L'archiviazione è il provvedimento con cui si stabilisce l'infondatezza della notizia di reato e che "blocca" l'esercizio dell'azione penale

La richiesta di archiviazione

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La richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato va presentata dal pubblico ministero al giudice entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.

Contestualmente, il PM trasmette anche:

  • il fascicolo contenente la notizia di reato
  • la documentazione relativa alle indagini che ha svolto
  • i verbali degli atti compiuti dinanzi al G.I.P.

Quando è chiesta l'archiviazione

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L'archiviazione, oltre che per infondatezza della notizia di reato, può essere richiesta anche quando:

  • manca una condizione di procedibilità
  • vi è un ipotesi di particolare tenuità del fatto
  • il reato è estinto
  • il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Archiviazione: avviso alla persona offesa

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La richiesta di archiviazione deve essere comunicata alla persona offesa con apposito avviso, ma solo se questa ne ha fatto espressa richiesta nella notizia di reato o successivamente alla sua archiviazione.

In caso contrario, il pubblico ministero non è tenuto a fare alcuna notifica, salvo che non si tratti di delitto commesso con violenza alla persona o di furto in abitazione o con strappo.

Opposizione alla richiesta di archiviazione

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Con l'avviso della richiesta di archiviazione, la persona offesa viene anche informata della possibilità di presentare opposizione, con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Termini per l'opposizione

L'opposizione va fatta nel termine di:

  • 30 giorni, nel caso in cui si tratti di reati commessi con violenza sulla persona
  • 30 giorni, nel caso in cui si tratti di furto in abitazione o di furto con strappo
  • 10 giorni, se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto (secondo la Suprema Corte di Cassazione, Sez. II, n. il termine di dieci giorni, secondo quanto disposto dalla Legge 742/1969, soggiace alla sospensione feriale).
  • 20 giorni, in tutte le altre ipotesi.

Opposizione all'archiviazione e riapertura delle indagini

Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione, sostanzialmente, la persona offesa dal reato chiede che le indagini preliminari proseguano e, a tal fine, deve indicare sia l'oggetto delle investigazioni suppletive che i relativi elementi di prova.

A tale proposito, un consolidato orientamento della giurisprudenza (Cassazione penale, Sez. VI n. 37960/2007, conforme a Sez. VI, n. 2918/1994) ha statuito che per investigazione suppletiva si intendono non sole le indagini nuove, ma anche quelle che costituiscono una integrazione di un atto investigativo, nonché la produzione di allegati documenti alla opposizione, sufficienti a sorreggere l'opposizione stessa, anche in mancanza di specifici atti probatori.

Archiviazione: opposizione inammissibile

L'indicazione delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova è richiesta a pena di inammissibilità dell'opposizione.

Secondo la giurisprudenza (Corte di Cassazione Sez. n. VI, n. 44878/2017) la non ammissibilità della opposizione può essere dichiarata anche "per difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi di investigazione suppletiva indicati", laddove per pertinenza si intende "l'inerzia della notizia di reato, e per rilevanza idoneità della investigazione proposta ad incidere sulle risultanze dell'attività compiuta dal pubblico ministero" (v. Corte di Cassazione Sez. n. V, n. 50085/2017).

Archiviazione: provvedimenti del giudice

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Se non è presentata opposizione, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato con il quale dispone l'archiviazione e restituisce gli atti al PM.

Se, invece, la richiesta non è accolta, il giudice fissa entro tre mesi la data dell'udienza in camera di consiglio, a seguito della quale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica al pubblico ministero, altrimenti provvede sulle richieste entro tre mesi. Al di fuori di tale ipotesi, il giudice che non accoglie la richiesta di archiviazione dispone con ordinanza che il pubblico ministero formuli l'imputazione entro dieci giorni.


Avv. Francesca Servadei

Tel. 3496052621

mail francesca.servadei@libero.it

Studio Lariano (Roma)


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