Web reputation, social network e gli illeciti commessi mediante l'uso abusivo di immagini altrui

Attualmente i social network hanno assunto i caratteri di una diffusione capillare e trasversale, ma come si può definire un social network?

I social network

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Il social network è un servizio informatico online, che permette la realizzazione nella rete di interazioni sociali, con la possibilità per i "consociati virtuali" di condividere contenuti testuali, ipertestuali, immagini o video. La particolarità sta nel fatto che gli utenti non sono (come in un qualsiasi portale web) soltanto fruitori di un servizio, ma, a tutti gli effetti, anche creatori dei contenuti.[1]

Appare necessario fornire una regolamentazione giuridica adeguata del fenomeno, infatti il Legislatore e l'interprete devono intervenire sul tema, con lo scopo di realizzare un inquadramento giuridico del fenomeno dei social network.

A livello europeo vi sono stati vari interventi sul tema, come il lavoro pubblicato dall'Agenzia Europea per la sicurezza delle Reti e dell'Informazione (ENISA) o, ancora, il Memorandum di Roma adottato nel marzo 2008 dal gruppo di lavoro internazionale sulla protezione dei dati nelle telecomunicazioni (Gruppo Berlino) dove, venivano analizzati i rischi dei social network in tema di privacy. Infine, ultimo ma non per importanza, vi è il parere n. 5 adottato il 12 giugno 2009 adottato dal Gruppo ex art. 29 della Direttiva 95/46/CE.[2]

Nell'ordinamento giuridico italiano vi è stato un intervento nel 2003 (con il d.lgs. n. 70 con riferimento, in generale, alle responsabilità dei Provider), ma appare necessario che nel prossimo futuro vi siano interventi maggiormente incisivi. Nel mentre sarà compito della giurisprudenza cercare di fornirne una qualificazione del problema; però la giurisprudenza sia nazionale che comunitaria si è concentrata da tempo sui principali siti che offrono servizi di social network, in particolar modo sul colosso Facebook, che stima attualmente circa 2 miliardi di iscritti.

Registrandosi a tale piattaforma, gli utenti forniscono i loro dati anagrafici, le informazioni sensibili e la grande libertà di azione permette loro di esprimere costantemente la propria opinione personale e permette di immettere in rete le immagini riguardanti ogni minimo aspetto della loro vita ed intimità.

L'opera interpretativa dei giudici non ha ancora fornito un inquadramento specifico dei social network, ma ha chiarito cosa Facebook non è: la Suprema Corte, nel 2016, chiamata a giudicare un caso di ingiurie e diffamazione (manifestatasi sotto forme di offese pubblicate sulla piattaforma), ha enucleato che Facebook non è inquadrabile nel concetto di stampa, rientrando tutt'al più nell'ipotesi del comma 3 dell'art. 595 c.p. e quindi nella categoria residuale del "qualsiasi altro mezzo di pubblicità".[3]

In mancanza di una disciplina specifica, il fenomeno dei social network può essere classificato nella nozione generale di provider e quindi come un "generico fornitore di servizi sulla rete" che, come noto, svolgono, generalmente, la loro attività sotto forma imprenditoriale richiamando l'ipotesi di cui al numero 2 dell'art. 2195 del Codice Civile. Nello specifico, svolgendo un'attività di intermediazione nella circolazione di beni e servizi (anche se nella rete) sono, di conseguenza, sottoposti comunque a tutti gli obblighi degli imprenditori commerciali.

Inquadrare giuridicamente i social network non risulta però semplice, dato questi rappresentano una categoria particolare di Internet Service Provider. Essi hanno le tipiche caratteristiche degli hosting provider[4],ma sono configurabili anche come content provider, dato che offrono ai loro utenti non solo lo spazio virtuale, ma anche la possibilità di riempirlo con dei contenuti.

Dunque il fatto che vi sia una tale commistione di categorie ed il diverso regime di responsabilità previsto per ciascuna di essere, rappresenta il primo problematico aspetto circa la configurazione della responsabilità specifica dei social network, dato che a seconda del caso concreto, verrà a configurarsi una diversa definizione giuridica del social network e, di conseguenza, varierà anche il titolo della responsabilità in cui incorrerà.

Sul punto, il d. lgs. 70/2003, attuativo della Direttiva Comunitaria n. 31/2000, ha dettato una disciplina organica sulla responsabilità dei provider, superando le precedenti elaborazioni giurisprudenziali e prevedendo in generale una irresponsabilità degli stessi (ed in particolare dell'host provider, che sembra comunque essere la figura maggiormente assimilabile in via analogica a quella del social network) per i danni subiti dagli utilizzatori, qualora il provider o social network non venga coinvolto nell'informazione trasmessa e rivesta solo un ruolo tecnico, automatico e passivo. Prevedendo, al contrario, una responsabilità nel caso in cui i prestatori di servizi siano a conoscenza del contenuto delle informazioni e non abbia impedito la loro diffusione.

In tal modo si esclude un obbligo preventivo degli stessi o un ruolo di "controllore della rete" dei provider e dei social network ma, sussiste comunque il dovere di attivarsi in seguito ad una richiesta, da parte del danneggiato, di eliminare i contenuti dannosi.[5]

Il caso di Tiziana Cantone

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Quanto previsto in via teorica dal d. lgs. 70 del 2003, con riferimento specifico ai social network e all'uso illecito delle immagini su tali piattaforme, è stato cristallizzato dalla giurisprudenza di merito alla triste vicenda giudiziaria del 2015: il caso "Tiziana Cantone" , una giovane vittima della gogna mediatica, suicidatasi in seguito alla diffusione di alcuni suoi video hard che sono stati pubblicati senza il suo consenso, dall'ex fidanzato.

Nell'agosto 2016 il tribunale di Napoli Nord ha emesso un'ordinanza con cui, accogliendo ex art. 700 c.p.c., le richieste della parte attrice ordinava a Facebook Ireland Ltd: «l'immediata cessazione e rimozione dalla piattaforma del social network di ogni post contenente (foto e/o video) o apprezzamenti riferiti specificamente alla persona della ricorrente».
La ragazza, nel 2015 si rese protagonista di alcuni video hard, in seguito il 25 Aprile 2015 il video venne condiviso in rete dall'allora fidanzato e, dopo pochissimi giorni, divenne virale su vari mezzi di comunicazione telematica: dapprima conobbe una notevole diffusione su Whatsapp, e successivamente venne condiviso in modo incontrollabile attraverso Facebook.
La vicenda, poi, ha avuto un clamore mediatico dopo che il 13 settembre 2016 Tiziana Cantone, in virtù del grave pregiudizio subito si suicidò.
Avverso l'ordinanza dell'agosto 2016 con cui si ordinava alla società proprietaria del social network di rimuovere le foto e i video in questione, Facebook ha proposto reclamo argomentando che dall'esecuzione di tale ordinanza ne sarebbe derivato un grave ed irreparabile danno.
La società proprietaria del social network ha proposto reclamo per una serie di motivi: innanzitutto, poiché riteneva cessata la materia del contendere, in quanto al momento dell'emissione dell'ordinanza nessuno dei contenuti pubblicati sul social era illecito o accessibile. Inoltre ha chiesto di accertare l'insussistenza di un obbligo generale di rimozione dei contenuti individuati, in mancanza di un ordine preventivo o di una segnalazione emessa dalle autorità competenti, ai sensi dell'art. 16, d. lgs. 9 aprile 2003, n. 70. Contestava poi la mancanza degli URL idonei a identificare le pagine di Facebook che dovevano essere oggetto di cancellazione.
In questo caso Facebook richiedeva che fosse il ricorrente ad indicare esattamente ogni singolo contenuto illecito da rimuovere, non avendo alcun obbligo generale di sorveglianza.[6] Nel caso concreto, il Giudice ha provveduto a dare una qualificazione giuridica al social network in questione assimilandolo in tutto e per tutto ad un provider e, sottolineando al tempo stesso, che mentre non sussistono dubbi sulla responsabilità diretta di quest'ultimo laddove agisca da content provider, ben più articolato si dimostra l'inquadramento giuridico dei social e la definizione del suo profilo di responsabilità quando questi si limiti ad esercitare attività di hosting mettendo a disposizione dei terzi (che compiono l'illecito) uno spazio virtuale.
Nel caso di specie il Tribunale ha inquadrato Facebook come un host provider, fattispecie disciplinata dall'art. 14 del d. lgs. 70/2003 che, come noto, esonera da una responsabilità diretta il prestatore di servizi nella commissione di un illecito, prevedendo, al contrario, che laddove non si sia attivato per rimuovere gli effetti dello stesso ottemperando ad un provvedimento amministrativo o giurisdizionale si configuri comunque una responsabilità.
Il Tribunale ha, così, rigettato il reclamo proposto da Facebook nella parte in cui si sosteneva che, nel caso concreto, non vi fosse "un obbligo del social di intervenire, perché mancava un ordine dell'autorità giurisdizionale o amministrativa", perché secondo l'indirizzo del Giudice, esiste un obbligo successivo di attivazione a carico del provider, anche laddove la diffida o segnalazione arrivi direttamente dalla parte che si presume lesa.
Nel caso de quo è stata prodotta tutta la necessaria documentazione da parte del ricorrente (con copia della diffida inviata a Facebook Ireland Ltd allegata al ricorso introduttivo) e dinanzi all'obbligo sorto, il reclamante era rimasto del tutto inerte. Pertanto il Tribunale ha ampliato il profilo di responsabilità del social network, specificando apertamente che l'obbligo di rimuovere i contenuti illeciti non deve sussistere solo laddove vi sia un ordine dell'autorità, ma anche quando il provider abbia contezza dello stesso a seguito di informazioni acquisite aliunde, finendo per qualificare la fattispecie in parola come un illecito plurisoggettivo eventuale a formazione progressiva, recependo le conclusioni alle quali è da tempo giunta la dottrina.

Illeciti connessi ai social mediante l'uso abusivo di immagini altrui

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Un ulteriore spunto di riflessione, connesso al diritto all'immagine ed al suo illecito utilizzo nelle reti telematiche, è configurato dal diritto all'identità ed alla reputazione, oggi declinati non più solo in chiave tradizionale, ma soprattutto digitale. Al riguardo appare opportuno inquadrare il discorso partendo dalla definizione di identità digitale (c.d. I.D.) In sostanza, l'ID può essere intesa come la rappresentazione in chiave digitale di un individuo reale, che comprenda una serie di dati sufficienti per essere utilizzata come "delega virtuale" dello stesso.[7]

L'ordinamento giuridico italiano, tutela il diritto a non veder alterata, in qualsiasi modo o mezzo, la propria personalità, collocandola nell'art. 2 Cost. e considerandola come comprensiva non solo di dati oggettivi ma anche della proiezione sociale di un soggetto (c.d. reputazione). Ora, la possibilità di proiezione sociale dell'identità di un soggetto si è moltiplicata in modo esponenziale in virtù dell'utilizzo dei social network, attraverso cui la nostra soggettività va a "smaterializzarsi" mutando radicalmente rispetto a come è stata tradizionalmente intesa.

Il diritto all'identità personale collocato nell'era digitale porta, quindi, con sé una serie di corollari quali: il diritto al nome (o al nickname), il diritto all'immagine e l'eventuale diritto all'oblio. Valore imprescindibile dell'identità di un individuo e della sua proiezione è la reputazione, tutelata dal Capo II del Titolo XII del Codice Penale attraverso i reati di diffamazione e ingiuria.

Recentemente si è assistito ad un radicale mutamento della tutela reputazionale: un primo cambiamento è avvenuto con l'avvento di Internet, con cui la pubblicazione di una notizia ha acquistato una risonanza potenzialmente illimitata, l'accesso alla stessa è divenuto immediato e, tramite l'ausilio di motori di ricerca, i dati immessi nella rete possono essere recuperati senza vincoli temporali.

Successivamente, con il passaggio al WEB 2.0, si è sviluppato un ambiente digitale in cui l'individuo può introdurre direttamente dei contenuti (si pensi alle immagini che dagli smartphone vengono condivise in modo immediato sui social network), che possono essere oggetto di una diffusione incontrollata, esponendo la reputazione, l'onore e l'immagine di una persona a rischi di lesioni fino ad ora ignoti.

Una violazione del diritto all'immagine nel web può configurare un delitto di furto di identità digitale o sostituzione di persona ex art. 494 c.p., ad esempio, mediante un profilo Facebook creato utilizzando dati personali, comprese le immagini, di un soggetto terzo. Nel nostro ordinamento, non esiste un reato specifico di "furto di identità", ma l'art. 494 c.p. contempla tanto la sostituzione della propria ad altrui persona, quanto l'attribuzione a sé di un falso nome (o in tale contesto c.d. nickname), al fine di indurre in errore altri e ottenerne un profitto o arrecare un nocumento.

Il concetto di identità individuato dall'art. 494 c.p. comprende tutti quei dati personali idonei ad identificare una persona, compresa l'attribuzione a sé di un'immagine che ritragga altri.[8]

I social network sono strumenti che consentono un'ampia proiezione sociale dell'immagine propria o altrui e, sul punto, la giurisprudenza penale di legittimità si è più volte espressa, prevedendo una serie di lesioni possibili del diritto all'immagine attuate mediante i suddetti strumenti; ad esempio è possibile la creazione di un falso account e la pubblicazione di foto intime attraverso esso configura il reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. se la condotta è indirizzata a commettere il reato di molestia, occultando la propria identità, avendo attribuito a sé un nome falso.[9]

In altri casi, la giurisprudenza ha sottolineato come la divulgazione delle immagini intime della vittima, attraverso un profilo di un social network illegittimamente creato, possa integrare il reato di diffamazione aggravata di cui all'art. 595, comma 3, del Codice Penale. Qualora vengano diffuse immagini a sfondo sessuale tramite un social network che riguardino una vittima minorenne, viene integrato il reato ex art. 600ter, comma 3 c.p., poiché una volta condivise tramite il social vi è il pericolo di una concreta e non controllabile ulteriore diffusione delle stesse.[10]

Ma per quanto riguarda ciò che più da vicino ci interessa in questa sede, risulta particolarmente interessante approfondire ciò che la Sezione V della Suprema Corte ha stabilito con la Sentenza del 23 aprile 2014, n. 25774, con cui è tornata ad occuparsi del reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. commesso tramite un social network.

In particolare, nella sentenza in parola, la Cassazione ha specificato che integra il reato di cui all'art. 494 c.p. la condotta di chi «crei ed utilizzi un profilo sul social network, utilizzando abusivamente l'effige di una persona del tutto inconsapevole» al fine di comunicare con altri utenti e condividere materiale in rete. Nel caso specifico, la condotta contestata all'imputato era di aver creato un account falso, con un nickname di fantasia ed averlo associato all'immagine di un'altra persona.

Ad avviso della Suprema Corte, il suddetto contegno è stato ritenuto sufficiente ad attribuirsi l'identità della vittima, inducendo in errore coloro i quali comunicavano con il "falso" profilo in chat. L'aspetto interessante della sentenza risiede nel fatto che, secondo l'autorevole parere della Cassazione, si può integrare il dolo specifico anche mediante la pubblicazione di un profilo su un social network non immediatamente riferibile alla persona offesa (perché viene usato un nome di fantasia) ma comunque ad essa ricollegabile, poiché è stata usata la sua immagine personale.

Infine ciò che si intende sottolineare è che la giurisprudenza, anche in sede penale, si sta interrogando sempre di più sulla possibilità di interpretare estensivamente le tradizionali fattispecie di reato a fronte delle nuove forme di aggressione per via telematica.

[1]F. Camilletti ., Alcune considerazioni sui profili giuridici dei social network, in I Contratti, fasc. 4, 2017.

[2] P. Galdieri., Il trattamento illecito del dato nei social network, in Giurisprudenza di merito, n. 12, 2012.

[3] Cass. pen., Sez. V, 14 novembre 2016, n. 4873

[4] Visto che "procurano ai propri clienti un servizio di accesso a un sito, senza proporre altri servizi di elaborazione dei dati.

[5] Trib. Mantova 24 novembre 2009, n. 1225.

[6] R. Bocchini., La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione di contenuti illeciti, in Giurisprudenza Italiana, fasc. 3, 2017, p. 633.

[7] S. Landini, Identità digitale tra tutela della persona e proprietà intellettuale, in Diritto Industriale, 2017, Fasc. 4-5.

[8] P. Cipolla, Sociale network, furto di identità e reati contro il patrimonio, in Giurisprudenza di merito, fasc. 12, 2012, pp. 2679-2680.

[9] Cass. pen., Sez. V, 26 febbraio 2014, n. 939

[10] Cass. pen., Sez. III, 20 aprile 2015, n. 16340; Cass., sez. III, 31 luglio 2013, n. 33157; Cass., Sez. II, 25 ottobre 2012, n. 44914.


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