La Cassazione ribadisce che dal risarcimento alla vittima del sinistro va sottratto l'importo delle provvidenze pubbliche

di Lucia Izzo - Dal risarcimento spettante alla vittima di un sinistro va interamente sottratto l'importo delle provvidenze pubbliche. In particolare, andranno detratte sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento, sia quelli a essa spettanti in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare.


Incidente stradale con gravi lesioni personali

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Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 526/2020 (sotto allegata) in una vicenda di macrolesioni a seguito di incidente stradale che aveva coinvolto un uomo alla guida di una moto di grossa cilindrata che, a seguito del sinistro, aveva patito gravissime lesioni personali.

A causa dell'incidente, sia l'assicurazione che la società proprietaria del veicolo venivano condannate a corrispondere alla vittima un risarcimento a titolo di danni, patrimoniali e non. La Corte d'Appello, rivalutata la vicenda, anche a seguito di un rinvio operato dalla stessa Cassazione, ordinava la restituzione di parte delle somme in quanto erogate in eccesso.

I precedenti

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La Corte territoriale sottraeva l'importo delle provvidenze pubbliche dal compendio risarcitorio e tale decisione viene nuovamente impugnata innanzi alla Cassazione. Gli Ermellini si ritrovano, dunque, a ribadire i principi di cui alla sentenza n. 7774/2016 che si era espressa sulla stessa vicenda.


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La Corte ha precisato che la liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per l'assistenza domiciliare a vantaggio di persona invalida presuppone l'accertamento che la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta; nulla, dunque, può essere liquidato per tale titolo a chi non dimostri di avere sostenuto alcuna spesa al riguardo.

Accompagnamento detratto dal credito risarcitorio

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Nello stesso provvedimento è stato chiarito che nella liquidazione del danno patrimoniale, consistente nelle spese che la vittima di lesioni personali deve sostenere per l'assistenza domiciliare, il giudice deve detrarre dal credito risarcitorio sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento (art. 5, L. n. 222/1984), sia i benefici ad essa spettanti in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare, legislazione che in virtù del principio jura novit curia il giudice deve applicare d'ufficio, se i presupposti di tale applicabilità risultino comunque dagli atti.

Costante e risalente giurisprudenza di legittimità, inoltre, prevede che "Le somme, che il danneggiato abbia ricevuto a titolo di provvisionale o di indennità versata dall'Inail (con la surrogazione di cui all'art. 1916 c.c.), vanno detratte dall'ammontare al medesimo concretamente spettante, e, pertanto, ove questo venga liquidato in misura percentuale del danno globale, per effetto di concorso di colpa di esso danneggiato, devono essere portate in riduzione dell'importo risultante da detta percentuale, non dell'importo di quel danno globale" (cfr. Cass. n. 25733/2014).

Scarica pdf Cass., III civ., ord. 526/2020

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