Gli aspetti normativi del "Golden power", le sue caratteristiche applicative e la sua compatibilità con la disciplina comunitaria
di Roberto Paternicò - Il "golden power" viene introdotto con decreto legge del 15 marzo 2012, n. 21, in tema di difesa e sicurezza nazionale, nonché per alcuni settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni definiti di rilevanza strategica. Un potere speciale del Governo per tutelare gli assetti proprietari delle società strategiche e d'interesse nazionale che può essere esercitato, anche, attraverso la facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisito di partecipazioni, di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni.
Istituti analoghi sono la "golden share" e l'"action spécifique" dei rispettivi ordinamenti inglese e francese.

Il quadro normativo del Golden power

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Con regolamenti successivi al decreto legge n. 21/2012, vengono individuati gli asset strategici nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, le modalità d'esercizio dei poteri speciali e le ulteriori disposizioni attuative.

Con il decreto-legge n. 148 del 2017, si apportano modifiche alla precedente normativa estendendone la portata ai settori ad "alta intensità tecnologica" e disciplinando i criteri applicativi, tra cui, le operazioni di acquisto da parte di soggetti extra UE per evitare partecipazioni che ne determinino l'insediamento stabile.

Comune denominatore per l'intervento resta la valutazione governativa circa la minaccia di grave pregiudizio agli interessi pubblici per la sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, compreso il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico.

La "poison pill" e le norme successive

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Alla disciplina del "Golden power" si aggiungono ulteriori diritti speciali per l'azionista pubblico, in dette società, previsti sia in ambito codicistico che da due disposizioni legislative:

- la legge n. 266/2005 che introduce la cd. "poison pill" (pillola avvelenata) che consente, in caso di offerta pubblica di acquisto ostile, da parte di terzi a società partecipate dallo Stato, di deliberare un aumento di capitale per accrescere la partecipazione dell'azionista pubblico ed evitare eventuali tentativi di scalata non concordata;

- l'art. 7 del decreto-legge n. 34 del 2011, che autorizza la Cassa Depositi e Prestiti ad assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale per motivi strategici, di mantenimento dei livelli occupazionali o di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese. In particolare, vengono definite "di rilevante interesse nazionale" le società di capitali operanti nei settori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia, delle assicurazioni e dell'intermediazione finanziaria, della ricerca e dell'innovazione ad alto contenuto tecnologico e dei pubblici servizi.

Una legislazione in fermento, dunque, per evitare, in ipotesi di forti perdite in borsa delle aziende italiane ritenute strategiche, il tentativo di attacchi per la colonizzazione o speculazione internazionale e sulle quali si potrebbe intervenire ampliando la gamma dei settori d'intervento.

La compatibilità del Golden power con la disciplina comunitaria

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La Commissione europea ha affermato che l'esercizio del "Golden power" é ammesso se si fonda su "criteri obiettivi, stabili e resi pubblici" e se è giustificato da "motivi imperiosi d'interesse generale".

Nell'ambito di specifici settori d'intervento é consentito un regime particolare per gli investitori di un altro Stato membro, qualora giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica e in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Le deroghe ai principi espressi sono ammesse, ma non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali.

In ogni caso, l'applicazione dei poteri speciali deve rispettare il principio di "proporzionalità" cioè l'esercizio di poteri strettamente necessari per il conseguimento dell'obiettivo perseguito.

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