda parte, del codice di procedura civile e per le ragioni ivi indicate (7).

11. Fino al 31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso l'Avvocatura dello Stato in L'Aquila si eseguono presso la sede temporanea della medesima Avvocatura.

La disciplina per il sisma del Centro Italia del 2016

Per il terremoto del Centro Italia del 2016 lo Stato era intervenuto con il decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, che, all'art. 49, così disponeva:

Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti

1. Fino al 31 maggio 2017, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di

sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in

genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso,la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

2. Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresi' sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 che chiunque debba svolgere negli uffici

giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1.

3. Sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purche' la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 24 agosto 2016. E' fatta salva la facolta' dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.

4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal 24 agosto 2016. Fino al 31

maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche' i termini di

notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.

6. Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi i termini stabiliti dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonche' i termini

per proporre querela e sono altresi' sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.

7. Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1:

a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o decadenza per lo svolgimento di attivita'

difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017.

8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonche' durante il tempo in cui il processo e' rinviato ai sensi del comma 7, lettera b).

L'art. 10 del Decreto Legge n. 9/2020

Nell'emergenza Coronavirus è stato dapprima, con lodevole tempestività, emesso il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, che, all'art. 10 comma 4 (limitatamente alle c.d. Zone Rosse della Lombardia ed alle quattordici province sino alla marchigiana Pesaro), così dispone:

"Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attivita' lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche' i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali."

Attenzione però perché la norma non riguarda l'intero territorio nazionale, è prossima alla scadenza (31 marzo 2020) e non è stata ancora convertita in legge.

Si confida in un intervento legislativo in tal senso, esteso a tutto il territorio nazionale e valida per un periodo almeno dal 22 febbraio 2020 a tutto aprile? Maggio?

Autore: Gabriele Buonfante del foro di Macerata

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