Per la Cassazione il padre è tenuto a versare il mantenimento alla figlia, giovane professionista i cui guadagni sono ancora insufficienti per consentirle l'indipendenza economica

di Lucia Izzo - Ok all'assegno di mantenimento del padre nei confronti della figlia maggiorenne, giovane avvocatessa: benché la trentenne abbia intrapreso la professione, i suoi guadagni non le consentono di acquisire l'autosufficienza economica. Resta salva la possibilità del genitore di chiedere la revoca del mantenimento qualora la ragazza raggiunga un livello reddituale idoneo a renderla indipendente.

La vicenda

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È questa la conclusione a cui è giunta la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 19135/2019 (qui sotto allegata), con cui ha respinto il ricorso di un genitore che era stato condannato a versare 300 euro al mese alla figlia trentenne a titolo di contributo al mantenimento.


In particolare, i giudici di merito avevano rilevato che gli introiti che la stessa percepiva dalla professione di avvocato non erano sufficienti al suo sostentamento. In Cassazione, il genitore contesta la decisione, ma anche in tale sede viene confermato l'assegno di mantenimento in favore della giovane professionista,

Il mantenimento dei figli maggiorenni

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Gli Ermellini rammentano che, secondo la giurisprudenza, la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (cfr. Cass., ord. n. 17738/2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (cfr. Cass., n. 5088/2018 e n. 12952/2016).


Per approfondimenti: Il mantenimento dei figli maggiorenni


In particolare, rammenta la Cassazione, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono tuttavia essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass., n. 18076/2014)

Genitore mantiene figlio professionista non autosufficiente

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Nella specie la Corte di appello ha accertato che, all'epoca della sua decisione, la figlia del ricorrente aveva completato il suo percorso formativo e aveva anche iniziato a svolgere l'attività professionale di avvocato, ma ancora gli introiti percepiti non la rendevano economicamente autosufficiente.


Decisione che non appare censurabile nemmeno in sede di legittimità, ma la Corte rammenta che il padre potrà comunque in futuro riproporre la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia all'esito della presumibile acquisizione, da parte di quest'ultima, di un livello reddituale idoneo a farle acquisire l'autosufficienza economica.

Scarica pdf Cass., I civ., ord. 19135/2019

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