Su segnalazione dell'Avv. Roberto Napolitano pubblichiamo il testo della questione di legittimità costituzionale dallo stesso sollevata con riferimento all'art. 113 comma 2° c.p.c. nella parte in cui esclude che il giudice di pace decida secondo equità le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile. Successivamente riportiamo anche il testo integrale dell'ordinanza con cui il Giudice di Pace di Mercato San Severino ha sollevato la medesima questione alla Corte Costituzionale.

"Questione di legittimità costituzionale, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 1 del decreto legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sostitutivo dell'articolo 113, secondo comma, codice di procedura civile
. L'articolo 113, secondo comma, Codice Procedura Civile - nella sua formulazione precedente alla riforma apportata dall'articolo 1 del decreto legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003 n. 63 (riforma, peraltro, recepita integralmente dal nuovo codice di procedura civile) - recitava che: Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro".
A seguito del citato intervento modificativo del legislatore, tuttavia, la formulazione dell'articolo 113, secondo comma, risulta essere la seguente: Il giudice di pace
decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile.
Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile, contiene, quindi, una norma speciale, in virtù della quale il giudice di pace decide secondo diritto le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 c.c., derogando così alla norma generale, contenuta nel primo periodo del secondo comma del citato articolo 113, in base alla quale tutte le altre cause attribuite al giudice di pace, di valore inferiore ad ? 1.100,00, sono decise secondo equità. La motivazione posta a base della suddetta deroga è espressa nel preambolo del decreto legge 8 febbraio 2003, n. 18, che si riporta qui di seguito: Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'articolo 113 del codice di procedura civile escludendo il parametro equitativo per il giudice di pace nelle controversie derivanti da contratti di massa, allo scopo di evitare che il soggettivo apprezzamento, sulla base di tale parametro, possa comportare pronunce difformi riferite a identiche tipologie contrattuali, ????.EMANA???.
Il legislatore, quindi, ritiene che, imponendo ai singoli giudici di pace di decidere secondo diritto controversie molto probabilmente analoghe (in quanto derivanti da identiche tipologie contrattuali), si eviterebbe il rischio di una difformità tra pronunce che, invece, ad avviso della legge, si potrebbe verificare laddove si desse la possibilità ai citati giudici di deciderle secondo equità.
Al riguardo si osserva, tuttavia, che l'uniformità delle pronunce riferite a questioni identiche non può essere affatto ottenuta obbligando i giudici a decidere secondo diritto, anziché secondo equità.
Proprio in applicazione di un principio del nostro diritto, infatti, ogni giudice è libero di dissentire dalla decisione emessa anteriormente da un altro giudice in un caso analogo.
Si allude al principio di non vincolatività del precedente giurisprudenziale, dettato implicitamente dall'articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale (approvate, preliminarmente al codice civile, con regio decreto n. 262/1942), nel quale articolo sono tassativamente elencate le fonti del diritto, tra cui non rientra il precedente giurisprudenziale, ma, in ordine di importanza, rientrano solo le leggi, i regolamenti ed, infine, gli usi.
Ne consegue che, nel nostro ordinamento, a differenza dal sistema anglosassone, ogni giudice può anche non condividere eventuali pronunce emesse anteriormente, secondo diritto, da altri giudici in ordine a questioni identiche, senza che ciò costituisca un motivo autonomo di impugnazione, quand'anche i precedenti provengano, addirittura, da giudici di grado superiore.
Pertanto, la norma contenuta nell'articolo 1, decreto legge 18/2003, non è assolutamente idonea a raggiungere lo scopo che essa si prefigge, vale a dire quello di evitare la difformità di pronunce riferite ad identiche tipologie contrattuali, in quanto, in virtù del menzionato principio di non vincolatività del precedente giurisprudenziale - non modificato dal citato decreto e non suscettibile di alcuna deroga - i singoli giudici di pace, sebbene siano tenuti ad attenersi non all'equità ma ai principi di diritto, possono comunque risolvere, in modo diverso l'uno dall'altro, le controversie derivanti da un'unica tipologia di contratto.
E' pur vero che la Corte di Cassazione svolge, tra l'altro, anche la funzione nomofilattica, diretta ad assicurare un'interpretazione uniforme del diritto, ma è altrettanto vero che l'impugnato articolo 1, decreto legge n. 18/2003 è volto a garantire l'uniformità delle sentenze non soltanto in grado di Cassazione, ma già in primo grado, innanzi ai giudici di pace, il che, tuttavia, non può essere affatto conseguito nel modo previsto dalla citata norma, per i motivi esposti in precedenza.
Ed infatti, esaminando, ad esempio, le controversie sorte innanzi ai giudici di pace a seguito del black out del 28 settembre 2003, si osserva che tra le pronunce dei singoli giudici sussiste un'assoluta difformità di orientamenti, talvolta anche all'interno dello stesso Ufficio giudiziario, alcuni ritenendo fondate le pretese degli utenti, altri ritenendo non responsabile l'Enel distribuzione s.p.a., come si evince dall'analisi dei fascicoli prodotti dalle parti.
In conclusione, l'articolo 1 del decreto legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sostitutivo dell'articolo 113, secondo comma, codice di procedura civile, non essendo affatto idoneo a perseguire lo scopo per il quale è stato introdotto, è illegittimo per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi sancito dall'articolo 3 della Costituzione, con conseguente necessità che la Corte Costituzionale lo dichiari incostituzionale nella parte in cui esso esclude il necessario giudizio di equità per il giudice di pace nelle controversie, di valore inferiore ad ? 1.100,00, derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile.


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO Il giudice dott. Guido Basso, sciogliendo la riserva disposta all'udienza del 25/10/2006, nel procedimento civile N. R.G. 2199/06 promosso da:
_______________________ - attore
Contro
ENEL Distribuzione s.p.a. - Convenuta
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
Premesso:
- che con atto di citazione notificato il 15/06/2006, l'attore conveniva in giudizio l'Enel distribuzione s.p.a. per sentirla dichiarare responsabile dell'interruzione di energia elettrica avvenuta il 28/09/2003 e, conseguentemente, per ottenere contro la medesima società una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni;
- che il valore della controversia era quantificato in ? 1.033,00;
- che la domanda era proposta facendo valere un contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato (ai sensi dell'art. 1342 cod. civ.) tramite un modulo predisposto dall'Enel distribuzione s.p.a.;
- che, conseguentemente, il presente giudizio dovrebbe essere deciso secondo diritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sostitutivo dell'art. 113, secondo comma, codice di procedura civile;
- che, tuttavia, il difensore di parte attrice sollevava eccezione pregiudiziale di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, della citata norma nella parte in cui esclude che il giudice di pace decida secondo equità le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile;
- che il remittente, ritenendo la questione non manifestamente infondata, la solleva, a sua volta, innanzi a codesta Ill.ma Corte, nei termini e per i motivi sotto indicati.
Rilevanza della questione di legittimità costituzionale ai fini della soluzione della presente controversia
Prima di passare agli aspetti sostanziali inerenti alla non manifesta infondatezza della questione, è bene soffermarsi su quelli formali, altrettanto importanti, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità che precluderebbe alla Corte di entrare nel merito della questione stessa. Occorre, pertanto, dimostrare, come vuole l'art. 23, secondo comma, legge costituzionale n. 87 del 1953, la rilevanza della questione ai fini della soluzione del presente giudizio, cioè l'impossibilità di definire quest'ultimo indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità. Ebbene la questione è rilevante, in quanto, in primo luogo, il contratto oggetto della lite rientra tra quelli previsti dall'art. 1342 c.c.. Trattasi, infatti, di contratto di somministrazione di energia elettrica, stipulato sulla base di moduli o formulari predisposti dall'Enel distribuzione s.p.a. Sempre in punto di rilevanza si precisa che l'eventuale dichiarazione di illegittimità della norma in questione inciderebbe senza dubbio sulle regole che il giudicante deve seguire nella decisione del presente giudizio, essendo il valore della controversia quantificato in un importo inferiore ad ? 1.100,00 (previsto dal primo periodo del secondo comma dell'art. 1, decreto legge n. 18/2003 come limite di valore entro cui si applica il necessario giudizio secondo equità da parte del giudice di pace), per cui la lite andrebbe decisa secondo diritto, se la questione fosse ritenuta infondata, mentre andrebbe definita secondo equità, se la questione fosse ritenuta fondata. Si evidenzia, inoltre, che l'atto di citazione è stato notificato il 15/06/2006 e, quindi, dopo il 10 febbraio 2003, sicché l'art. 1, decreto legge n. 18/2003 è pienamente applicabile al caso di specie, visto che tale norma si applica per i giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003, in virtù di quanto dispone l'art. 1 bis del medesimo decreto.
Non manifesta infondatezza della questione in relazione all'art. 3 della Costituzione
L'art. 113, secondo comma, c.p.c. - nella sua formulazione precedente alla riforma apportata dall'art. 1 del decreto legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003 n. 63 (riforma, peraltro, recepita integralmente dal nuovo codice di procedura civile) - recitava che: Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro.
A seguito del citato intervento modificativo del legislatore, tuttavia, la formulazione dell'art. 113, secondo comma, risulta essere la seguente: Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile.
Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 113 del codice di procedura civile, contiene, quindi, una norma speciale, in virtù della quale il giudice di pace decide secondo diritto le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 c.c., derogando così alla norma generale, contenuta nel primo periodo del secondo comma del citato art. 113, in base alla quale tutte le altre cause attribuite al giudice di pace, di valore inferiore ad ? 1.100,00, sono decise secondo equità. La motivazione posta a base della suddetta deroga è espressa nel preambolo del decreto legge 8 febbraio 2003, n. 18, che si riporta qui di seguito: Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'articolo 113 del codice di procedura civile escludendo il parametro equitativo per il giudice di pace nelle controversie derivanti da contratti di massa, allo scopo di evitare che il soggettivo apprezzamento, sulla base di tale parametro, possa comportare pronunce difformi riferite a identiche tipologie contrattuali, ????.EMANA???.
Il legislatore, quindi, ritiene che, imponendo ai singoli giudici di pace di decidere secondo diritto controversie molto probabilmente analoghe (in quanto derivanti da identiche tipologie contrattuali), si eviterebbe il rischio di una difformità tra pronunce che, invece, ad avviso della legge, si potrebbe verificare laddove si desse la possibilità ai citati giudici di deciderle secondo equità.
Al riguardo si osserva, tuttavia, che l'uniformità delle pronunce riferite a questioni identiche non può essere affatto ottenuta obbligando i giudici a decidere secondo diritto, anziché secondo equità.
Proprio in applicazione di un principio del nostro diritto, infatti, ogni giudice è libero di dissentire dalla decisione emessa anteriormente da un altro giudice in un caso analogo. Si allude al principio di non vincolatività del precedente giurisprudenziale, dettato implicitamente dall'art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale (approvate, preliminarmente al codice civile, con regio decreto n. 262/1942), nel quale articolo sono tassativamente elencate le fonti del diritto, tra cui non rientra il precedente giurisprudenziale, ma, in ordine di importanza, rientrano solo le leggi, i regolamenti ed, infine, gli usi.
Ne consegue che, nel nostro ordinamento, a differenza dal sistema anglosassone, ogni giudice può anche non condividere eventuali pronunce emesse anteriormente, secondo diritto, da altri giudici in ordine a questioni identiche, senza che ciò costituisca un motivo autonomo di impugnazione, quand'anche i precedenti provengano, addirittura, da giudici di grado superiore.
Pertanto, la norma contenuta nell'art. 1, decreto legge 18/2003, non è assolutamente idonea a raggiungere lo scopo che essa si prefigge, vale a dire quello di evitare la difformità di pronunce riferite ad identiche tipologie contrattuali, in quanto, in virtù del menzionato principio di non vincolatività del precedente giurisprudenziale - non modificato dal citato decreto e non suscettibile di alcuna deroga -, i singoli giudici di pace, sebbene siano tenuti ad attenersi non all'equità ma ai principi di diritto, possono comunque risolvere, in modo diverso l'uno dall'altro, le controversie derivanti da un'unica tipologia di contratto. E' pur vero che la Corte di Cassazione svolge, tra l'altro, anche la funzione nomofilattica, diretta ad assicurare un'interpretazione uniforme del diritto, ma è altrettanto vero che l'impugnato art. 1, decreto legge n. 18/2003 è volto a garantire l'uniformità delle sentenze non soltanto in grado di Cassazione, ma già in primo grado, innanzi ai giudici di pace, il che, tuttavia, non può essere affatto conseguito nel modo previsto dalla citata norma, per i motivi esposti in precedenza. Ed, infatti, esaminando proprio le controversie sorte innanzi ai giudici di pace a seguito del black out del 28 settembre 2003, si osserva che tra le pronunce dei singoli giudici sussiste un'assoluta difformità di orientamenti, talvolta anche all'interno dello stesso Ufficio giudiziario, alcuni ritenendo fondate le pretese degli utenti, altri ritenendo non responsabile l'Enel distribuzione s.p.a., come il remittente ha avuto modo di riscontrare analizzando i fascicoli di entrambe le parti.
In conclusione, l'art. 1 del decreto legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sostitutivo dell'art. 113, secondo comma, codice di procedura civile, non essendo affatto idoneo a perseguire lo scopo per il quale è stato introdotto, è illegittimo per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi sancito dall'art. 3 della Costituzione, con conseguente necessità che codesta Ill.ma Corte lo dichiari incostituzionale nella parte in cui esso esclude il necessario giudizio di equità per il giudice di pace nelle controversie, di valore inferiore ad ? 1.100,00, derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile.
Non manifesta infondatezza della questione in relazione all'art. 41 della Costituzione
L'art. 1 del decreto legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sostitutivo dell'art. 113, secondo comma, codice di procedura civile, è illegittimo, inoltre, anche perché contrasta con l'art. 41 della Costituzione.
Il contrasto è da vedersi nel fatto che, riservando tale norma il giudizio di diritto alle sole cause derivanti da contratti di massa, essa finisce per agevolare troppo la parte contrattuale forte, ossia il predisponente del modulo o formulario, il quale, essendo quasi sempre un imprenditore, ha più possibilità di appellare le sentenze dei giudici di pace, soprattutto in virtù della maggiore disponibilità economica di cui egli gode rispetto all'aderente al modulo, il quale, invece, difficilmente potrebbe fare altrettanto.
Ne deriva che l'art. 1, decreto legge n. 18/2003, rendendo necessariamente non equitative, e quindi appellabili, le sentenze emesse dal giudice di pace in controversie derivanti a contratti di massa, rappresenta un ostacolo alla conclusione del contratto, il tutto in contrasto con il primo comma dell'art. 41, in virtù del quale l'iniziativa economica, e quindi anche quella contrattuale, è libera.
Tale libertà di iniziativa economica, in altri termini, risulta limitata dal timore che un'eventuale sentenza relativa ad una controversia nascente da quel contratto, eventualmente favorevole all'aderente al modulo, potrebbe essere più facilmente impugnata dal professionista, in virtù della possibilità di proporre appello avverso la sentenza stessa (ai sensi del combinato disposto dell'impugnato art. 1, decreto legge n. 18/2003 e dell'art. 339, terzo comma, c.p.c.), il quale è un mezzo di impugnazione che soggiace a minori preclusioni rispetto al ricorso in Cassazione.
Il suddetto ostacolo alla contrattazione, inoltre, si pone in contrasto anche con l'utilità sociale, in quanto la maggior parte delle volte i contratti di massa hanno ad oggetto servizi pubblici essenziali (erogazione di acqua, corrente elettrica, gas, servizio telefonico, ecc.), per cui un ostacolo alla stipula di contratti di massa si traduce in un limite per il cittadino alla fruizione di un pubblico servizio, il tutto in contrasto con il secondo comma del citato art. 41 Cost..
Conclusioni Tutto ciò premesso,
il giudice remittente
dichiara
- Rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dell'art. 1 del decreto legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sostitutivo dell'art. 113, secondo comma, codice di procedura civile, nella parte in cui esclude che il giudice di pace decida secondo equità le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile;
- per l'effetto,
Sospende il presente procedimento e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alla Corte Costituzionale, alle parti del presente giudizio, al Presidente del Consiglio dei ministri nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, legge n. 87/1953.
Mercato San Severino, 04/11/2006
Il giudice di Pace
Dott. Guido Basso

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