La principale differenza tra amnistia e indulto risiede nei diversi effetti delle due misure, mentre l'amnistia estingue il reato, l'indulto estingue soltanto la pena

Amnistia e indulto: la maggioranza necessaria in Parlamento

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L'amnistia e l'indulto sono due istituti per certi versi analoghi, ma che presentano tra loro delle differenze sostanziali.

Entrambi sono atti di clemenza nei confronti di rei e imputati in relazione a determinati reati. Sono previsti dalla nostra Costituzione e disciplinati nel dettaglio da alcune norme del codice penale.

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In base all'art. 79 della Carta costituzionale, entrambi i provvedimenti devono essere deliberati con larga maggioranza parlamentare, precisamente con due terzi dei componenti di ogni Camera.

Questo quorum è richiesto sia con riferimento alla votazione finale che a quella relativa a ogni singolo articolo della legge che dispone l'amnistia o l'indulto.

Una simile previsione riflette l'esigenza di una larga condivisione in merito alla decisione di "perdonare" determinati reati, per evitare abusi nell'utilizzo di tali delicati istituti.

Va notato, in merito, che l'attuale previsione costituzionale è frutto di una riforma del 1992, che, modificando la precedente disciplina, segnò il passaggio della competenza dalle mani del Presidente della Repubblica a quelle delle Camere.

La conseguenza più evidente di ciò è stata la drastica riduzione dell'adozione di atti di questo genere: in effetti, da allora non si è registrata alcuna amnistia ed una sola legge di indulto, nel 2006.

Differenza tra amnistia e indulto

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La principale differenza tra amnistia e indulto risiede nei diversi effetti delle due misure.

Mentre l'amnistia, infatti, estingue il reato, l'indulto estingue soltanto la pena.

Questa circostanza è il riflesso delle differenti motivazioni che sono alla base dei due provvedimenti.

Con l'amnistia, in genere, si cerca di stemperare eventuali tensioni all'interno del Paese per mantenere una situazione di armonia all'interno della società, mentre l'indulto è maggiormente mirato a contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario, anche se a volte la differenza di obiettivi delle due misure può risultare sfumata.

Gli effetti dei provvedimenti di amnistia e indulto

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Diversa è anche la disciplina di dettaglio posta dal codice penale, che all'istituto dell'amnistia dedica l'art. 151.

In base a tale disposizione, l'amnistia, oltre ad estinguere il reato comporta la cessazione dell'esecuzione della pena principale e delle pene accessorie.

Diversamente, l'indulto estingue la pena principale o la commuta in un'altra specie, ma non estingue le pene accessorie né gli altri effetti penali della condanna (cfr. art. 174, c. 2, c.p.). Si veda, in proposito, la nostra guida generale sull'indulto.

Va notato che, quanto agli effetti penali, anche un provvedimento di amnistia non impedisce di tener conto del reato commesso ai fini della valutazione della recidiva e della dichiarazione di delinquenza abituale (v., in proposito, la nostra guida generale sull'amnistia).

Un importante punto in comune nella disciplina dei due istituti è che né l'amnistia, né l'indulto si applicano ai recidivi e ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, fatte salve eventuali diverse previsioni della legge che dispone l'atto di clemenza.

Amnistia e indulto come funzionano

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Entrambi i tipi di provvedimenti hanno efficacia retroattiva, ma, per espressa previsione costituzionale, non possono essere applicati con riferimento a reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge alle Camere.

La concreta applicazione del provvedimento di amnistia o indulto spetta al giudice dell'esecuzione che, in base alla disciplina del codice di procedura penale, provvede senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato.

In considerazione della delicatezza degli interessi che sono alla base dei due provvedimenti esaminati, la legge prevede che l'amnistia e l'indulto non possano essere approvati con riferimento a determinati reati che provocano particolare allarme sociale, quali l'associazione a delinquere di stampo mafioso, terrorismo, sequestro di persona, violenza sessuale o reati in materia di stupefacenti.


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