La Suprema Corte ricorda che il falso in assegno circolare è stato depenalizzato dopo il decreto legislativo che ha abrogato l'art. 485 c.p. e riscritto il 491

di Redazione - Il falso in assegno circolare non è più reato ma solo un illecito civile. Lo ricorda la Cassazione con la sentenza n. 24165/2019 (sotto allegata), riportandosi alla decisione delle Sezioni Unite n. 40256/2018.

La vicenda

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Nella vicenda, la corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia del tribunale dello stesso capoluogo, riduceva la pena inflitta all'imputato a quasi due anni di reclusione e a 100 euro di multa in ordine ai reati di truffa e falso in assegno circolare allo stesso contestati.

L'uomo proponeva ricorso per cassazione, lamentando attraverso il proprio difensore, violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in ordine alla identificazione dell'imputato quale autore dei reati contestati.

Per gli Ermellini il ricorso è infondato e va dichiarato inammissibile, giacchè i giudici di merito hanno individuato con valutazione conforme proprio nell'imputato uno degli autori delle condotte contestate.

La decisione delle Sezioni Unite

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Tuttavia, il Palazzaccio ritiene dover applicare il principio ripetutamente stabilito dalla stessa corte, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione, per qualunque causa essa sia ritenuta, non impedisce la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattempo intervenuta. Per cui, la corte ritiene dover affermare che il reato di falso in assegno circolare

non è più previsto dalla legge come reato. In materia, invero, ricordano i giudici di piazza Cavour, erano intervenute già le sezioni unite affermando che "in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art.491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata (cfr. Cass. SS.UU. n. 40256/2018).

In particolare secondo le SS.UU., la ratio della tutela dell'art. 491 cod. pen. "è strettamente connessa al maggior pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione dei titoli trasmissibili in proprietà mediante girata, trattandosi di un meccanismo circolatorio particolarmente esposto per le sue caratteristiche a condotte insidiose ed idonee a pregiudicare l'affidamento di una pluralità di soggetti sulla correttezza degli elementi indicati nel titolo".

Poiché per gli assegni circolari la regola di circolazione è proprio quella della non trasferibilità espressamente prevista dall'art. 49 comma settimo del D.Lgs. 231/2007, ritiene la Cassazione, "deve conseguentemente ritenersi che il fatto non è più previsto dalla legge come reato; invero la non trasferibilità immobilizza il titolo nelle mani del beneficiario con la conseguenza che viene meno il requisito della maggiore esposizione a pericolo della falsificazione che giustifica la più rigorosa tutela penale".

Il principio di diritto

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Tutte le considerazioni esposte dalle Sezioni Unite nella pronuncia citata in tema di assegno bancario non trasferibile valgono anche per l'assegno circolare non trasferibile che pure, incidentalmente, la sentenza stessa richiama.

Conseguentemente, i principi affermati dalle SU vanno applicati anche a tale mezzo di pagamento e ciò deve necessariamente fare concludere per l'intervenuta depenalizzazione delle condotte di falsificazione degli assegni circolari per i quali la non trasferibilità rappresenta la regola.

In conclusione, per la Cassazione, "può affermarsi che con l'entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la politica di decriminalizzazione ha intrapreso una nuova strada di arretramento del diritto penale che ha comportato la trasformazione di taluni reati (a tutela della fede pubblica, dell'onore e de patrimonio) in illeciti civili a cui applicare sanzioni pecuniarie punitive irrogate dal giudice civile che si aggiungono alla sanzione riparatoria del risarcimento del danno".

Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Scarica pdf Cassazione n. 24165/2019

Foto: 123rf.com
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