La stazione appaltante non può valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'attestazione. Commento a sentenza n. 10673 del 02.09.2019 del Tar Lazio Roma

Avv. Giovanni Francesco Fidone e Avv. Rosario Giommarresi - Con sentenza n. 10673 del 02.09.2019, il TAR Lazio Roma si espresso in merito alla legittimità di una procedura negoziata, indetta ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzata all'affidamento di un appalto di lavori.

La vicenda

[Torna su]

In particolare, il giudice amministrativo, tra i vari profili, è stato chiamato a pronunziarsi sulla validità o meno dell'attestazione SOA posseduta dalla ditta controinteressata ed aggiudicataria definitiva della procedura.

La contestata validità dell'attestazione SOA era riconducibile ad un contratto di avvalimento stipulato tra la controinteressata (impresa ausiliata) ed un'altra società ausiliaria, poi fallita.

L'attestazione SOA

[Torna su]

Tuttavia, è preliminarmente opportuno approfondire, seppure non in maniera esaustiva, l'istituto dell'attestazione SOA, la quale consiste nella certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto, ai fini dell'esecuzione di appalti pubblici di lavori.

Si tratta, quindi, di un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d'asta superiore a € 150.000,00.

La SOA attesta e garantisce il possesso, da parte dell'impresa, di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa dei Contratti Pubblici di lavori.

È bene sottolineare che la qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale (art. 84, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016).

Posto ciò, ai fini dell'avvalimento

della SOA, costante giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che, nelle gare pubbliche, quando l'oggetto dell'avvalimento è un'attestazione SOA, di cui la concorrente è priva, occorre, ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale - comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse - che le ha consentito di acquisire l'attestazione da mettere a disposizione (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 12/05/2017, n. 2226).

La giurisprudenza

[Torna su]

Inoltre, è insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 94 del 2014) la considerazione per cui le SOA, pur a fronte della loro natura giuridica (società per azioni) e della loro operatività sul libero mercato in regime di concorrenza, rilasciano attestazioni a contenuto vincolato, aventi rilievo pubblicistico, e partecipano dell'esercizio di pubblici poteri, in specie, certificativi.

Nella giurisprudenza amministrativa, appare ormai consolidato il principio giuridico alla stregua del quale la valenza costitutiva della certificazione rilasciata da una SOA va correlata con lo scopo che la funzione di certificazione persegue, cioè l'attestazione che l'impresa possiede determinati requisiti soggettivi per eseguire opere pubbliche di un certo importo e che li mantiene nel corso di validità del periodo di vigenza della relativa certificazione.

La decisione del Tar Lazio

[Torna su]

Ebbene, la sentenza in esame, richiamando il disposto di cui all'art. 60, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, a mente del quale l'attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, ha precisato che non è consentita alla stazione appaltante alcuna valutazione di merito in ordine alla sussistenza o al permanere dei presupposti per il rilascio dell'attestazione SOA.

In buona sostanza, la eventuale decadenza della qualificazione non avrebbe potuto essere rilevata dalla stazione appaltante, ma soltanto dichiarata dalla SOA che ha rilasciato l'attestazione, nei cui confronti la ricorrente avrebbe dovuto eventualmente appuntare le proprie doglianze, evocandola in giudizio.

Sotto altro profilo, la pronunzia in esame ha ritenuto inammissibile, per violazione del fondamentale canone di specificità dei motivi di impugnazione, di cui all'articolo 40, comma 1, lett. d), e comma 2 c.p.a., la censura relativa alla presunta invalidità dell'attestazione SOA posseduta dalla impresa ausiliaria, poi fallita, in ragione della circostanza per la quale la ricorrente non ha specificamente illustrato in che modo le vicende relative all'attestazione in possesso dell'ausiliaria debbano rifluire sul titolo poi rilasciato successivamente in favore dell'ausiliata.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: