Nella specie, peraltro, a fronte del dedotto trasferimento (dalla sede della società in Genova ad una dipendenza in Bari) il R. non si è messo a disposizione della società datrice di lavoro (cioè non ha offerto la propria prestazione lavorativa) nè a Bari nè a Genova, rendendosi così inadempiente in modo integrale alla propria obbligazione contrattuale: su tale punto la Corte di appello ha esaustivamente accertato e successivamente rilevato che "a fronte di un trasferimento efficace, contestato solo genericamente e di cui mai sono state chieste le motivazioni, il lavoratore si è assentato dal lavoro non mettendosi a disposizione neppure formalmente in Genova (nè tantomeno a Bari) ... in altre parole il lavoratore doveva recarsi a lavorare a Bari, dove mai si è presentalo: pur ammettendo in ipotesi quel trasferimento illegittimo, il R. però neppure si presentato al lavoro a Genova ed allora l'assenza dal lavoro (non solo a Bari) ma soprattutto anche a Genova è del tutto ingiustificata sicchè il recesso deve ritenersi legittimo". Al riguardo in relazione all'integrale inadempimento
del lavoratore in questione, la giurisprudenza di questa Corte - richiamata dalla scrupolosa difesa del ricorrente - in materia di trasferimento, se (da un lato) ha considerato nullo il provvedimento datoriale non adeguatamente giustificato ex art. 2103 cod. civ. con la conseguenza che la sua mancata ottemperanza da parte del lavoratore trova legittima giustificazione, (d'altro canto) ha precisato che per poter far rientrare in detta ipolesi esonerativa l'inottemperanza al trasferimento contestato "è necessario che il lavoratore debba offrire la sua prestazione nel luogo ove lo svolgeva ricevendo qui un rifiuto a riceverla" (così espressamente Cass. n. 4771/2004; ma anche Cass. 18209/2002 che si riferiva testualmente a lavoratore il quale non aveva assunto servizio presso il posto di lavoro in cui era stato trasferito, ma che si era presentato presso la "sede originaria", donde "un inadempimento parziale e non integrale del contratto di lavoro"). (Si ringrazia Alktalex per la segnalazione) LaPrevidenza.it,
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 14.7.2006 n° 16015

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