Per latitante si intende colui che si sottrae volontariamente alla cattura delle forze dell'ordine, come alla custodia cautelare o agli arresti domiciliari

Cos'è la latitanza

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Pertanto a monte della latitanza vi è un provvedimento del giudice, il quale deve essere esecutivo. Ciò comporta che è latitante colui che è soggetto ad un provvedimento del giudice avente ad oggetto la restrizione della libertà personale, mentre non può dirsi latitante colui che sfugge all'arresto in flagranza non essendo stato emesso alcun provvedimento del giudice.

Lo status di latitante viene emesso dal giudice mediante apposito decreto secondo quanto dispone il II comma dell'articolo 295 del codice di rito.

Sostanzialmente lo status di latitanza viene definito sulla base del verbale di vane ricerche posto in essere dalla polizia giudiziaria alla luce della mancata esecuzione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare ovvero l'ordine di carcerazione.

Differenza tra latitanza e irreperibilità

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Particolarmente importante è la differenza tra irreperibilità e latitanza.

Con il primo termine si identifica una situazione ove l'autorità giudiziaria ignora totalmente il luogo dove abita il ricercato, mentre la latitanza implica la volontà dell'agente di sottrarsi alla cattura, trattandosi quindi di una irreperibilità voluta.

La Corte di Cassazione con sentenza 43962 del 28 ottobre 2013 ha statuito che l'elemento psicologico che sta alla base della latitanza è la volontà di sottrarsi alla cattura, senza dimostrare che il latitante sia a conoscenza dell'emissione del provvedimento restrittivo della sua libertà.

Ai fini processuali, la distinzione tra latitanza ed irreperibilità è molto importante, in quanto solo nel caso di irreperibilità l'organo giudicante ha la facoltà di disporre la sospensione del procedimento sino ad un anno al fine di consentire idonee ricerche, mentre la latitanza attraversa tutto il procedimento, ossia una volta dichiarata resta tale fino alla cessazione dei suoi effetti, senza che vengano disposte nuove ricerche.

Differenze tra latitanza e evasione

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La differenza tra latitanza ed evasione, ex articolo 385 del Codice Penale, consiste nel fatto che in quest'ultimo caso vi è stata la cattura dell'agente, mentre il latitante si sottrae volontariamente alla cattura.

Dichiarazione di latitanza

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Con il decreto mediante il quale il giudice dichiara la latitanza viene nominato un difensore d'ufficio ovvero rimane in atti quello già designato.

Secondo quanto stabilisce l'articolo 165 del codice di procedura penale tutte le notifiche vengono effettuate presso il designato difensore.

La Cassazione sulla latitanza

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Le sezioni unite della Suprema Corte, con un consolidato orientamento (cfr. sent. n. 18822 del 23 ottobre 2014) hanno statuito che la cessazione dello stato di latitanza, a seguito di arresto avvenuto in un Paese straniero relativamente ad altro procedimento penale, non inficia la illegittimità di altre delle successive notificazioni avvenute all'imputato latitante, fino a che il giudice non abbia avuto notizia dell'arresto; in tal caso la cattura della persona fa venir meno lo status di latitante nel processo in cui era stato dichiarato purchè l'organo giudicante sia tempestivamente informato.

La successiva sentenza n. 35767 del 28 settembre 2007 ha asserito che ci sono delle cause in cui la durata della misura cautelare resta sospesa. In tali fattispecie, la giurisprudenza è d'accordo sul fatto che la sospensione dei termini della durata della misura cautelare si applica anche nei confronti del latitante.

Revoca della latitanza

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Il latitante cessa di essere tale quando:

  • viene catturato;
  • l'ordinanza mediante la quale si disponeva la misura cautelare viene revocata, ossia su istanza del difensore, in quanto vengono meno le esigenze che erano alla base del provvedimento stesso;
  • le misure cautelari hanno perso la loro efficacia non essendo queste perpetue;
  • il reato o la pena sono dichiarate estinte (ad esempio, per provvedimento di amnistia ovvero prescrizione del reato).

Avv. Francesca Servadei

Tel. 3496052621

e-mail: francesca.servadei@libero.it

Studio: Lariano (Roma)


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