La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 17028/ 2006) ha stabilito che sono illegittimi i progetti e le direzioni di opere gestiti direttamente da un geometra nelle materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti. I Giudici del Palazzaccio hanno quindi precisato che per tali attività non è dovuto alcun compenso al geometra, non essendo sufficiente a rendere legittimo il progetto che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere o che l'ingegnere rediga i calcoli in cemento armato o che diriga i lavori relativi alla realizzazione delle strutture di cemento armato, in quanto il professionista competente deve essere unico autore e responsabile della progettazione.

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