La Cassazione a sezioni unite scioglie i nodi sulla questione del credito dell'avvocato per la difesa svolta in più gradi di giudizio, in Cassazione e davanti al Giudice di Pace

Avv. Silvio Zicconi - Con la pronuncia n. 4247 del 19 febbraio 2020 le Sezioni Unite sciolgono uno degli ultimi nodi relativi alla procedura di liquidazione del credito dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, risolvendo in via incidentale anche alcuni aspetti, quali quello del foro competente alla liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta in Cassazione e dell'ammissibilità della procedura speciale di cui al D.Lgs. n.150/2011 davanti al Giudice di Pace che avevano diviso la dottrina.

Liquidazione compenso e pronuncia di incompetenza

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La questione nasce dalla domanda presentata da un avvocato nei confronti del proprio cliente avente ad oggetto la liquidazione del compenso per il patrocinio svolto nanti il medesimo Tribunale[1] e sfociata in una pronuncia di incompetenza[2].

Il Tribunale si era ritenuto incompetente in quanto l'avvocato aveva difeso la parte anche nel successivo grado di giudizio, nanti Corte d'appello di Napoli. Investita del problema, la VI Sezione civile della Cassazione nei mesi scorsi aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite.

Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite

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La Sesta Sezione con l'ordinanza interlocutoria n. 16212 del 17 giugno 2019 aveva rilevato come, a fronte di alcuni aspetti ormai risolti, fosse rimasto ancora in dubbio quello relativo all'individuazione del giudice competente per la procedura ex art.14 D.Lgs. n.150/2011 ove il compenso dell'avvocato si riferisca ad attività difensiva svolta in più gradi di giudizio.

In particolare la Cassazione ricordava come le Sezioni Unite nel 2018[3] avessero in qualche modo confermato che, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 28 L. n. 794/1942 [4] e 14 D.Lgs. n. 150/2011 [5] e 637 c.p.c. [6] l'avvocato possa proporre:

- cumulativamente le domande relative al compenso maturato per ciascun grado di giudizio tramite ricorso per d.i., ex art. 637 1° comma c.p.c., nanti il giudice competente secondo le regole della cognizione ordinaria (per valore e territorio), ferma la prevalenza territoriale del foro del consumatore;

- cumulativamente davanti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine al cui albo l'avvocato è iscritto, ex art. 637 3° comma c.p.c.;

· Sarebbe rimasta invece incerta la possibilità di cumulo delle domande di liquidazione ex art.14 per attività prestate nanti differenti uffici giudiziari in più gradi e fasi del processo e sarebbe dubbia la facoltà, apparentemente concessa dalla lettera della norma, di proporle separatamente davanti a ciascun ufficio giudiziario dinanzi al quale era stata svolta l'attività professionale oggetto della domanda di liquidazione ai sensi dell'art. 14 comma 2 D.Lgs. n. 150/2011.

Pertanto, aveva posto alle Sezioni Unite i seguenti quesiti:

A. Se, nell'attuale quadro normativo, esclusa la possibilità di proporre la domanda in via ordinaria o ai sensi degli artt. 702bis e ss. c.p.c., resti tuttora impregiudicata la possibilità di chiedere i compensi per l'attività svolte in più gradi, in un unico processo dinanzi al giudice che abbia conosciuto per ultimo la controversia, dando così continuità all'orientamento maggioritario formatosi nel vigore dell'art. 28 L. n. 794/1942;

B. Se invece i criteri di competenza per dette controversie vadano ricercati esclusivamente sulla base del coordinamento tra l'art. 14/2 D.Lgs. n. 150/2011 e l'art. 637 c.p.c., lasciando al ricorrente la sola alternativa di proporre più domande autonome (per i compensi relativi a ciascun grado di causa) dinanzi ai singoli giudici aditi per il processo o di cumularle dinanzi al tribunale competente ex art. 637 c.p.c. (con salvezza del foro del consumatore), restando in ogni caso esclusa la competenza del giudice che abbia conosciuto per ultimo del processo.

La soluzione della Cassazione a Sezioni Unite

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Con la sentenza n. 4247 del 19 febbraio 2020, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art.28 L.n.794/1942, come modificato dall'art.34 comma 16 lett.a) D.Lgs. n.150/2011, nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dall'art.14 del medesimo decreto e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi di giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa".

Detto principio è in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità maturato sotto il vigore dell'art. 28 L. 794/1942 nella sua formulazione originaria [7].

A fondamento della pronuncia, le SS.UU. hanno rimarcato che nella formulazione attuale dell'art.28 [8], ratio quella di bilanciare il limite dell'assenza della garanzia del doppio grado di giudizio con l'attribuzione della competenza al giudice che, avendo emesso la decisione definitiva nell'ambito del processo, sia quello "particolarmente in grado di valutare le prestazioni professionali inerenti all'intero procedimento, dovendo per compito istituzionale seguire, ai fini della decisione richiestagli, lo svolgersi delle attività processuali dall'atto introduttivo della lite al momento in cui il professionista ha proposto il ricorso di liquidazione in oggetto (v. per tutte Cass. n. 6033/1987)".

Invarianza delle competenze

A detta conclusione deve ancora giungersi - sempre secondo le SS.UU. - se si considera il principio fissato dall'art. 54/4 lett. a) della legge delega [10], che ha imposto al legislatore delegato di tener fermi i criteri di competenza già fissati dalla legislazione previgente (principio della c.d. invarianza delle competenze, già riaffermato dalla Cass. S.U. n.4485/2018).

Il decreto legislativo non avrebbe quindi dettato norme incompatibili con l'indirizzo maggioritario formatosi sotto il vigore della precedente normativa, mentre la eliminazione della competenza funzionale del capo d'ufficio prevista dal vecchio art. 28 (che di fronte all'assenza del doppio grado di giudizio avrebbe costituito garanzia di ponderatezza nella decisione sul compenso) è stata sostituita dal requisito della collegialità della pronuncia introdotta dal D.Lgs. n.150/2011.

Riserva di collegialità

Che la riserva di collegialità per i procedimenti in esame sia "lo strumento utilizzato dal legislatore del 2011 per perseguire l'obiettivo di offrire una risposta adeguata e rispettosa del diritto di difesa alla domanda azionata dal legale con lo speciale procedimento in oggetto, onde compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie che caratterizza il procedimento stesso", secondo le SS.UU. verrebbe confermato dalla stessa Corte Costituzionale n.65/2014, che avrebbe individuato nella snellezza e tendenziale celerità le peculiarità di questo procedimento. Continuano ancora le Sezioni Unite: "Alle suddette caratteristiche e alla correlata tutela del diritto di difesa, risponde anche la proponibilità da parte dell'interessato di un unico giudizio in unico grado dinanzi alla Corte d'Appello (cui anzi, la Corte Costituzionale fa espresso riferimento nella sentenza n.65 del 2014) per chiedere i compensi per attività svolte in più gradi o fasi di un unico processo, di cui la Corte d'Appello sia il giudice che abbia conosciuto per ultimo la controversia".

Azione unitaria e visione d'insieme

Questa soluzione sarebbe anche rispettosa della stessa lettera dell'art. 14/2 ove si parla di "ufficio adibito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera".

L'uso del singolare ("ufficio" e, soprattutto "processo"), secondo le SS.UU. indurrebbe a pensare che, se l'opera è stata prestata in più gradi del processo sia possibile un'azione unitaria e l'ufficio sia da intendere come quello che ha definito il processo e quindi l'ultimo[11].

Tale soluzione sarebbe infine la più coerente anche sotto il profilo sistematico ed in linea con il dettato costituzionale.

"Il giudice che decide la causa nel grado superiore ha una migliore visione d'insieme dell'opera prestata dall'avvocato".

Questa soluzione, poi, "meglio risponde alle ragioni di economia processuale che presidiano l'ordinamento e mirano ad evitare moltiplicazioni dei giudizi in linea con i principi del giusto processo", che secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale[12] comporta la necessità di evitare i frazionamenti di tutela processuale per la medesima vicenda, fornendo nel contempo una risposta assolutamente celere alla domanda di giustizia proposta, con una decisione di merito che sia esauriente.

La giurisprudenza della Consulta

Ma non solo. Ricordano le S.U. come già in precedenza il giudice delle leggi abbia:

- censurato ed escluso la possibilità di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento per il creditore di una determinata somma di denaro, derivante da un unico rapporto obbligatorio[13];

- reputato illegittime plurime azioni aventi ad oggetto distinti crediti relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, ove le domande trovino fondamento in un unico fatto costitutivo e siano come tali suscettibili di ricadere nel medesimo ambito oggettivo di res iudicata;

- a meno che il creditore non abbia un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata del credito[14].

In tal caso, infatti, non incorrerebbe in abuso del processo il creditore che a tutela di un unico credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio agisca con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e, separatamente, per il residuo con il procedimento sommario di cognizione.

In questo caso - ha reputato la S.C. - si deve riconoscere il diritto del creditore a una tutela accelerata in sede monitoria per i crediti provati con documentazione sottoscritta dal debitore[15].

La regola generale e la sua eccezione

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Secondo le Sezioni Unite, quindi "nel procedimento ex art. 28 L. n. 794/1942, così come modificato dagli artt. 14 e 34 D.Lgs. n. 150/2011, in caso di attività professionale svolta dall'avvocato in più gradi e fasi del processo in favore del medesimo cliente la regola generale, deve intendersi quella che la domanda va proposta al giudice collegiale che abbia conosciuto per ultimo la controversia".

Al contrario, costituirebbe un'eccezione e, per usare l'espressione utilizzata dalle SS.UU. sarebbe "meramente residuale" l'opzione di proporre distinte domande davanti a ciascuno degli uffici di espletamento delle prestazioni professionali.

Detta strada sarebbe percorribile solo in un caso: ovvero solo ove "risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito".

La competenza del giudice di pace

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Nella parte motiva le SS.UU. risolvono anche i dubbi circa l'esperibilità dell'azione ex art.14 D.Lgs. n.150/2011[16] nanti il Giudice di Pace, ove l'attività professionale meritevole di remunerazione sia stata prestata nanti detto ufficio[17].

Le Sezioni Unite, partendo proprio da quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.65/2014, ritengono del tutto compatibile la competenza del Giudice di Pace con lo speciale procedimento in commento.

Per le SS.UU., "tale competenza, infatti, si deve considerare pacificamente esistente, in analogia con quanto accadeva prima con il Pretore ed il Conciliatore, anche in assenza della collegialità, potendosi desumere che [...] nel caso del Giudice di Pace, non è la riserva di collegialità lo strumento previsto per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie propria del procedimento speciale de quo, perchè in questo caso tale obiettivo viene perseguito attraverso la presumibile snellezza della procedura e la semplicità della controversia, caratteristiche che per la Corte Costituzionale sono identificative del procedimento speciale".

Foro competente liquidazione compensi attività in Cassazione

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Da ultimo, in linea con i citati principi, secondo la S.C. si deve intendere l'art.14 comma 2 cit., ove fa riferimento allo "ufficio giudiziario di merito", con ciò escludendo la possibilità di utilizzare il procedimento speciale dinanzi alla Corte di Cassazione; questo in ragione del fatto che esso può richiedere l'espletamento di attività istruttoria.

In detti casi il ricorso dovrà essere presentato:

a) dinanzi al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, in caso di cassazione senza rinvio o di mancata riassunzione del giudizio di rinvio;

b) dianzi al giudice di rinvio, nel caso di cassazione con rinvio seguita da relativa riassunzione[18].


[1] Si trattava del Tribunale di Napoli

[2] Ordinanza Tribunale di Napoli 15.06.2018

[3] cfr. SS.UU. n.4485/2018

[4] art.28 L.794/1942: "Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli artt.633 e ss c.p.c., procede ai sensi dell'art.14 D.Lgs. n.15072011".

[5] Art.14 D. Lgs.n. 150/2011 1° comma: "Le controversie previste dall'art.28 L.n.794/1942 e l'opposizione a norma dell'art.645 c.p.c. contro il d.i. riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2° comma: "E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale"

[6] art.637 c.p.c. 1° comma: " Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria". 2° comma: "Per i crediti previsti al n.2 dell'art.633 è competente anche l'ufficio che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce." 3° comma: " gli avvocati [...] possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti [...]"

[7] Cfr. SS.UU. n.4247/2020 pag. 8 sub capo II, punto 4: ove richiamano espressamente Cass. n.3256/1953, n.4215/1983, n.6033/1987, n.4704/1989, n.4824/1994, n.6700/1994n.1012/1996, oltre a Cass. n.13586/1991erroneamente reputata dai ricorrenti come pronuncia isolata.

[8] Secondo cui "Per la liquidazione delle spese, degli onorari [...] nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura [...] procede ai sensi dell'art.14 [...]"

[9] Cass. n.27137/2007

[10] Legge n.69/2009

[11] Cfr. SS.UU. n.4247/2020 pag.19

[12] Vedasi per tutte Corte Cost. sent. n.281/2010

[13] Cfr. Cass. SS.UU. n.23726/2007

[14] Cfr. Cass. SS.UU. n.4090/2017, Cass. n.2071472018, Cass. n. 26089/2019

[15] Cfr. Cass. n.10177/2015, Cass. n.22574/2016

[16] Cfr. art.14 comma 2° D.Lgs. n.150/2011 "E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il Tribunale decide in composizione collegiale"

[17] Cfr. per i dubbi sollevati dalla dottrina circa l'incompatibilità della collegialità prevista dal 2° comma dell'art. 14 con la competenza del Giudice di Pace: http://www.movimentoforense.it/redazione/2018/03/16/breve-commento-alla-sentenza-n-4485-del-23-febbraio-2018-delle-sezioni-unite-della-cassazione/

[18] Cfr. SS.UU. 4247/2020 e ivi citata Cass. 1.8.2008 n.20930

Scarica pdf sentenza Cassazione n. 4247/2020
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Avvocato civilista iscritto all'Albo di Sassari dal 1995. Consigliere dell'Ordine dal 2008 al 2018 e Consigliere segretario dello stesso dal 2011 al 2014. Socio fondatore e Vicepresidente della Camera Civile di Sassari, componente della Commissione ADR dell'Unione Nazionale Camere Civili e mediatore civile e commerciale dal 2011.

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