Il caso particolare del pignoramento esattoriale relativo al tributo Tari e i rimedi giurisdizionali esperibili

Avv. Filippo Antonelli - Come opporsi al pignoramento esattoriale per la Tari? Di seguito il caso particolare, affrontato dallo scrivente, in cui una virtuosa azienda si vedeva costretta a subire l'azione di riscossione del tributo Tari da parte di un agente della riscossione. Ciò nonostante l'azienda in oggetto non produca, e non abbia mai prodotto, alcun rifiuto urbano né assimilabile: la stessa infatti si è sempre preoccupata di documentare annualmente al Comune le proprie richieste di esenzione dal tributo, domande sempre protocollate poiché ineccepibili.

L'agente della riscossione continuava, imperterrito, la propria attività di richiesta di pagamento del tributo, nonostante le comunicazioni ricevute e la documentazione a disposizione.

La fattispecie

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Nel caso in questione in particolare si era in grado di documentare che il Comune nel quale l'azienda ha sede, essendo i rifiuti dell'azienda interamente recuperati ed auto-smaltiti, danno diritto ad uno sconto del 100% della tariffa (almeno) con riferimento alla quota variabile TARI.

Tutto ciò senza contare che l'azienda non aveva mai usufruito del servizio di raccolta rifiuti.

Si poteva affermare pertanto che la società non producendo rifiuti non doveva mai essere assoggettata al tributo ai sensi del Regolamento Comunale, ove inequivocabilmente si statuisce che l'unico soggetto al tributo è colui che produce rifiuti.

La difesa

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Nel caso di specie, tuttavia la strada da percorrere non era propriamente quella della Commissione Tributaria Provinciale, poiché l'emergenza imponeva necessariamente un'azione di contenimento rispetto alla illegittima ma già intrapresa esecuzione da parte dell'agente riscossore.

La società infatti aveva già subito un pignoramento sul conto corrente (presso terzi) ai sensi degli artt. 72 bis ss. D.P.R. 602/1973.

Tale normativa consente all'agente riscossore di non procedere giudizialmente, ovvero attraverso il provvedimento di un Giudice dell'Esecuzione avanti il Tribunale ordinario, ma autonomamente.

Purtroppo dopo una prima lettura degli atti sembrava che il termine ordinario, previsto dal codice di procedura civile, per potere opporsi all'esecuzione contestando il titolo oltre che il merito, fosse ampiamente decorso.L'aspetto più importante, tuttavia, consiste nel fatto che molto spesso questi agenti della riscossione sono di fatto società di capitali particolarmente complesse e con un carico di lavoro tale, che possono commettere errori dei quali il presunto debitore deve assolutamente profittare.

Infatti dopo alcune ricerche sembrava che, effettivamente, la notifica del pignoramento ed anche della precedente ingiunzione, non fosse stata effettuata.

L'opposizione al giudice dell'esecuzione

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Si procedeva pertanto ad iscrivere a ruolo l'opposizione al pignoramento presso terzi ai sensi degli artt. 615-617 c.p.c., di fatto iscrivendo a ruolo il pignoramento e depositando il ricorso in opposizione, con il quale si contestava la improcedibilità del pignoramento presso terzi eseguito.

Il G.E. d'urgenza disponeva la sospensione dell'esecuzione e fissava l'udienza di comparizione avanti a sé, durante la quale accoglieva tutte le richieste della società ricorrente annullando il pignoramento, condannava alle spese l'opposta dando termine per l'instaurazione del giudizio di merito all'interno del quale fare valere ogni aspetto risarcitorio legato all'illegittima azione esecutiva intrapresa.


Avv. Filippo Antonelli

Foro di Forlì-Cesena

filippo.antonelli@me.com

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