Ecco quando la statuizione del giudice può essere appellata e quando invece è possibile ricorrere al procedimento di modifica dell'assegno di mantenimento

"Nell'ambito di una causa di separazione, tra la data della precisazione delle conclusioni e quella delle memorie conclusionali sorge in capo al beneficiario il diritto a percepire la pensione di cittadinanza. La sentenza non dice nulla a riguardo. È necessario fare appello o si può chiedere la modifica delle condizioni dell'assegno di mantenimento per fatti sopravvenuti?"

L'udienza di precisazione delle conclusioni rappresenta il momento in cui l'istruttoria si conclude.

Da tale momento in poi, pertanto, non è possibile, per le parti, avanzare ulteriori richieste al giudice. La sentenza quindi, in virtù del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, dovrà limitarsi a statuire sulle domande che sono state poste al giudice e non deve pertanto reputarsi appellabile se non fa alcun riferimento a questioni che non sono state oggetto di specifiche richieste.

Il principio sancito dal Tribunale di Roma

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La ragione di ciò risiede nel fatto che, come chiarito anche dal Tribunale di Roma con decreto del 13 maggio 2016, quando il processo giunge nella fase finale e le parti hanno precisato le proprie conclusioni, il giudice istruttore si spoglia della causa e la rimette integralmente al collegio, con la conseguenza che gli eventuali eventi sopravvenuti non possono influenzare la sentenza.

Dalla rimessione della causa al collegio, infatti, il giudizio non può più reputarsi pendente ma è solo in attesa di definizione.

Le memorie conclusionali

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La circostanza che, venendo all'ipotesi contemplata nel quesito, il diritto a percepire la pensione di cittadinanza sia sorto successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima del deposito delle memorie conclusionali non sembra portare a una conclusione differente.

Deve pertanto ritenersi che la decisione che non tiene conto della pensione non sia appellabile.

Infatti, come del resto sancito espressamente dall'articolo 190 del codice di procedura civile, le comparse conclusionali vanno depositate successivamente alla rimessione della causa al collegio, e precisamente entro il termine perentorio di sessanta giorni da tale momento.

Il ragionamento fatto sopra, quindi, non cambia: l'istruzione è terminata e non possono essere introdotte nuove domande.

La modifica delle condizioni di separazione e divorzio

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Resta comunque fermo il fatto che nel diritto di famiglia le decisioni possono essere modificate laddove si modifichino le condizioni che le hanno determinate e che quindi, nel caso di specie, è sempre possibile chiedere e ottenere la modifica dell'assegno di mantenimento per fatti sopravvenuti.

Il presupposto per ottenere la modificazione delle condizioni di separazione o divorzio è la presenza di giustificati motivi sopravvenuti, in particolare il mutamento concreto della situazione di fatto esistente quando le stesse sono state determinate.

A tal fine è possibile ricorrere al Tribunale competente per territorio su richiesta anche di uno solo dei coniugi.

Ci si potrà avvalere, poi, anche del procedimento di negoziazione assistita da avvocati.


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