Per la Cassazione, quando la falsa denuncia è assurda al punto che gli organi di polizia giudiziaria non intervengono, il reato è escluso

di Annamaria Villafrate - La sentenza della Cassazione penale n. 45529/2019 (sotto allegata) chiarisce che, nel momento in cui viene presentata una falsa denuncia talmente assurda che persino gli organi di polizia giudiziaria decidono di non intervenire, il reato non scatta neppure.

Falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario

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La Corte di appello di Potenza con ordinanza dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta dall'istante in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Mesagne e confermata dalla Corte di appello di Lecce.

La Corte di appello invitava l'istante a depositare copia conforme della rettifica di denuncia richiamata nella richiesta di revisione e documentazione integrativa. Con detta sentenza l'istante era stato condannato a un anno e 4 mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 368 c.p. per avere, in concorso con un altro soggetto, presentato una falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario tratto su un conto corrente che era stato chiuso.

L'istanza di revisione avanzata si fondava sull'allegazione di una "prova nuova" rappresentata dalla rettifica di denuncia presentata ai Carabinieri. La Corte di appello di Potenza rilevava che detta rettifica di denuncia però non costituiva prova nuova perché si trattava di un documento già esaminato dalla Corte di appello di Lecce. Da qui la valutazione di radicale insussistenza dei presupposti di ammissibilità della revisione.

Il ricorso in Cassazione dell'istante

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Il soccombente ricorre in Cassazione deducendo nullità dell'ordinanza per violazione di legge e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Il provvedimento che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione si fonderebbe infatti sulla valutazione di un documento diverso da quello che era stato presentato come prova nuova e su cui si fondava l'istanza di revisione.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva l'inammissibilità del ricorso.

Denuncia falsa ma assurda? Niente reato

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La Corte con sentenza n. 45529/2019 dichiara il ricorso inammissibile, ritenendo l'istanza di revisione palesemente infondata, poiché la rettifica presentata dall'istante era identica a quella presentata il giorno prima dal coimputato, già valutata dalla Corte d'appello di Potenza che ne aveva escluso la natura di "novum probatorio".

"In tema di revisione, la declaratoria di inammissibilità della richiesta per essere le "nuove prove" palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, si sottrae a censure in sede di legittimità allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici." L'atto di rettifica non può essere qualificato come elemento di novità idoneo per ammettere l'istanza di revisione. La Corte di appello inoltre ha ritenuto, correttamente, che tale atto come era già stato vagliato nei confronti del coimputato. L'ordinanza si è quindi espressa correttamente sulla manifesta infondatezza dell'istanza di revisione presentata.

"La falsa denuncia va esaminata nel suo contenuto obiettivo e non in base alle rettifiche o alle precisazioni o alle smentite che possono derivare dal pentimento del soggetto attivo o dalle indagini o dall'istruttoria." Il reato quindi deve essere escluso quando la falsa denuncia descrive un fatto assurdo ed inverosimile tanto che perfino gli organi di polizia giudiziaria non si sentono costretti ad effettuare un controllo dell'attendibilità della stessa.


Vedi anche:

- Le notizie di reato

- La querela

- La denuncia anonima

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