La Seconda Sezione della Corte di Cassazione (sent. n. 22840/2006) ha stabilito che anche una persona giuridica può essere nominata amministratore di condominio. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che ?il rapporto di mandato istituito nei confronti delle persone suddette, quanto all'adempimento delle obbligazioni ed alla relativa imputazione della responsabilità, può essere caratterizzato dagli stessi indici di affidabilità, che contrassegnano il mandato conferito ad una persona fisica?. Con questa decisione la Corte ha superato un precedente orientamento (Cassazione Seconda Sezione Civile, 5608/94) che ammetteva la possibilità di esercitare la funzione di amministratore di condominio soltanto da parte di una persona fisica.
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