I lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria in azienda godono di alcuni diritti, che spaziano dall'informazione all'accesso alla documentazione medica

di Monia Vasta - La sorveglianza sanitaria in azienda è un'attività particolare, rispetto alla quale al lavoratore sono accordate delle fondamentali tutele.

Ecco i diritti riconosciuti al soggetto sottoposto a tale genere di sorveglianza.

Informazione sulla sorveglianza sanitaria

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Innanzitutto, va menzionata la previsione dell'art. 36, comma 1, del Testo Unico (d.lgs. n. 81/2008), in forza della quale "Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione ... sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente". In caso di violazione, è prevista la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

In conseguenza del predetto obbligo di informazione, solo il medico il cui nominativo viene indicato ai lavoratori ha diritto e dovere di operare.

Inoltre, il medico competente non può delegare ad altri l'effettuazione delle visite mediche; qualora ciò accada i lavoratori, anche a mezzo del loro Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, possono a comunicare al Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro della ASL territorialmente competente, la violazione commessa dal medico.

Cartella sanitaria e di rischio

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Altri diritti dei lavoratori riguardano la cartella sanitaria e di rischio, ovverosia il documento nel quale sono inseriti i dati anagrafici del singolo lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria e tutti gli atti e le annotazioni concernenti le prestazioni sanitarie effettuate.

In forza di quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera h) del Testo Unico, infatti, il lavoratore può, in ogni momento, richiedere al medico competente copia della documentazione sanitaria che lo riguarda. Se il medico non adempie, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro.

Inoltre il lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, riceve d'ufficio copia della sua cartella senza necessità di richiederla. La sanzione prevista per il medico che non provvede a tale consegna è quella dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda da 200 a 800 euro.

I locali della visita medica

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Nel D.Lgs n.81/08 non vengono indicati i requisiti dei locali adibiti, anche temporaneamente, alla sorveglianza sanitaria, ma il comma 1 dell'art. 39 del D.L.gs n. 81/08 stabilisce che "l'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)".

Di conseguenza, alcuni servizi ispettivi dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro hanno inserito, nelle loro check-list di controllo, alcuni requisiti minimi che devono rispettare i locali adibiti alle visite mediche in azienda, prevedendo, ad esempio, che la visita debba avvenire in una stanza chiusa, priva di vetri che permettano la visione dall'esterno, dotata di lettino (anche pieghevole che l'azienda può riporre in altro luogo terminate le visite), dotata di rotolo di carta igienico, riscaldata, con due sedie e un tavolo, un sufficiente isolamento acustico per il rispetto della privacy e la possibilità di accesso al bagno per le normali pratiche igieniche.

Giudizio medico per iscritto

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Infine, il lavoratore ha diritto a che il medico competente, all'esito della visita, esprima per iscritto un giudizio che può essere di:

a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

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Foto: 123rf.com
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