Per il Giudice di Pace di Palermo è illegittima l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida con tasso alcolemico non superiore ad 1,5 g/l
di Valentina Lo Voi - Il Giudice di Pace di Palermo, nella sentenza del 17 luglio 2019, accogliendo il ricorso proposto dagli avvocati Ambra Bilello e Paola Saladino ha annullato un'ordinanza prefettizia di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza.

L'Autorità giudiziaria adita ha ritenuto illegittima l'applicazione della sanzione di cui all'art. 223, comma 1, C.d.S. per le ragioni di seguito esposte.

Guida in stato di ebbrezza: la normativa vigente

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La violazione dell'art. 186, comma 2, lett. B) del C.d.S. (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, e comunque non superiore a 1,50 g/l) prevede l'applicazione, da parte del Prefetto, della sanzione di cui all'art. 223 comma 1, C.d.S., con consequenziale sospensione della patente per la durata di sei mesi.

L'art. 223 comma 1, C.d.S., ha però, secondo la giurisprudenza, carattere generale e trova specifica deroga nel comma 9 dell'art. 186 C.d.S., laddove si afferma che il Prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione provvisoria della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8, solo qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,50 grammi per litro.

Nei casi di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico non superiore a 1,50 g/l la sospensione della patente non potrebbe quindi essere disposta.

Cosa dice la giurisprudenza

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Sul punto la giurisprudenza ha più volte chiarito che l'ordinanza di sospensione cautelare della patente di guida da parte del Prefetto ai sensi dell'art. 223 C.d.S. non può considerarsi come atto dovuto da emanare a seguito dell'accertamento della contravvenzione di cui all'art. 186 dello stesso codice (cfr. ex plurimis, Cass. sent. n. 21447/2010).

In tal senso, infatti, si evidenzia come, alla violazione di cui al predetto art. 186 C.d.S., consistente nella guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza e costituente fatto penalmente rilevante, può conseguire, ai sensi del comma 9 della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g per litro.

L'art. 223 del C.d.S. prevede tuttavia che la sanzione della sospensione della patente di guida, quale misura preventiva ed irrogabile dal Prefetto, abbia natura cautelare volta ad evitare che, nell'immediatezza dei fatti, prima ancora che sia stata accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo perseveri nell'assumere una condotta potenzialmente pericolosa.

Le due norme presentano, quindi, a detta del Giudice, differenze sostanziali, sia per quanto concerne i presupposti applicativi, sia con riguardo alla natura delle sanzioni.

La decisione del GdP di Palermo

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Sulla base di queste motivazioni - sostenute dalle avvocatesse Bilello e Saladino - l'Autorità Giudiziaria ha ritenuto inapplicabile l'art. 186 Comma 2, lett B) C. d. S., e da ciò è derivato l'annullamento dell'ordinanza di sospensione della patente di guida, in quanto illegittima.


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