La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 36009/2006) ha stabilito che non integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale il comportamento dell'utente che reagisce al comportamento arrogante di un pubblico ufficiale. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che "l'atteggiamento sconveniente e prepotente non può essere consentito al pubblico ufficiale e in esso deve essere individuato il consapevole travalicamento dei limiti e delle modalità entro cui le funzioni pubbliche devono essere esercitate, con l'effetto che la reazione immediata del privato a tale atteggiamento rende inapplicabile la norma incriminatrice di cui all'articolo 337 c.p. e ciò ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs 288/44".
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