Per la CTP il fermo è legittimo se l'auto di lusso usata dal professionista nello svolgimento della propria attività non ha carattere strumentale

di Lucia Izzo - Se la lussuosa auto utilizzata dal professionista nello svolgimento della propria attività lavorativa non ha natura strettamente strumentale, deve considerarsi legittima l'iscrizione del fermo amministrativo da parte del Fisco.

La valutazione sulla strumentalità tiene conto delle concrete condizioni in cui l'attività viene esercitata e, qualora emerga un'attività di natura strettamente intellettuale, l'autovettura a uso promiscuo, a differenza di altri beni, non può ritenersi strettamente indispensabile all'esercizio della professione.


Fermo amministrativo auto professionista

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È quanto affermato dalla CTP Reggio Emilia nella sentenza n. 323/2019 (qui sotto allegata), con cui la Commissione si è pronunciata su un ricorso avverso il fermo amministrativo iscritto sull'autovettura, marca Porsche Cayenne, intestata a un contribuente (professionista del settore fiscale) e riferita a varie cartelle esattoriali.


Tra le altre doglianze contro la pretesa tributaria, il ricorrente eccepisce l'impignorabilità del bene essendo questo strumentale all'esercizio della sua professione.

L'auto del professionista è bene strumentale?

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In primis, la Commissione ritiene che il preavviso di fermo amministrativo risulti essere stato correttamente notificato, nonostante il ricorrente lamenti la nullità del fermo impugnato, e all'uopo si riporta quanto previsto dall'art. 86, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973.


La norma menzionata afferma che "la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione".


La Commissione precisa come il criterio della strumentalità abbia carattere relativo e sia frutto di una valutazione avente ad oggetto le concrete condizioni di esercizio dell'attività svolta dal contribuente.

Auto non strettamente indispensabile alla professione intellettuale

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Nel caso specifico, trattandosi di un'attività professionale di natura strettamente intellettuale, l'autovettura indicata è a uso promiscuo e iscritta sul libro al 50% del valore. E, a differenza di altri beni, il bene strumentale non viene ritenuto strettamente indispensabile alla professione ex art. 86 del d.P.R. n. 602/1973.


Scarica pdf CTP Reggio Emilia, sent. 323/2019

Foto: 123rf.com
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