La natura dell'atto di interruzione della prescrizione, cosa si intende per conoscenza legale dell'atto recettizio e per indirizzo del destinatario

Avv. Pier Vincenzo Garofalo - Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art. 2934 cod. civ.). Tra le cause di interruzione della prescrizione troviamo, ex art. 2943 c.c., la notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio o che valga a costituire in mora il debitore.

Natura dell'atto di interruzione della prescrizione

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L'atto di interruzione della prescrizione ha natura puramente soggettiva, unilaterale e recettizia, per cui ne è indispensabile la conoscenza legale da parte del destinatario, per riconoscergli gli effetti di cui all'art. 2943 c.c.

Così ex plurimis, Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 12480/2013: "…In tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario"; Cass. n. 25861/2010: "…Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto comma. c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso…".

Pertanto, non può darsi alcuna efficacia legale alla missiva indirizzata in un luogo presso il quale il destinatario non ha alcun legame né formale né sostanziale, o meglio, assolutamente fuori dalla sua sfera di dominio e/o controllo.

Cosa si intende per conoscenza legale di un atto recettizio

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Ex art. 1134 c.c.: "Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati".

Per determinare il contenuto o meglio il significato del concetto di "conoscenza legale" dell'atto si deve guardare al successivo art. 1335 del c.c.: "La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario...".

Cosa si intende per indirizzo del destinatario

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L'operatività della presunzione di conoscenza stabilita a carico del destinatario dall'art. 1335 c.c. presuppone che tale atto giunga al suo indirizzo, con tale termine dovendosi intendere il luogo che risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del suo contenuto. Ne consegue che, allorquando risulti che il destinatario dell'atto abbia cambiato indirizzo, deve escludersi la sussistenza del presupposto per l'applicazione dell'art. 1335 c.c. e della consequenziale presunzione legale di conoscenza, poiché la comunicazione non si può intendere giunta all'indirizzo del destinatario (Cass., 25230/2015; Cass. 6284/2008; Cass. 773/2003; Cass. n. 4140/1999, Cass. 10564/1998).

Avv. Pier Vincenzo Garofalo

Email: studiolegalegarofalo@hotmail.com


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