Del pagamento di un assegno con firma falsa è responsabile la banca se l'alterazione della sottoscrizione è rilevabile a occhio nudo, non lo è se l'alterazione non è rilevabile o non risulta palese per il bancario medio

Firma falsa assegno: banca responsabile se l'alterazione è visibile

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La negoziazione di assegni con firma falsa comporta rilevanti conseguenze. Dal punto di vista civilistico sono diverse le sentenze che sanciscono la responsabilità della banca, nel momento in cui la stessa provvede al pagamento di un assegno con una firma di traenza falsa, che si presenza difforme a quella depositata dal correntista.

Come chiarito dall'Arbitro bancario finanziario nella decisione n. 4733/2016 del collegio di Napoli "Sul tema precipuo della traenza di assegni, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, non si è mancato di evidenziare che la banca trattaria è tenuta a controllare la completezza dei dati riportati sui titoli presentati, le eventuali alterazioni nonché la conformità della firma del traente allo "specimen" conservato presso la stessa; inoltre, "la banca trattaria, cui sia presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attività bancaria" (Cass., 19 maggio 2000, n. 6524). L'alterazione deve infatti risultare percepibile ad occhio nudo (Cass., 30 maggio 1963, n. 1466; ABF Napoli, Dec. n. 1943/2012).

Sui profili di responsabilità ascrivibili alla banca negoziatrice dell'assegno, è stato altresì rilevato che la banca opera in qualità di mandataria del prenditore, sostituendosi alla banca trattaria nello svolgimento del servizio di pagamento dei titoli con riguardo all'identificazione del presentatore.

A tale ultimo proposito è stato chiarito che la banca girataria per l'incasso non risponde del pagamento di un assegno nel caso in cui "l'alterazione non sia palese o visibile in base alle conoscenze del bancario medio, che Decisione N. 4733 del 20 maggio 2016 Pag. 4/5 non deve disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per la rilevazione delle falsificazioni, né deve essere un esperto grafologo" (Cass., sent. 15 luglio 2005, n. 15066). Come detto, nella fattispecie la ricorrente disconosce genericamente le firme apposte sia sugli assegni sia sugli ordini di bonifico di corrispondente importo (eseguiti poco dopo ciascun versamento) riconoscendo, viceversa, come proprie quelle apposte sulle distinte di versamento dei titoli medesimi.

Principio questo confermato di recente dalla Corte di Appello dell'Aquila nella sentenza n. 469/2022 e in precedenza dalla Cassazione n. 12806/2016.

Non imputabilità dell'inadempimento

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Sulla responsabilità civilistica della banca per l'incasso ad un soggetto diverso dal beneficiario di un assegno bancario, sia esso di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità le Su sono state chiamate a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 43 comma 2 del RD n. 1736/1933 che contiene le disposizioni sull'assegno bancario e circolare e che dispone: "Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento."

Su tale questione le Su n. 12477/2018 hanno affermato il seguente principio di diritto: "ai sensi dell'art. 43, 2 comma, legge assegni (r.d. 21 dicembre 193 n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2 comma, c.c."

La falsificazione deve essere rilevabile icto oculi

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L'Arbitro bancario finanziario, Collegio di Napoli, nella decisione n. 14832/2019 chiarisce che: "per consolidato orientamento dell'Arbitro (conforme alla giurisprudenza di legittimità: Cass., 3 maggio 2016, n. 8731) la banca incorre in responsabilità non già ogni qualvolta proceda al pagamento di un titolo contraffatto, bensì soltanto qualora detta contraffazione sia rilevabile ictu oculi e senza che siano necessarie specifiche indagini all'atto della richiesta di pagamento, escludendo peraltro che la banca abbia un obbligo di predisporre attrezzature qualificate (chimiche o meccaniche) per rilevare tali anomalie o di procedere ad esami grafologici approfonditi, poiché l'alterazione deve pur sempre essere rilevabile ad occhio nudo. Se infatti è innegabile, per un verso, che la diligenza dell'accorto banchiere (cd. bonus argentarium) debba comprendere un esame non superficiale della regolarità del titolo, è parimenti incontestabile, d'altro canto, che deve trattarsi pur sempre di un esame "a vista", con la conseguenza che la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno falso o alterato sussiste soltanto ove l'alterazione/falsificazione siano rilevabili ictu oculi confrontando la firma apposta sui titoli e quella dello specimen, mentre andrebbe esclusa qualora da un diligente esame a vista del titolo non sia possibile rilevale tali anomalie (cfr. in tal senso, ad esempio, ABF Napoli, nn. 850/11, 1621/11, 4842/16; ABF Roma, nn. 261/10, 2229/2014, 2235/16; ABF Milano, nn. 120/13, 2989/15, 8928/15)."

Assegno con firma falsa: protesto per chi lo emette

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Si segnala da ultimo la massima della Cassazione n. 18083/2016: "in tema di protesto di assegno bancario, nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso dal titolare del conto corrente, tale che non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell'apparente riferibilità dell'assegno al predetto titolare, non vi è ragione di elevare il protesto a suo nome, giacché è sufficiente, al fine di conservare l'azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta aver emesso l'assegno (in conformità, peraltro, all'art. 4 della circolare 8381 del 3 maggio 1955 del Ministero dell'Industria e del commercio recante istruzioni per l'uniforme applicazione della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), non essendovi neppure interesse a conoscere il nome del titolare del conto su cui l'assegno è tratto, né la sua solvibilità, in quanto non si è formalmente obbligato per la relativa somma, e conseguentemente risulta del tutto non inadempiente (Cass. 16 luglio 2010, n. 16617; v. anche Cass. 16 aprile 2006, n. 6006) ".


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