Per le sezioni unite penali della Cassazione, la modifica dell'imputazione è possibile soltanto per fatti emergenti dagli esiti istruttori

Avv. Giulia Fiorucci - La questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite penali ha riguardato la formulazione da parte della Pubblica Accusa di contestazioni suppletive in seguito all'ammissione del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 438, comma 5 c.p.p., o nel quale l'integrazione sia stata disposta dal giudice a norma dell'art. 441, comma 5 c.p.p., con riferimento a circostanze già rilevabili dagli atti processuali e non presenti nel capo di imputazione.

Contestazioni ex art. 423 c.p.p.: parola alle sezioni unite

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La Prima Sezione penale della Cassazione con ordinanza del 14 dicembre 2018 (dep. 22 gennaio 2019), n. 2883 ha sollevato dubbi sull'orientamento giurisprudenziale costante secondo il quale appaiono possibili le contestazioni ex art. 423 c.p.p. che riguardino fatti e circostanze già in atti e che non derivino da nuovi elementi, anche perché conosciute o conoscibili da parte dell'imputato al momento della richiesta di ammissione al rito speciale.

Viene poi rilevato come il primo comma dell'art. 441, comma 1 c.p.p., stabilisca che nel giudizio abbreviato si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare fatta eccezione degli artt. 422 e 423 c.p.p., con conseguente impossibilità per il pubblico ministero, nel caso di giudizio abbreviato non assoggettato ad integrazione probatoria, di modificare l'imputazione o procedere a contestazioni suppletive.

Prosegue la Sezione rimettente sottolineando come tale violazione determinerebbe un'ipotesi di nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. proprio della sentenza pronunciata all'esito del giudizio.

Rito abbreviato secco e condizionato

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Rilevata quindi l'asimmetria delle due forme di rito abbreviato cd. "secco" e "condizionato" in ordine alla legittimità della contestazione suppletiva per fatti già desumibili dagli atti processuali, il Collegio prosegue sottolineando come l'opzione prevista in caso di rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, sia in netto contrasto anche con la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2010.

Giudizio abbreviato condizionato e modifica dell'imputazione

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Investite della questione illustrata, le Sezioni Unite con la sentenza n. 5788 del 13-02-2020 hanno formulato il principio di diritto secondo il quale, nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 438, comma 5 c.p.p. o nel quale l'integrazione sia stata disposta a norma dell'art. 441, comma 5 c.p.p., è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 c.p.p.

La Pubblica Accusa dopo l'ammissione del rito condizionato, conservando sempre il potere di rettificare imprecisioni contenute nell'imputazione, può pertanto procedere a contestazioni suppletive solo derivanti dall'acquisizione di nuove prove, atteso che diversamente si creerebbe una disparità di trattamento tra l'ipotesi di rito abbreviato semplice e quello cd. "condizionato".

È indubbio che l'imputazione e la sua corretta formulazione e conoscenza, costituiscano una garanzia per l'imputato e che la scelta di un rito alternativo come quello abbreviato, anche quando condizionato ad integrazione probatoria, venga effettuata in seguito alla valutazione degli atti processuali.

Le Sezioni Unite sottolineano quindi come questa diretta dipendenza dallo stato degli atti, incidente sulla scelta del rito e sulla decisione del giudicante, rafforzi il principio secondo il quale il pubblico ministero non è legittimato a variare l'originaria imputazione formulata, con riferimento a quanto contenuto nel fascicolo depositato al momento della richiesta di ammissione al rito alternativo.

Avv. Giulia Fiorucci

Foro di Roma

avvgiuliafiorucci@gmail.com

06.69305561


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