La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 4258/2006) ha stabilito che l'amministratore, per poter porre in essere valide transazioni che abbiano ad oggetto i beni comuni, deve essere autorizzato con il consenso unanime di tutti i condomini. In particolare i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato "il disposto dell'art. 1108 c.c., comma 3 (applicabile al condominio in virtù del rinvio ex art. 1139 c.c.) che, espressamente, richiede il consenso di tutti i comunisti e, quindi, di tutti i condomini, per gli atti di alienazione del fondo comune, o di costituzione
su di esso di diritti reali o per le locazioni ultranovennali (alle quali ben può essere assimilata la concessione in uso eslusivo a tempo indeterminato, ove a tale concessione voglia conferirsi natura obbligatoria e non reale); consenso richiesto, conseguentemente, anche per la transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza dei suoi elementi costitutivi (le reciproche concessioni) fra i negozi a carattere dispositivo".
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