Le importanti misure del decreto Cura Italia riguardanti lo svolgimento dei servizi postali e di comunicazioni elettroniche

Avv. Sara Giuggioli - Il decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia, entrato in vigore lo scorso 17 marzo, contiene anche misure urgenti dirette agli operatori del settore dei servizi di comunicazioni elettroniche e allo svolgimento dei servizi postali.

Le misure sui servizi di comunicazioni elettroniche

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Al Capo I ("Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19"), Titolo V, art. 82, troviamo le "Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche".

L'articolo nasce per far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche e, dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 30 giugno 2020, stabilisce che:

1) Le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (1), intraprendano misure e svolgano ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi;

2) le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottino tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza;

3) le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali;

4) le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

Le misure straordinarie, di cui alle disposizioni che precedono sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (2) che, laddove necessario al perseguimento delle finalità indicate e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dalle disposizioni contenute nell'art. 83 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Misure riguardanti il servizio postale

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Nello stesso Capo I, troviamo altresì l'art. 108, contenente "Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale", il quale indica disposizioni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali.

Consegne senza raccolta firma

Per questo motivo ne specifica le ipotesi per cui nello svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261 (3) e nello svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (4) e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (5), gli operatori postali procederanno alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.

La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

Multe: 30 giorni per il pagamento in forma ridotta

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Inoltre, considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni (anziché 5 giorni) dalla contestazione o notificazione della violazione (6).

Ciò a decorrere dall'entrata in vigore del decreto e fino a 31/5/20, fatta salva la possibilità che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la misura possa essere estesa qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

Leggi anche Multe: estesi i termini per pagarle in forma ridotta

Avv. Sara Giuggioli

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(1) Capo II del D.Lgs n. 259/2003 e succ. mod.

(2) L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è stata istituita dalla legge 249 del 1997, che svolge, tra l'altro, funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e, più recentemente, delle poste.

(3) Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1999.

(4) Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (GU Serie Generale n.334 del 04-12-1982).

(5) Art. 201, D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e succ. mod. (Notificazione delle violazioni).

[vii] Art. 202, D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Pagamento in misura ridotta).


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