Lineamenti normativi e dottrinali dell'istituto della pendenza del giudizio nell'ambito del processo civile e penale italiano

Dott. Matteo Tiberi - Con pendenza del giudizio si indica quel lasso di tempo che intercorre dall'instaurazione di una controversia di fronte ad un organo giudiziario, fino al momento dell'emanazione di una sentenza che definisce e conclude il giudizio stesso.

La pendenza del giudizio nel processo civile

Dall'analisi dell'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., si evince che i processi iniziati mediante atto di citazione iniziano a "pendere" dal momento in cui si perfeziona la notificazione della citazione al convenuto, viceversa, i processi che vengono iniziati con ricorso pendono dal deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito. Pertanto, la pendenza del giudizio comporta che i soggetti della controversia assumono lo status di parti del processo ma, tuttavia, ciò non implica necessariamente che vi sia già un giudice incaricato di trattare e di decidere la controversia, in quanto la designazione del giudice avviene successivamente al perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione.

La pendenza nel processo penale

Come avviene per le cause di carattere civile anche nelle cause di natura penale si può parlare di pendenza del processo, ma occorre sottolineare che nell'ambito del processo penale non si può parlare di "pendenza" durante la fase del procedimento. Infatti, questa è una fase preliminare rispetto ai possibili snodi processuali, a cui provvede il giudice per le indagini preliminari il quale esercita una "giurisdizione semipiena" proprio perché interviene solo nei casi previsti dalla legge e su richiesta delle parti.

L'esercizio dell'azione penale da parte del P.M., segna il passaggio dalla fase procedimentale a quella processuale, con la conseguenza che la persona sottoposta alle indagini da indagato assume la qualità di imputato. Dunque, solo a fini conclusivi e per meglio precisare, durante la fase del procedimento penale non si può ancora parlare di pendenza del giudizio e che, solamente durante la fase del processo penale (che inizia con la richiesta di rinvio a giudizio) che può parlarsi di una vera e propria pendenza di causa.


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