Niente reato per il datore di lavoro che sollecita la badante ad avere rapporti sessuali, in cambio di denaro, anche con modi grotteschi

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 31195/2019 (sotto allegata) la Cassazione assolve il datore di lavoro di una badante, accusato di aver avanzato numerose richieste di natura sessuale alla donna, dietro minaccia di licenziamento in caso di rifiuto. Assoluzione fondata sulla mancata prova della minaccia e sulla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla donna, perché troppo schietta e diretta nel difendere le proprie ragioni con il datore. E poi le richieste erano accompagnate da "per favore" e "per piacere". Insomma un tema vecchio come il mondo, ovvero che all'uomo è concesso, che alla donna piaccia o no, fare pressioni sgradevoli e offensive solo per avere rapporti sessuali. Insomma una sentenza che sicuramente farà arrabbiare moltissimo le donne. Soprattutto perché la Acli colf, ha reso noto che, su più di 850 badanti intervistate, il 14% ha dichiarato di essere stata vittima di violenza sessuale, il 10% di insulti, il 5% di essere stata colpita da oggetti e il restante 2% di aver subito percosse.

La vicenda processuale

Il giudice di primo grado condanna l'imputato ritenendolo responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 609-bis cod. pen., per avere tentato, minacciandola di licenziamento

, di usare violenza sessuale nei confronti della badante della suocera. Il Tribunale lo assolve però per insussistenza del fatto, rispetto alla diversa imputazione di tentata violenza sessuale. Ritenendo non adeguatamente provata anche la residuale ipotesi di reato contestata all'imputato, la corte d'appello lo assolve dal tentativo di violenza sessuale realizzato con la minaccia.

Ricorre in Cassazione la persona offesa lamentando tra l'altro:

  • come la corte d'appello non abbia preso in considerazione i testi de relato indicati che avrebbero confermato la minaccia di licenziamento, poi realizzatosi, se non avesse ceduto alle sue numerose richieste di prestazioni sessuali;
  • come il giudice di secondo grado non abbia considerato la testimonianza della donna come decisiva ai fini del decidere;
  • la errata valutazione di inattendibilità della badante, per quanto riguarda le minacce del datore nei suoi confronti.

Provarci con la badante anche se in modo grottesco non è reato

La Cassazione, con sentenza n. 31195/2019 rigetta il ricorso della parte civile perché infondato.Sulla questione delle asserite minacce di licenziamento del datore di lavoro per ottenere dalla badante favori sessuali gli Ermellini precisano che, contrariamente a quanto lamentato dalla parte civile la corte d'appello "non ha messo in dubbio la circostanza che (l'imputato) abbia, con insistenza degna probabilmente di miglior causa, più volte chiesto alla (badante) di cedere alle sue profferte sessuali, anche dichiarandosi egli stesso disposto a compensarla materialmente ove lei avesse ceduto a tali inviti, ma ha escluso che siffatte sollecitazioni abbiano superato il limite, moralmente certo deprecabile ma penalmente irrilevante, della grottesca ed inurbana, ma, si ribadisce, penalmente non sanzionabile, richiesta di amori ancillari.

Assai significativo è, al riguardo, il contenuto delle stesse registrazioni compiute dalla ricorrente, riproducenti alcuni colloqui avvenuti fra lei e l'imputato in cui questi, ignaro del fatto che le sue parole erano oggetto di captazione, nel chiederle con la ricordata insistenza di avere con lei un approccio di natura sessuale, si dichiara bensì disposto a pagarla, ma non le indirizza alcuna minaccia, anzi la invita a soddisfare la sua richiesta "per favore" od anche "per piacere". Non è risultato quindi che il datore abbia minacciato la donna di licenziamento se non avesse soddisfatto le sue richieste sessuali.

Ricorrere a frasi tipo "Chi sta a casa mia deve fare quello che dico io" non è idonea a limitare la libertà altrui. Per quanto riguarda infine le dichiarazioni rese dalla parte offesa, la Corte d'Appello, le ha ritenute inattendibili a causa di un quadro probatorio opaco caratterizzato:

  • dalla ritrattazione della donna "in ordine alla esistenza di tentativi di approcci sessuali fatti con violenza";
  • dalla disponibilità del datore a pagare la donna per ottenere da lei "questa soddisfazione", che non si coniuga con un atteggiamento minatorio;
  • dalla franchezza con cui la donna si confronta con l'imputato al quale ha rivolto un' espressione decisamente colorita, tale da far dubitare che la stessa provasse un particolare timore riverenziale nei suoi confronti.

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