Il principio di non contestazione obbliga il giudice a decidere senza necessità di prova sui fatti che una parte ha allegato e che l'altra non ha contestato

Cos'è il principio di non contestazione

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Il principio di non contestazione "costituisce manifestazione dell'autonomia riconoscibile alla [parte] in un processo dominato dal principio dispositivo, con la conseguenza che il fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza" (Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761).

La norma

La norma di riferimento è rappresentata dall'articolo 115 del codice di procedura civile, in forza del quale "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". Tale disposizione prosegue poi precisando che "Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza".

La specificità della contestazione

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Evitando di esaminare la lunga e tortuosa evoluzione del principio di non contestazione e di circolarità tra affermazione-contestazione-prova, senza avere la presunzione di essere esaustivi, va sempre ricordato che tanto più una affermazione è specifica, tanto più deve essere puntuale la sua contestazione.

Come correttamente rilevato, infatti, "La parte nei cui confronti vengano allegati determinati fatti in modo analitico e specifico ha l'onere, qualora detti fatti rientrino nella sua sfera di conoscibilità, di contestarli in modo altrettanto specifico, fornendo la propria versione ed indicando fatti diversi, contenenti precisi riferimenti, che li smentiscano" (in dottrina Franco Benassi, nel merito Trib Monza, 17 marzo 2014 n. 498).

L'oggetto della contestazione

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Ovviamente l'onere di specifica contestazione riguarda solo i fatti che si riferiscono alla parte nei cui confronti sono allegati e che rientrano nella sfera di controllo e conoscenza della medesima. In altre parole, "l'onere si attiva solo rispetto agli eventi (non solo allegati e compiutamente raffigurati, ma) che si è tenuti ragionevolmente a conoscere: il silenzio tenuto rispetto a fatti su cui la parte non è in grado di prendere una posizione univoca non può caricarsi di alcun significato, onde l'onere probatorio resta intatto in capo a chi afferma … In altre parole, il fatto sfavorevole non contestato deve consistere a) in un fatto proprio, ovvero b) in un fatto comune, ovvero c) in un fatto caduto sotto la propria percezione" (Sassani).

Il principio della specifica contestazione non riguarda direttamente le questioni di rito strettamente intese, ma soltanto i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Principio di non contestazione: fatti principali e fatti secondari

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Va ulteriormente precisato che "La mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti principali, comporta la superfluità della relativa prova perché non controversi, mentre se è riferita ai fatti secondari consente al giudice solo di utilizzarli liberamente quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., sicché nel giudizio d'impugnazione il riesame dell'accertamento risultante dalla sentenza impugnata è subordinato alla proposizione di specifiche censure solo rispetto ai primi, operando in mancanza la preclusione derivante dal giudicato interno, mentre per i secondi è sufficiente, anche in assenza di contestazione, l'avvenuta impugnazione dell'accertamento riguardante i fatti costitutivi della domanda per la riapertura del relativo dibattito processuale" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19709 del 02/10/2015, conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5191 del 27/02/20).

Avv. Fabio Olivieri

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