A dispetto di quanto indicato nella norma di legge, la giurisprudenza è tuttora divisa sul momento in cui la mediazione interrompe il termine per l'impugnativa di una delibera condominiale
Avv. Giuseppe Zangari - Quando la mediazione interrompe il termine per l'impugnativa di una delibera condominiale? Il punto è alquanto controverso, a dispetto di quanto indicato nella norma di legge, e sul tema la giurisprudenza è tuttora divisa. In questo contesto, si colloca l'interessante pronuncia del tribunale di Brescia (n. 648/2020 sotto allegata).

Delibera condominiale addebito spese

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L'impugnativa in esame ha ad oggetto una delibera che aveva addebitato le spese di lite a un condomino dissenziente.
Tra le contestazioni formulate dal condominio vi è la decadenza dell'azione poiché il ricorrente avrebbe avviato la mediazione quando il termine di trenta giorni per impugnare era già spirato.
Segnatamente la domanda di mediazione era stata depositata, per l'appunto, il trentesimo giorno seguente alla comunicazione della delibera, ma l'invito ad aderire era stato ricevuto dal condominio in un momento ulteriormente successivo e, pertanto, oltre il termine indicato dall'art. 1137 c.c.

Prescrizione e decadenza della domanda di mediazione

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La riflessione muove evidentemente dall'art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 28/2010, a tenore del quale gli effetti sui termini di prescrizione e decadenza si producono dal momento in cui la domanda di mediazione è comunicata alle altre parti, e non semplicemente depositata presso l'organismo.

Una scelta quantomeno azzardata da parte del legislatore, poiché il ricorrente che risulti attivarsi all'ultimo sconta il rischio di dover affidare il recapito della domanda all'organismo o al servizio postale, ossia terzi estranei alla controversia che non sono neppure sanzionabili ove l'incombente sia adempiuto dopo la scadenza del termine per l'impugnativa.

A tacere del fatto che l'organismo deve anche protocollare la domanda, conferire l'incarico al mediatore e fissare la data del primo incontro, con ulteriore dispendio di tempo.

Per tale motivo, l'interpretazione della norma è da sempre foriera di discussioni e applicazioni non univoche.

Il contrasto giurisprudenziale

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Un primo orientamento, più risalente ma ancora diffuso, fa leva sul testo di legge ritenendo che l'effetto interruttivo si produca con la ricezione della domanda da parte dell'invitato.

La stessa Corte di Cassazione ha ribadito tale posizione, affermando che"…solo comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, e non anche con il mero deposito della stessa, impedisce il prodursi della decadenza" (Cass. Civ., n. 2273/2019).

Di diverso avviso è un secondo filone, meno letterale ma costituzionalmente orientato, secondo cui l'interruzione di una decadenza non può che prodursi per effetto dell'attività compiuta dal soggetto onerato al compimento della stessa, e non da parte di terzi (Trib. Firenze, n. 2718/2016).

Di conseguenza, il termine in questione subisce l'interruzione a seguito della mera proposizione dell'istanza di mediazione (Trib. Sondrio, 25.1.2019).

Interruzione decadenza con proposizione istanza di mediazione

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A quest'ultima tesi aderisce il Tribunale di Brescia (Trib. Brescia, n. 648/2020).

Da un lato poiché l'istanza di mediazione "può essere catalogata alla stregua di un ricorso: è il deposito del ricorso che determina l'impedirsi della decadenza, non la notifica dello stesso".

Dall'altro lato, in considerazione del fatto che, nel caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, la comunicazione potrebbe "non essere ricevuta nei trenta giorni per causa non imputabile neppure all'organismo di mediazione, in quanto è previsto per legge un termine di compiuta giacenza della raccomandata di trenta giorni".

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