L'obbligo contributivo, regolamentato dagli artt. 1 e 3 del R.D.L. n. 636/39 e dall'art. 2115 c.c., impone al datore di lavoro il pagamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori che prestano la propria opera alle sue dipendenze. L'adempimento di tale obbligo fa si che venga costituita la posizione assicurativa a favore del lavoratore presso l'Istituto Previdenziale ed è, di norma, fondamento e presupposto per l'attribuzione al lavoratore medesimo delle prestazioni previdenziali.. E' noto che il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro incide direttamente sulla posizione assicurativa del lavoratore determinando per lo stesso determinati inconvenienti che pongono diversi problemi in ordine alla tutela dei suoi diritti. Il nostro ordinamento ha istituito alcune forme di difesa che tutelano l'indicato diritto dei lavoratori. Tuttavia, la loro regolamentazione pone vari problemi interpretativi che determinano seri limiti di effettività alle garanzie che l'ordinamento appresta a favore dei lavoratori. La principale norma che appresta tutela al lavoratore nell'ambito del sistema che abbiamo delineato è l'art. 2116 del Codice Civile
che così recita: ?Le prestazioni indicate nell'art. 2114 (prestazioni previdenziali ed assistenziali n.d.r.) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza ed assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.? (Si ringrazia l'avv. Domenico Mesiti)
Studio dell'Avvocato Domenico Mesiti

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