Sospensione delle cartelle di pagamento e degli avvisi. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E 2020

Avv. Floriana Baldino - Arrivano, dall'Agenzia delle Entrate, i primi chiarimenti in merito alla proroga dei termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi, artt. 83 e 68 del D.L. 18/2020, il c.d. decreto "Cura Italia".

Sospensione termini ricorsi commissioni tributarie

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L' articolo 83, comma 2, del decreto-legge, ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

Implicitamente quindi, viene sospeso anche il termine per il versamento degli importi dovuti in base all'avviso di accertamento:

"− in sede di acquiescenza all'atto ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

− ed anche in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio."

Questo quanto confermato anche dalla circolare n. 5E/2020 dell'Agenzia delle Entrate (sotto allegata).

Avvisi di accertamento sospesi

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Quindi, si legge ancora nella circolare: "per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile; ad esempio, per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere: resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio. Inoltre, per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l'inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione; ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile".

Cartelle di pagamento sospese

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Per quanto riguarda invece le cartelle di pagamento, quindi i carichi affidati all'Agenzia Entrate e Riscossione, l'Agenzia Entrate, sempre nella sopra menzionata circolare, specifica che: "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78."

Sospese rate rottamazione-ter e saldo e stralcio

Quindi anche tutte le rate in scadenza, quelle della rottamazione-ter scaduta il 28 febbraio, nonché la rata del saldo e stralcio scadente il 31 marzo, godranno di una proroga, previo deposito di apposita istanza, sino al 1° giugno.

Sospesi preavvisi di fermo o ipoteca

Lo stesso dicasi per i preavvisi di fermo o di ipoteca, rispettivamente sulle auto e sugli immobili, che verranno sospesi, sempre previo deposito istanza, sino al 31 maggio 2020.

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Scarica pdf circolare Agenzia Entrate n. 5/E/2020
Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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