Il pignoramento presso terzi dei crediti d'imposta è consentito salva l'ipotesi in cui il debitore esecutato abbia utilizzato il credito in compensazione

di Pietro Maccavino - E' possibile sottoporre a pignoramento i crediti d'imposta vantati dal contribuente (debitore) nei confronti dell'Amministrazione finanziaria?

Pignoramento presso terzi crediti di imposta: le ipotesi

[Torna su]

Onde rispondere esaustivamente al superiore interrogativo, appare utile affrontare il tema de qua distinguendo tre ipotesi:

- credito d'imposta formalmente riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, ovvero accertato con sentenza passata in giudicato

- credito d'imposta esposto in dichiarazione allo scopo di richiederlo a rimborso o di utilizzarlo in compensazione e/o detrazione IVA

- credito d'imposta esposto in dichiarazione ed effettivamente utilizzato in compensazione o detrazione IVA

Preliminarmente, prima di soffermarsi più dettagliatamente sulle suindicate ipotesi, occorre rilevare che, nonostante vi sia autorevole dottrina contraria (vedasi P. Russo, La Compensazione in materia tributaria, in Rass. Trib. 2002, paragrafo 1), il pignoramento presso terzi dei crediti d'imposta è tendenzialmente consentito, alla luce del fatto che non vi sono disposizioni generali o speciali dell'ordinamento tributario che escludono tale possibilità.

Credito d'imposta formalmente riconosciuto dall'Agenzia

[Torna su]

Orbene, allorquando il credito d'imposta sia stato formalmente riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, o accertato con sentenza passata in giudicato, esso è pignorabile, e pertanto il terzo (Agenzia delle Entrate), al quale è stato notificato il pignoramento, sarà tenuto a rendere dichiarazione ex art. 547 c.p.c. di sussistenza del debito nei confronti del contribuente (debitore esecutato).

Credito d'imposta esposto in dichiarazione da utilizzare in compensazione

[Torna su]

Per quanto riguarda l'ipotesi del credito d'imposta esposto in dichiarazione allo scopo di richiederlo a rimborso o di utilizzarlo in compensazione e/o detrazione IVA, risulta dirimente rilevare che tale credito è futuro, ancorché non certo, poiché la certezza si determinerà al verificarsi dei seguenti eventi:

- decorso del termine per la rettifica della dichiarazione;

- riconoscimento formale da parte dell'Ufficio competente;

- passaggio in giudicato della sentenza che ne riconosca l'esistenza;

Pertanto, pur trattandosi di un credito futuro e non ancora certo, in ossequio all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (per ultima Cass. 12113/2013), che ammette la pignorabilità di crediti futuri, purché essi afferiscano ad un rapporto determinato, l'Ufficio dovrà dichiarare la sussistenza del credito.

Credito d'imposta esposto in dichiarazione utilizzato in compensazione

[Torna su]

Conclusivamente, l'ipotesi del credito d'imposta esposto in dichiarazione ed effettivamente utilizzato in compensazione o detrazione IVA sembrerebbe di primo acchito similare alla precedente, ma non è così, giacché il creditore d'imposta ha effettivamente utilizzato in compensazione o detrazione IVA il credito vantato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, rendendolo all'uopo insussistente. Ebbene, la dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate non potrà che essere negativa.

Per approfondimenti vai alla nostra guida con fac-simile Il pignoramento presso terzi


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: