Il mancato rispetto del decreto del Governo integra la fattispecie di cui all'art. 650 del codice penale

Avv. Michele Zuppardi - Coronavirus in condominio? No grazie, dobbiamo evitarlo a tutti i costi, anche sospendendo le regolari attività amministrative che transitano per legge dai poteri decisionali attribuiti ai comproprietari delle parti comuni, e che si esplicano nel corso di necessari incontri collettivi formali. I timori che coinvolgono l'Italia intera hanno condotto alla firma dell'ormai noto provvedimento firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, nel quale si specificano le misure di prevenzione da adottare a causa del Covid-19.

Dpcm 4 marzo: i divieti

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La disposizione che interessa lo svolgimento delle attività assembleari nei condomìni è la seguente, contenuta nell'articolo 1 del decreto varato il 4 marzo scorso che prevede ulteriori interventi per limitare il contagio virale.

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva del termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d).

Applicabilità agli amministratori condominiali

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Se è oltremodo chiaro che si impone la sospensione di ogni attività umana che comporti l'aggregazione di più soggetti, è quantomai evidente che le assemblee condominiali non possano ritenersi esenti da tale impianto dispositivo, ovviamente fino alla data del prossimo 3 aprile 2020 e salvo future nuove determinazioni.

La possibile e incontrollata diffusione del virus Covid-19, che ha originato un decreto governativo volto ad assicurare la sicurezza pubblica, pone dunque anche agli amministratori condominiali un quesito di non poco rilievo: disattendere le prescrizioni del decreto ha natura di reato?

L'articolo 650 del codice penale

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Dalla lettura dell'articolo 650 del codice penale si evince la risposta affermativa e la conseguente importanza della massima diffusione di un concetto che - soprattutto nel caso dell'ormai nota pericolosità del Coronavirus - non può assolutamente essere sottovalutato, neppure in caso di urgenti delibere da adottare.

La norma dispone infatti che "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro".

Interesse collettivo e ordine pubblico

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E' utile specificare, proprio in riferimento al decreto licenziato dal Governo, che ai fini della configurabilità della contravvenzione di "inosservanza dei provvedimenti dell'autorità" è necessario che il provvedimento violato sia stato emesso nell'interesse della collettività, come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione - sezione 1 penale, con sentenza n. 46004 del 21 ottobre 2014.

La genericità contenuta nel testo del codice, letteralmente rivolto a "chiunque", pone inoltre l'accento sulla inevitabile estensione del concetto anche agli amministratori di condominio, i quali - pertanto - non possono per alcun motivo ritenersi esclusi dal novero dei soggetti cui si rivolge l'art. 650 c.p.

E ove si consideri che il bene giuridico tutelato dalla norma è l'ordine pubblico, nonché l'interesse specifico perseguito dal provvedimento amministrativo oggetto della condotta assunta, non si ritiene assolutamente possibile né giustificabile alcuna "deroga" a difesa dell'amministratore inadempiente, il quale - fino alla scadenza temporale della validità del decreto - dovrà rimandare l'esecuzione di tutti gli obblighi di mandato che comportino l'attività di convogliare, quale ne sia la ragione, piccoli o grandi "affollamenti di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".


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