La risarcibilità del danno non patrimoniale per il sospetto di malattia futura secondo la giurisprudenza della Cassazione
Avv. Alessandra Donatello - Ci sono casi e questioni che inevitabilmente colpiscono più di altri, dove la sensazione di "dover" perseguire la giustizia è sentimento più forte di tutti.

In generale, tutte le volte in cui a fronte di un dovere di vigilanza e controllo, il più delle volte in capo ad un soggetto da cui mai ci si aspetterebbe il venir meno a tali obblighi, si conseguenza un danno, per lo più grave o molto grave, spesso molto invalidante, ci si trova davanti a battaglie giudiziarie lunghe ed estenuanti.

I danni causati dall'amianto

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Tra le questioni che si possono certamente annoverare in tali casistiche si apre il lungo elenco dei danni causati dall'amianto.

Laddove, a fronte di un contatto prolungato e significativo negli anni, quasi sempre giustificato da un rapporto di lavoro che non ha saputo tutelare la salute della sua parte più debole, la conseguenza in termini di danno alla salute può essere gravissima, se non addirittura letale.

Le conseguenze derivanti da tale terribile esposizione sono infatti spesso mortali e rimangono subdolamente lungolatenti anche per molti anni.

Come noto, le fibre di amianto, se inalate od ingerite, sono dannose per la salute umana, in quanto possono provocare gravi malattie quali, principalmente, l'asbestosi (una fibrosi estensiva non tumorale del polmone), il carcinoma (tumore del polmone) ed il mesotelioma (tumore del mesotelio).

Per la Cassazione è risarcibile anche la paura di ammalarsi

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La Suprema Corte di Cassazione (sez. lavoro n. 24217/2017) ha ritenuto risarcibile al lavoratore che per anni, senza adeguate protezioni, è rimasto esposto alle inalazioni pericolose delle fibre di amianto ed a cui sono sorte placche pleuriche, il danno per paura di ammalarsi.

È quindi stata dichiarata legittima "la parametrazione del danno morale ai patemi e turbamenti provati per il sospetto di una malattia futura, correlata al maggior rischio di contrarre il mesotelioma (tumore maligno) rispetto a soggetti con storie espositive comparabili non affetti da placche pleuriche (paura di ammalarsi)".

La quantificazione del danno morale, "lungi dal conseguire da meccanismi semplificati di liquidazione automatica, è scaturito da un'adeguata e circostanziata "personalizzazione" del pregiudizio subito e, pertanto, è stata ritenuta adeguata ai criteri generalmente accolti".

Cumulabilità delle prestazioni e danno morale

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In sostanza, il danno da "paura di ammalarsi" si manifesta - ed in tale maniera ne da' contezza la Suprema Corte - come "ponte" di collegamento tra due elementi causalmente legati tra di loro: l'elemento oggettivo della presenza di placche pleuriche ed il rischio aumentato di contrarre una grave malattia.

La sentenza qui richiamata (i cui principi sono stati confermati anche dalla Cass. n. 26495/2018 e dalla recentissima Cass. n. 15561/2019) evidenzia altresì il tema della "cumulabilità" delle prestazioni in tema di sicurezza sul lavoro, quali quelle previste dal Fondo vittime dell'amianto di cui alla L. n. 244 del 2007, rispetto alla rendita diretta o in favore dei superstiti dovuta dall'Inail ed al risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro.

Secondo la Corte di legittimità, I'istituzione di un Fondo dedicato non implica affatto l'esclusione di alcuno degli altri diritti stabiliti dall'ordinamento per i soggetti destinatari della specifica misura di prevenzione e tutela contro I'esposizione all'amianto, nè che possa opporsi alcuna compensazione o calcolo differenziale tra le prestazioni erogate dal predetto Fondo ed il diritto al risarcimento del danno spettante alle stesse vittime.

Il riconoscimento della risarcibilità di un danno parametrato ad un elemento senza alcun dubbio causalmente riconducibile all'evento lesivo, pur non concretamente tangibile per essere privo - per definizione - di materialità, deve condurre all'importanza del principio giuridico così enunciato.

Può affermarsi che la materialità di cui la paura - potrebbe dirsi anche il terrore - di ammalarsi è di per sé intrinsecamente priva, le è stata riconosciuta per il peso morale che la consapevolezza della propria condizione deficitaria, a causa dell'esposizione all'amianto anzi detta, costringe il malato danneggiato.

L'abilitazione in senso giuridico - risarcitorio di un sentimento, per la gravità esistenziale che esso comporta e l'invalidità emotiva che ne consegue, rappresenta un traguardo importantissimo: la restituzione di un diritto maltolto, come può essere, in questo caso, il diritto a non avere paura.

Avv. Alessandra Donatello

avvocato e mediatore commerciale


Foto: 123rf.com
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