Dal taglio dei parlamentari al referendum, analisi di tutti i progetti di riforma costituzionale presentati in Parlamento nel corso della presente legislatura
di Luca Passarini - Nel mezzo delle intemperie agostane che si sono abbattute quest'anno sull'esecutivo italiano, increspandone irreparabilmente l'equilibrio, è comparso più volte il tema delle riforme costituzionali, da alcuni soggetti politici invocato come la soluzione a un sistema elefantiaco troppo costoso per la spesa pubblica, da altri avversato perché capace di minare lo stesso modello di democrazia. Per fare chiarezza sul tema delle riforme costituzionali è perciò necessario considerare quali sono attualmente le proposte già discusse o solamente presentate all'interno dei due rami del Parlamento, secondo un approccio contenutistico.

I progetti di riforma costituzionale

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La XVIII legislatura può contare infatti non su un progetto unico di riforma costituzionale, ma bensì su alcune proposte di legge costituzionale che si concentrano su aspetti differenti, limitandosi molto spesso a singoli interventi di ritocco costituzionale, ma non per questo privi di eco mediatico. È il caso della proposta di legge costituzionale C. 1585-B che, qualora approvata, ridurrebbe il numero dei parlamentari previsto dalla Costituzione, portandoli a 400 deputati e 200 senatori elettivi; un'altra proposta si propone invece di abbassare l'età richiesta per l'elettorato attivo per il Senato della Repubblica; un'altra ancora presenta una particolare forma di iniziativa legislativa popolare "rinforzata" e di modifica del referendum abrogativo. Da ultimo si evidenzia ancora una volta il tentativo di realizzare l'abolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

La riduzione del numero dei parlamentari

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La proposta di legge costituzionale C. 1585-B cost., prevede la riduzione del numero dei parlamentari: da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi. La legge costituzionale, qualora approvata da entrambe le Camere secondo la procedura rinforzata espressa dall'art. 138 Cost., interverrebbe a modificare gli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, e 59, secondo comma della Costituzione

, rimodulando anche il rapporto tra parlamentari eletti all'estero (i deputati passerebbero da dodici a otto, i senatori da sei a quattro) e il numero di senatori minimo per Regione che da sette passa a tre. Resta invece inalterata la rappresentanza del Molise (due senatori) e della Valle d'Aosta (un senatore) prevista dal vigente articolo 57, terzo comma, della Costituzione.

Particolare è anche la previsione del modificato art. 59 Cost. per cui il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. A cui viene aggiunto che il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della proposta di legge costituzionale, si applicherebbero a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore. Questa disposizione va in realtà letta in combinato disposto con il già citato art. 138 Cost. Che al secondo comma prevede che le leggi di revisione costituzionale siano sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. infatti, l'unico caso in cui non si fa luogo a referendum è se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Questo inciso non è però applicabile al caso in questione, visto che in seconda deliberazione il Senato ha approvato il progetto di legge costituzionale con la (sola) maggioranza assoluta dei componenti. Ad oggi, quindi, perché il progetto di riforma costituzionale di iniziativa dei senatori Quagliariello, Calderoli, Perilli, Patuanelli e Romeo sia approvato definitivamente dal Parlamento difetta unicamente una deliberazione della Camera dei deputati da tenersi con la maggioranza assoluta dei componenti.

Modifiche in materia di elettorato per l'elezione del Senato

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Il secondo progetto di riforma costituzionale riguarda invece l'elettorato attivo del Senato. La Camera ha già approvato in prima lettura un testo di riforma costituzionale che modifica l'art. 58, primo comma, Cost., sull'elettorato attivo del Senato, abbassando il limite di età per eleggere i senatori da 25 a 18 anni, uniformandolo a quello della Camera dei deputati.

Altre proposte di legge costituzionali intervenivano anche sull'elettorato passivo del Senato (articolo 58, secondo comma), riducendo l'età per essere eletti alla carica di senatore da 40 a 25 anni, parificando alla Camera dei deputati. Tale riforma è però da considerare poco realizzabile, visto che la Commissione Affari Costituzionali nel testo unificato formulato dai relatori interviene solo sul primo comma dell'art. 58 Cost. e, quindi, sull'età per eleggere il Senato, stralciando la seconda proposta di modifica.

Iniziativa legislativa popolare

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È attualmente all'esame del Parlamento, ed è stata già approvata dall'Assemblea della Camera in prima deliberazione, la proposta di legge di modifica costituzionale dell'articolo 71 della Costituzione, modifica che è dettata dall'interesse del legislatore ad introdurre una particolare forma di iniziativa legislativa popolare, definita dalla dottrina come "rinforzata" e che può essere confermata attraverso l'approvazione di un referendum popolare. Nello specifico, all'articolo 71 Cost. verrebbero aggiunti cinque nuovi commi mediante modifica costituzionale, che si incorporerebbero ai due già presenti, lasciati immutati dalla riforma. In questo modo si prevede che quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione. Vincolando così il Parlamento a dare una risposta concreta e non condannando i progetti legislativi popolari alle inerzie del potere legislativo e d'altro canto rafforzando quel rispetto dell'istituto di democrazia diretta già tutelato in Costituzione. Il progetto di riforma continua poi, prevedendo all'iniziativa legislativa popolare alcuni limiti, sottratti alla volontà generale: il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché dal diritto europeo e internazionale, se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo.

Inoltre, proceduralmente viene previsto un quorum costitutivo che nel progetto si limita a un solo quarto del corpo elettorale, oltre al necessario quorum deliberativo per l'adozione della proposta di legge: la proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto.

Inoltre si prevede un passaggio tipico della democrazia svizzera, che in Costituzione prevede la possibilità di sottoporre al voto degli elettori un controprogetto di elaborazione non popolare, ma questa volta parlamentare, rimettendo la scelta all'arbitrio dell'elettore: se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunziano, il referendum è indetto su entrambi i testi. In tal caso l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi sono approvati, è promulgato quello che ha ottenuto complessivamente più voti. Nella proposta di modifica dell'articolo 71 si fa poi riferimento alla previsione di una riserva di legge assoluta (per la precisione una riserva rinforzata e d'assemblea) dove una futura legge del parlamento sarà chiamata a definire nel dettaglio il presente istituto di democrazia diretta. La legge, approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere, disciplina l'attuazione del presente articolo, il concorso di più proposte di legge popolare, le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, nonché la sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere.

La modifica del referendum abrogativo

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Contestualmente alla modifica dell'articolo 71 della Costituzione, è prevista la riforma anche dell'art. 75 Cost. nella parte in cui richiede la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto per l'approvazione della proposta soggetta a referendum abrogativo. La proposta di modica dell'art. 75 Cost. non riguarda in realtà tutto l'articolo, ma solamente il quarto comma dove alla previsione attuale "la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi" si sostituisce "La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto." Come nel caso sopracitato dell'art 71 Cost., anche per il referendum abrogativo il quorum costitutivo verrebbe abbassato dalla maggioranza assoluta del corpo elettorale a un quarto dello stesso, consentendo in questo modo di raggiungere più facilmente il numero di elettori richiesto per dichiarare valida la consultazione referendaria.

Infine, si prevede la modifica della legge costituzionale n. 1 del 1953 con l'attribuzione alla Corte costituzionale della competenza sul giudizio di ammissibilità sul referendum previsto dal nuovo art. 71 della Costituzione. E nello specifico la Corte costituzionale è chiamata a giudicare prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme. La Corte costituzionale giudica altresì sull'ammissibilità del referendum sul testo approvato dalle Camere.

È questo quanto risulta dapprima dall'esame in sede referente e poi in Assemblea della Camera delle abbinate proposte di legge C. 726 Ceccanti e C. 1173 D'Uva che adesso passa all'esame del Senato.

Abolizione del CNEL

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Da ultimo rileva l'ulteriore tentativo di abolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, iniziato con l'esame da parte della Commissione Affari costituzionali del Senato attraverso la proposta di legge A.S. 1124, di iniziativa parlamentare Calderoli-Perilli, che abroga integralmente l'articolo 99 della Costituzione ed attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato.

Luca Passarini

Studente di giurisprudenza dell'Università di Bologna

lucapassarini19@gmail.com


Foto: 123rf.com
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