I recenti episodi di risparmio tradito, hanno fatto dimenticare lo scandalo di tali prodotti bancari. Tuttavia, i processi intentati dai risparmiatori sono andati avanti e la giurisprudenza si è espressa più volte sul punto
Avv. Franco Gallo - Agli inizi degli anni 2000, i risparmiatori si trovarono ad affrontare lo scandalo dei prodotti bancari "My way" e "For you", offerti dalla Banca 121, poi acquistata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena.


Caratteristiche dei piani My Way e For You

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Con tali termini "accattivanti" solo nel nome, tali prodotti bancari venivano presentati come piani a lungo termine, da 15 a 30 anni, ed un accumulo pensionistico che poteva essere dismesso in qualsiasi momento, con la restituzione del capitale versato.

Sostanzialmente, i contratti "For you" prevedevano, l'apertura di un mutuo, da rimborsare in rate mensili, che doveva essere utilizzato per l'acquisto di strumenti finanziari (obbligazioni e fondi comuni di investimento).

Il contratto, presentato con finalità previdenziali, prevedeva inoltre l'apertura di un conto titoli e di un conto corrente presso la banca e costose penali in caso di recesso.

Ai piccoli risparmiatori veniva chiesto di aderire ad un investimento per godere del capitale dopo 15 anni o addirittura 30 anni.

L'illegittimità di tali contratti

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Qualcosa, o meglio tutto non "quadrava".

Più che un accumulo pensionistico, si trattava di un raggiro che la Suprema Corte di Cassazione ha confermato.

Una trappola micidiale per tutti i malcapitati clienti, liberati solo con l'intervento della Suprema Corte, che ha annullato tali contratti con ragionamenti di grande rigore logico e giudizi molto duri.

In effetti, l'illegittimità di tali contratti, è dovuta a diversi motivi: causa illecita, mancanza di informazione effettiva, diritto di recesso apparente, conflitto di interessi.

In particolare, l'ordinamento giuridico, non ammette la validità di contratti atipici che, lungi dal prevedere semplici modalità di differenziazione dei diversi profili di rischio, trasferisce in capo ad una sola parte, tutta l'alea derivante dal contratto. L'insanabile squilibrio iniziale fra le prestazioni oggetto del sinallagma contrattuale rende l'intero contratto radicalmente nullo, per sua contrarietà alle previsioni di cui agli artt. 1322-1343 c.c.

In pratica, la banca faceva acquistare prodotti finanziari riconducibili alla banca stessa, lucrando un tasso d'interesse certo e definito. In tal modo, la banca si autofinanziava, riuscendo non soltanto a collocare sul mercato titoli di difficile negoziazione - essendo gli stessi quotati non in Borsa ed in mercati non regolamentati - ma anche a collocare titoli propri (o comunque ad essa riconducibili), lucrando in tal modo su un'operazione rivolta a suo prevalente, se non esclusivo, favore.

A fronte di un guadagno certo della banca (il tasso di interesse) al cliente venivano, invece attribuiti, margini di redditività del tutto aleatori.

Il cliente quindi finanziava la banca a sue spese, in quanto acquistava prodotti della banca stessa, pagando un tasso fisso certo, senza però avere alcuna garanzia certa circa la redditività futura del proprio investimento, ed anzi dovendo mettere in conto una rischiosità molto elevata, con possibilità di perdite anche eccedenti l'esborso originario.

Contratto aleatorio unilaterale

Per tali caratteristiche, tale fattispecie atipica, realizza una figura di contratto aleatorio unilaterale.

Invero, l'alea è tutta concentrata nella sfera giuridica del risparmiatore, che paga un saggio d'interesse fisso con il concreto rischio di "perdite anche eccedenti l'esborso originario", nel mentre la banca si giova di tale saggio (nonchè del primario beneficio dell'autofinanziamento) senza, di contro, obbligarsi - neppure in via ipotetica, secondo i dettami dell'alea - ad alcuna corrispondente prestazione nei confronti della controparte.

E' evidente lo squilibrio contrattuale derivante da tale genere di operazione. Squilibrio di tipo soltanto unilaterale, e non anche, invece, bilaterale.

E non basta, lo squilibrio contrattuale, deriva anche dalle modalità di esercizio del diritto di recesso spettante al cliente.

Invero, tale facoltà prevede, quale contropartita, l'obbligo di corrispondere alla banca, oltre agli interessi e gli altri oneri maturati fino all'esercizio di detta facoltà, un importo determinato dalla somma delle rate ancora a scadere, comprensive di capitale ed interessi, attualizzata al tasso IRS (Interest Rate Swap) corrispondente al periodo intercorrente tra la data di esercizio della facoltà di anticipata estinzione e la data di naturale scadenza del finanziamento.

A ben vedere, tale clausola è caratterizzata da proposizioni assolutamente oscure e criptiche non solo per il risparmiatore medio ma per la quasi totalità dei risparmiatori che non siano operatori qualificati e la formula che determina l'importo dovuto alla banca è comprensibile solo da economisti esperti in matematica finanziaria.

Si tratta di tutta evidenza di una clausola limitativa del diritto di recesso, non bilanciata da analoga facoltà concessa per l'ipotesi di recesso della banca.

Anche il fine previdenziale sostenuto dalla Banca, non sussiste.

In effetti, tale piano finanziario, non può assolutamente essere qualificato come "previdenziale", non consistendo in un semplice accumulo di risparmio, bensì in un mutuo finalizzato ad una speculazione finanziaria dall'esito incerto per il cliente e, in ogni caso vantaggiosa per la Banca.

Diversamente da quanto accade in un normale PAC (piano di accumulo capitale) o in un piano di investimento progressivo in un fondo, nel "4you" il cliente si indebitava fortemente e alla scadenza del periodo stabilito poteva soltanto sperare in un recupero delle spese ed in un profitto del tutto aleatorio.

A fronte, la Banca - come già detto - godeva degli interessi sul mutuo, dell'aggio per il collocamento delle obbligazioni e del profitto indiretto derivante dalla appartenenza della banca emittente al suo gruppo. Senza alcun rischio.

La giurisprudenza di merito e della Cassazione su tali prodotti

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I Giudici di merito, nell'accogliere le istanze dei risparmiatori, in alcune sentenze avevano addirittura definito "tossici" tali prodotti; in altre, definito la stessa pubblicità "ingannevole" e studiati tali prodotti a tavolino da "menti sopraffine" per massimizzare la raccolta del risparmio; in altre ancora veniva affermato: "vi è l'impressione che neppure la banca sappia realmente di che cosa si stia esattamente parlando rimanendo sul punto molto vaga".

Nonostante le numerosissime sentenze di merito emesse a favore dei risparmiatori, la Banca ha voluto "trascinare" gli stessi in Cassazione.

In altre, dove invece la domanda era stata rigettata, i risparmiatori sono stati costretti ad impugnare le sentenze, proprio in punto di diritto, non essendo state individuate proprio le caratteristiche del contratto, né la reale natura giuridica, né se esso merita tutela giuridica nel nostro ordinamento; riconoscendo (erroneamente) una semplice erogazione di finanziamento al fine di incentivare il risparmio.

Ebbene, proprio la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 2900/2016, ha confermato la nullità dei contratti "per contrarietà a norme imperative", evidenziando la violazione delle norme del TUIF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e di curare che l'operazione proposta sia adeguata al profilo di rischio del cliente. I contratti "For you" non precisano né il rendimento né le caratteristiche dei prodotti di investimento acquistati, alcuni dei quali, di natura azionaria, presentano rischi molto elevati. Inoltre, il contratto è strutturato in modo che il cliente realizzi una sicura perdita. Anche il diritto di recesso, apparentemente previsto a tutela del cliente, si rivela in realtà una trappola: le penali a volte addirittura superano l'importo del finanziamento, anche nel caso in cui alcune rate fossero già pagate.

Infine, non sono rispettate le disposizioni in materia di conflitto di interessi, sempre contenute nel Testo Unico Finanziario.

Pertanto, concludono i Giudici della Suprema Corte di Cassazione (confermando in pieno il precedente orientamento - Ordinanza n. 19559/2015 - tale contratto fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali dell'utenza da parte di operatori professionali di dubbia redditività, il cui rischio è unilaterale, si pone in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 47 Cost.) la fattispecie negoziale "4 You" è un contratto atipico, non meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., comma 2, sussistendo una enorme alterazione dell'equilibrio contrattuale.

Tali principi, risultano ormai consolidati, essendo ribaditi nelle ulteriori pronunce della Suprema Corte di Cassazione (tra le tante: n. 26057/2017 - 30489/2017 - 31183/2017 - 383/2018 - 3679/2019).

Avv. Franco Gallo

Patrocinante in Cassazione


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