Una recente sentenza del Tribunale di Torino ribadisce quanto sancito dalla Cassazione n. 27950/18 disattendendo la tesi sostenuta dall'Inps

Avv. Maurizio Giordano - Crediti previdenziali. Quando decorre il dies a quo della prescrizione?

Una recentissima sentenza del Tribunale di Torino, la n. 1699/2019 a firma della Dott.ssa Mancinelli, ha ribadito che il dies a quo per il decorso della prescrizione in tema di contributi previdenziali (che si prescrivono in 5 anni) è quello previsto per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, in conformità con l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità ed in particolare della Cassazione n. 27950/2018.

La decisione del tribunale di Torino

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Nella sentenza si ribadisce, disattendendo la tesi sostenuta dall'Inps, che il dies a quo è quello previsto per il versamento dell'imposta sul reddito e non quello successivo della presentazione della dichiarazione dei redditi - che è dichiarazione di mera scienza e non presupposto dell'imposizione contributiva- in cui l'Istituto sia posto in grado di venirne a conoscenza.

La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, escluso il caso di occultamento doloso , rappresenta impedimento di mero fatto e non di diritto idoneo a sospendere il termine di prescrizione.

Prescrizione crediti previdenziali: l'orientamento della Cassazione

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L'orientamento della giurisprudenza di legittimità circa l'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione per il pagamento dei contributi che trovano quale fatto costitutivo la percezione di un reddito da parte del lavoratore autonomo, appare ormai significativamente consolidato nel senso compiutamente esplicitato nella motivazione della sentenza 31/10/2018 n. 27950, di cui appare opportuno riportare uno stralcio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:

"Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui 'in cui i singoli contributi dovevano essere versati' (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55).

In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui 'i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi'.

Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dalla D.P.R. n. 435 del 2011, art. 17, comma 1,, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti; mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo (redditi 2004) doveva essere presentata "tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre" dell'anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta.

La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.

Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054).

Non diversamente, anche i successivi atti con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell'I.N.P.S. (Cass. 13463/2017 cit.).

Tutto ciò posto è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi.

Non è vero infatti quanto affermato dalla Corte territoriale, ovverosia che il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi; e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti.

D'altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 ss. i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico.

Vale dunque la consolidata regola secondo cui "l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, nè il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento" (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026)".

Decorrenza prescrizione dal sorgere dell'obbligo contributivo, le recenti sentenze

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Tale decisione, che individua la decorrenza della prescrizione dal sorgere dell'obbligo contributivo, non è smentita, ma anzi è confermata e rafforzata, dall'ordinanza 7/3/2019 n. 6677, invocata da parte convenuta a sostegno della propria tesi: in tale ordinanza vi è un espresso richiamo alla decisione sopra riportata, e viene messa in evidenza la diversità tra la fattispecie in esame e quella oggetto della sentenza n. 27950/2018, nella quale non si controverteva in merito all'efficacia di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. conseguente alla condotta dolosa del lavoratore autonomo, di intenzionale occultamento del credito con conseguente vera e propria impossibilità di agire per il creditore, e non con una mera difficoltà di accertamento del credito;

L'ordinanza n. 6677/2019 dà conto di come la sentenza impugnata abbia accertato (con giudizio di fatto sottratto al sindacato di legittimità) che nel caso di specie la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi era l'unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all'Inps di verificare la percezione di reddito da lavoro autonomo da parte di una professionista non assoggettata ad altre obbligazioni contributive, e suscettibile dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata: l'omessa compilazione del quadro adibito alla determinazione dei contributi sui redditi da lavoro autonomo da parte di soggetto non iscritto alla gestione separata, è stata considerata condotta dolosa di occultamento del credito idonea a comportare la sospensione della prescrizione.


Avv. Maurizio Giordano

diritto civile e di famiglia

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